23.3489 · Postulato · 2023-04-12
Parlamento
Liquidato
Wortlaut
L’Ufficio del Consiglio nazionale è invitato a esaminare in che modo il rendiconto annuale della Banca nazionale svizzera (BNS) possa essere trasmesso per conoscenza al plenum del Consiglio nazionale affinché ne prenda atto. Deve inoltre chiarire come gli organi competenti della BNS possano essere rappresentati in Consiglio nazionale.
Begründung
Attualmente il rendiconto della BNS è pubblicato come complemento al rapporto di gestione. L’articolo 7 capoverso 2 della legge sulla Banca nazionale (LBN) prevede l’obbligo di presentare un resoconto all’Assemblea federale. Al momento il rendiconto è trattato unicamente dalla Commissione della gestione, senza che il Consiglio nazionale prenda formalmente atto delle deliberazioni. In futuro, il rendiconto non dovrà essere incluso soltanto nell’ordine del giorno della commissione competente, ma dovrà essere trasmesso all’Assemblea federale affinché ne prenda atto in presenza di una rappresentanza degli organi competenti della BNS.
Antrag des Bundesrates
Respingere
Stellungnahme des Bundesrates
Ai sensi dell’articolo 7 capoverso 2 della legge sulla Banca nazionale (LBN), la Banca nazionale svizzera (BNS) presenta annualmente all’Assemblea federale un rapporto sull’adempimento dei propri compiti ed espone periodicamente alle competenti commissioni parlamentari la situazione economica e la sua politica monetaria. Conformemente a un accordo risalente al 2011 tra gli Uffici delle Camere federali e la Direzione generale della BNS, il rapporto all’attenzione dell’Assemblea federale nel quale la BNS riferisce sull’adempimento dei propri compiti viene trattato dalle Commissioni della gestione. Si tiene così conto sia dell’indipendenza della BNS nell’esecuzione di compiti di politica monetaria (art. 99 cpv. 2 della Costituzione federale [Cost.] e art. 6 LBN), sia delle disposizioni relative all’alta vigilanza parlamentare sugli enti incaricati di compiti federali (art. 169 cpv. 1 Cost.).
La legge sul Parlamento (LParl) stabilisce inoltre che, in linea di principio, il Parlamento delibera soltanto sui rapporti del Consiglio federale e delle commissioni parlamentari (art. 71 lett. c LParl). I rapporti di altri enti o di altre istituzioni di diritto pubblico come la BNS non vengono trattati in Parlamento. La legge non prevede neppure che un rappresentante della BNS possa partecipare ai dibattiti delle Camere. Tale diritto è riservato esclusivamente ai membri del Consiglio federale, del Tribunale federale e dell’autorità di vigilanza sul Ministero pubblico della Confederazione per gli oggetti in deliberazione che rientrano nel rispettivo settore di competenza di queste autorità (art. 159 cpv. 1, art. 162 cpv. 2 e art. 162 cpv. 5 LParl).
Ai fini dell’adempimento del postulato sarebbero pertanto necessarie modifiche del diritto vigente.
Proposta dell’Ufficio
L’Ufficio propone di respingere il postulato. Una minoranza (Nordmann, Fridez, Nussbaumer) propone di accoglierlo.