23.3434 · Postulato · 2023-03-17
Dipartimento di giustizia e polizia
Liquidato
Wortlaut
Il Consiglio federale è incaricato di sottoporre al Parlamento un rapporto che presenti nuovi approcci risolutivi per attuare l'articolo 121a della Costituzione federale (Cost.).
Begründung
L'articolo 121a, entrato nella Costituzione in seguito all'approvazione, il 9 febbraio 2014, dell'iniziativa popolare "Contro l'immigrazione di massa", esige che la Svizzera gestisca autonomamente l'immigrazione degli stranieri (cpv. 1). A tal fine, il numero di permessi di dimora per stranieri in Svizzera è limitato da tetti massimi annuali e contingenti annuali (cpv. 2). Non possono essere conclusi trattati internazionali che contraddicono a questo articolo (cpv. 4). I trattati internazionali esistenti che contraddicono all'articolo 121a Cost. devono essere rinegoziati e adeguati entro tre anni (art. 197 n. 11 cpv. 1 Cost.). Se entro questo termine la legislazione d'esecuzione non è entrata in vigore, il Consiglio federale emana provvisoriamente le disposizioni d'esecuzione in via d'ordinanza (art. 197 n. 11 cpv. 2 Cost.).
La legge di applicazione dell'articolo 121a Cost. è stata adottata dal Parlamento il 16 dicembre 2016 ed è entrata in vigore il 1° luglio 2018. Il processo legislativo di attuazione dell'articolo è quindi formalmente terminato. Il titolo di questa legge ("Regolazione dell'immigrazione e miglioramenti nell'esecuzione degli accordi sulla libera circolazione") non deve tuttavia trarre in inganno: in sostanza prevede soltanto un obbligo di annunciare i posti vacanti per le professioni che registrano un elevato tasso di disoccupazione. Il legislatore ha quindi optato per un disciplinamento compatibile con l'Accordo sulla libera circolazione degli stranieri tra Svizzera e UE ma chiaramente contrario all'articolo 121a Cost.
I mandati legislativi derivanti dalla Costituzione vanno generalmente intesi come compito permanente del Parlamento. Se un progetto fallisce, che sia in sede di consultazione, nel corso dei lavori parlamentari o a causa di un referendum, il Parlamento deve continuare a cercare soluzioni di attuazione conformi alla Costituzione. Il fatto che il termine di tre anni previsto nelle disposizioni transitorie sia da tempo scaduto non cambia nulla, al contrario. Anche il costituzionalista Biaggini ritiene che la situazione attuale, giuridicamente insoddisfacente, debba essere risolta. A suo avviso, l'attuale situazione di attuazione deve essere considerata provvisoria e non sarebbe corretto se il Parlamento se ne accontentasse. Secondo lui, il Parlamento è tenuto, senza indugio, a fare tutto quanto in suo potere per eliminare la contraddizione (non eliminata con la legislazione d'applicazione) tra le prescrizioni costituzionali (imperativo B) e gli obblighi internazionali (imperativo A) (Giovanni Biaggini, Zur Umsetzung von Art. 121a BV durch die Bundesversammlung, ZBI 117/2016 pag. 588 segg.).
Infine, dopo alcuni anni di esperienza occorre constatare con delusione che l'"attuazione" tramite l'obbligo di annunciare i posti vacanti non permette né di regolare in maniera adeguata l'immigrazione né tantomeno di ridurla. La Segreteria di Stato dell'economia SECO ha fatto realizzare uno studio empirico (George Sheldon/Conny Wunsch, Valutazione dell'efficacia dell'obbligo di annunciare i posti di lavoro vacanti II, Berna 2021) sull'effetto di tale obbligo sull'immigrazione. Nonostante l'ampia quantità di dati disponibili e i vari metodi statistici utilizzati, non è stato possibile dimostrare statisticamente che il suddetto obbligo abbia avuto effetti sulla disoccupazione o sull'immigrazione nelle professioni in questione. Questo risultato negativo non è tuttavia dovuto a un'eventuale attuazione lacunosa dell'obbligo. Sembrerebbe piuttosto che la soluzione scelta, ossia l'obbligo di annunciare i posti vacanti, non sia efficace.
Per questi motivi, il Consiglio federale è invitato a cercare nuove possibili soluzioni e a illustrarle all'Assemblea federale in un rapporto.
Antrag des Bundesrates
Il Consiglio federale propone di respingere il postulato.
Stellungnahme des Bundesrates
Il Parlamento ha deciso di attuare l'articolo121a della Costituzione federale (Cost.; RS 101) optando per una gestione dell'immigrazione volta a utilizzare meglio il potenziale di manodopera residente. L'obbligo di annunciare i posti vacanti rientra tra le misure previste. Questa soluzione è compatibile con l'Accordo sulla libera circolazione delle persone (ALC; RS 0.142.112.681) e permette di portare avanti la via bilaterale. Respingendo l'iniziativa per la limitazione a settembre 2020, il Popolo svizzero si è pronunciato, ad ampia maggioranza, a favore del mantenimento della libera circolazione delle persone nel quadro della via bilaterale.
Per quanto riguarda l'efficacia delle misure adottate, l'articolo 21a capoverso 8 della legge federale sugli stranieri e la loro integrazione (LStrI; RS 142.20) incarica il Consiglio federale di sottoporre all'Assemblea federale misure addizionali, dopo aver consultato i Cantoni e le parti sociali nel caso in cui gli sforzi profusi per promuovere e sfruttare il potenziale di manodopera residente e l'obbligo di annunciare i posti vacanti non producano l'effetto auspicato. Inoltre, la mozione 16.4151 ("Monitoraggio degli effetti dell'attuazione dell'iniziativa "contro l'immigrazione di massa"") incarica il Consiglio federale di osservare gli effetti della legislazione di attuazione dell'articolo 121a Cost. e, in caso di inefficacia, di sottoporre al Parlamento ulteriori misure in materia di mercato del lavoro o misure correttive.
L'11 giugno 2021 il Consiglio federale ha preso atto dei risultati delle valutazioni esterne, commissionate dalla Segreteria di Stato dell'economia (SECO), sulla fase introduttiva dell'obbligo di annunciare i posti vacanti (dal 1° luglio 2018 al 31 dicembre 2019). Il medesimo giorno ha incaricato il Dipartimento federale di giustizia e polizia (DFGP) di presentare entro il 31 marzo 2024, in collaborazione con il Dipartimento federale dell'economia, della formazione e della ricerca (DEFR) e con la partecipazione dei Cantoni e delle parti sociali, un bilancio globale che permetta di valutare se, nel loro complesso, le misure finora adottate consentono di promuovere e sfruttare il potenziale di manodopera residente e se sono necessari ulteriori provvedimenti. La Segreteria di Stato della migrazione del DFGP ha avviato i pertinenti lavori, in stretta collaborazione con il DEFR (SECO e Segreteria di Stato per la formazione, la ricerca e l'innovazione [SEFRI]).
Visti i lavori in corso, al momento non è necessario redigere un rapporto supplementare.
Il Consiglio federale propone di respingere il postulato.