23.3502 · Mozione · 2023-04-27
Dipartimento dell'interno
Liquidato
Wortlaut
Il Consiglio federale è incaricato di adeguare la legge federale sull'assicurazione malattie (LAMal) e l'ordinanza sull'assicurazione malattie (OAMal) in modo che le riduzioni dei premi non siano più calcolate sulla base dell'assicurazione ordinaria.
Una minoranza della Commissione (Gysi Barbara, Crottaz, Feri Yvonne, Imboden, Maillard, Wasserfallen Flavia, Weichelt) propone di respingere la mozione.
Begründung
Gli assicuratori-malattie offrono con successo modelli assicurativi alternativi che permettono all'assicurato, d'intesa con l'assicuratore, di limitare la propria scelta ai fornitori di prestazioni designati dall'assicuratore secondo criteri finanziariamente più vantaggiosi (art. 41 cpv. 4 LAMal). Nel caso in cui vengano stipulate assicurazioni con una scelta limitata dei fornitori di prestazioni secondo l'articolo 41 capoverso 4, gli assicuratori possono ridurre i premi. In questo caso il Consiglio federale stabilisce, in base alle necessità dell'assicurazione, i limiti massimi di riduzione dei premi e i limiti minimi dei supplementi di premio (art. 62 cpv. 1 e 3 LAMal).
I modelli assicurativi alternativi sono particolarmente apprezzati: basti pensare che tre quarti degli assicurati hanno stipulato un modello assicurativo di questo genere. Di conseguenza, il numero di persone affiliate all'assicurazione ordinaria sta diminuendo in modo marcato. Da un punto di vista statistico, l'assicurazione ordinaria non può dunque più costituire, nel medio termine, il riferimento adeguato su cui calcolare le riduzioni dei premi dei modelli assicurativi alternativi. Devono essere valutati nuovi approcci, ad esempio eliminando i limiti massimi di riduzione e calcolando i premi per ogni modello assicurativo o per gruppi di modelli assicurativi come una comunità di rischio a sé stante per coprire i costi. Ciò comporterà un'ulteriore riduzione dei premi dei modelli assicurativi alternativi, aumentandone l'attrattiva.
Antrag des Bundesrates
Respingere
Stellungnahme des Bundesrates
Il principio della copertura dei costi (art. 16 cpv. 3 della legge sulla vigilanza sull’assicurazione malattie; RS 832.12) si applica all’effettivo cantonale e non al singolo modello assicurativo. L’effettivo è quindi ampio abbastanza da permettere all’assicuratore di fissare premi attendibili. Se ogni modello assicurativo costituisse una comunità di rischio a sé stante, ciò non sarebbe più possibile. In molti casi, i costi di un singolo assicurato potrebbero influire notevolmente sul livello dei costi dell’effettivo (art. 91 cpv. 1 dell’ordinanza sull’assicurazione malattie [OAMal; RS 832.102]). Di conseguenza, non si potrebbero evitare fluttuazioni indesiderate dei premi. Inoltre, considerare ogni modello assicurativo come una comunità di rischio a sé stante comporterebbe un aumento sostanziale dell’onere amministrativo degli assicuratori e dell’autorità di vigilanza, in particolare nella procedura di approvazione dei premi.
Il numero degli assicurati senza limitazione della scelta dei fornitori di prestazioni (modello di base) è sicuramente diminuito. Tuttavia, nel 2021, 1,3 milioni di assicurati hanno optato per l’assicurazione ordinaria e 0,75 milioni per l’assicurazione senza limitazione della scelta dei fornitori di prestazioni con franchigia opzionale (www.ofsp.admin.ch > Chiffres & statistiques > Statistique de l’assurance-maladie obligatoire, tableau 7.05; disponibile in francese e tedesco). Pertanto, il modello di base costituisce ancora un gruppo importante e statisticamente affidabile. Questo effettivo serve da base per calcolare le riduzioni massime legate ai modelli assicurativi. Secondo il diritto vigente, le riduzioni sono ammesse solo per le differenze di costi risultanti dalla scelta limitata dei fornitori di prestazioni. L’autorità di vigilanza verifica che le differenze di costi siano dimostrate da cifre empiriche stabilite nel corso di almeno cinque esercizi contabili (art. 101 cpv. 2 OAMal).
Infine, nel sistema attuale gli assicuratori godono di un ampio margine di manovra nella gestione delle forme particolari d’assicurazione. Il Consiglio federale prescrive lo sconto massimo per l’intero raggio di attività territoriale dell’assicuratore, lasciandogli una grande libertà per la ripartizione dello sconto (p. es. in base ai gruppi d’età o alle regioni di premio) e per la concessione o meno dell’intero sconto massimo. Con il sistema proposto, gli assicuratori perderebbero questa libertà poiché non ci sarebbero più sconti, in quanto il premio verrebbe calcolato per ogni singolo modello assicurativo.