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23.3469 · Interpellanza · 2023-04-11

Dipartimento dell'economia, della formazione e della ricerca

Liquidato

Wortlaut

Secondo la legge sui cartelli, la COMCO osserva continuamente le condizioni della concorrenza. In base alle sue osservazioni può sottoporre alle autorità raccomandazioni per promuovere una concorrenza efficace, in particolare tramite l'elaborazione e l'applicazione di prescrizioni giuridico-economiche (art. 45 LCart, RS 251). Con il crollo del CS e la nascita di un'unica maxi banca, la concorrenza sembra avere la peggio alla luce della legislazione e delle pratiche vigenti. Le imprese esportatrici, ad esempio, che dipendono dai servizi di una grande banca internazionale, potranno in futuro rivolgersi a un solo operatore.

Alla luce di quanto precede, pongo al Consiglio federale le seguenti domande:

1. Come garantire che la COMCO possa effettivamente esercitare il suo diritto di formulare raccomandazioni nel contesto del salvataggio del CS da parte dell'UBS e della conseguente fusione, già approvata dalla FINMA anziché dalla COMCO come disposto dall'articolo 10 capoverso 3 LCart?

2. È certo che l'articolo 10 capoverso 3 LCart sarà soggetto a una revisione che conferisca, se necessario, maggiori poteri alle autorità della concorrenza in casi simili?

3. Il Consiglio federale intende invitare la segreteria della COMCO, la COMCO stessa e il Sorvegliante dei prezzi a lanciare eventuali iniziative nel rispetto delle rispettive competenze, ad esempio un'inchiesta preliminare o una valutazione della situazione oppure un'osservazione del mercato e dei prezzi in conformità con le suddette leggi?

4. Le autorità della concorrenza (COMCO e SPr) dispongono delle necessarie risorse per svolgere questi compiti? In caso negativo: di quali risorse disporranno le autorità di regolamentazione a questo scopo a breve termine e - nell'ottica di uno sviluppo sostenibile - su un periodo medio-lungo? Vista la gravità della situazione, le loro risorse saranno adeguate di conseguenza? Se no: perché?

5. Cosa pensa il Consiglio federale dell'ipotesi di introdurre nel diritto svizzero uno strumento già noto in Europa, cioè un'indagine settoriale da parte delle autorità della concorrenza (COMCO e SPr) che andrebbe al di là di quello che le leggi citate consentono di fare? Quali sarebbero i vantaggi e gli svantaggi?

Stellungnahme des Bundesrates

1. Nel caso in esame la FINMA ha già approvato la concentrazione in base all'articolo 10 capoverso 3 in combinato disposto con l'articolo 32 capoverso 2 della legge sui cartelli (LCart; RS 251) e dell'articolo 17 dell'ordinanza concernente il controllo delle concentrazioni di imprese (RS 251.4). Esaminerà comunque la concentrazione conformemente ai requisiti procedurali della LCart e coinvolgerà la COMCO chiedendone il parere. Nel formulare questo parere, la COMCO esaminerà a sua volta le ripercussioni di questa fusione sulla concorrenza efficace indipendentemente dalla FINMA. Ai fini di questo esame le saranno sottoposte tutte le informazioni attualmente ritenute necessarie.

2. La delega di competenze prevista dalla legge (art. 10 cpv. 3 LCart) è in linea con la volontà del legislatore di ponderare maggiormente gli interessi pubblici di protezione dei creditori rispetto ai criteri di valutazione del diritto della concorrenza in caso di concentrazioni di banche ai sensi della legge dell'8 novembre 1934 sulle banche (RS 952.0). In queste circostanze la FINMA subentra alla COMCO e pondera gli interessi di tutela dei creditori e della concorrenza nel caso specifico. L'obbligo, previsto dalla legge, di sentire il parere della COMCO garantisce che siano presi in considerazione anche gli aspetti rilevanti sotto il profilo del diritto della concorrenza.

Alla luce dei recenti eventi, il Consiglio federale ha deciso di sottoporre la normativa "too big to fail" a una valutazione approfondita e completa. Saranno inoltre analizzati gli effetti della fusione UBS/CS sulla piazza finanziaria e sull'economia ed elaborate le dovute modifiche di legge. Nell'ambito di questi lavori è prevista un'analisi degli aspetti concernenti la politica di concorrenza, comprese le esperienze procedurali della FINMA e delle COMCO (competenze, ripartizione dei ruoli e delle risorse FINMA/COMCO).

3. e 4.Il Consiglio federale ritiene che le autorità competenti svolgano i loro compiti con la necessaria attenzione e indipendenza. La COMCO e il Sorvegliante dei prezzi hanno dimostrato di saper esaminare questioni complesse in modo serio e approfondito con le risorse e gli strumenti disponibili. Il Consiglio federale non ha né la competenza né motivo di chiedere alle autorità della concorrenza di effettuare osservazioni del mercato e dei prezzi o di svolgere indagini preliminari.

5. La COMCO e la sua segreteria dispongono già di un'ampia gamma di strumenti comprovati ed efficaci. Le autorità della concorrenza possono intervenire contro qualsiasi limitazione illecita della concorrenza a seguito di una fusione, ad esempio contro gli accordi illeciti di cui all'articolo 5 LCart o gli abusi commessi da imprese che dominano il mercato o che detengono una posizione dominante relativa (art. 7 LCart). La COMCO e la sua segreteria hanno inoltre il compito di monitorare costantemente le condizioni di concorrenza sui mercati e di influenzare - p. es. formulando raccomandazioni - l'elaborazione di misure pertinenti (cfr. art. 45 segg. LCart).

Risposta del Consiglio federale.