23.3510 · Mozione · 2023-05-02
Dipartimento dell'interno
Liquidato
Wortlaut
Il Consiglio federale è incaricato di adeguare la legislazione in modo che:
- le persone che esercitano un’attività lucrativa almeno all’80 per cento o le coppie che complessivamente lavorano almeno al 150 per cento siano finanziariamente favorite per quanto riguarda la riduzione dei premi dell’assicurazione obbligatoria delle cure medico-sanitarie (AOMS) rispetto alle persone o alle coppie che scelgono liberamente un grado d’occupazione inferiore;
- la legge preveda per le coppie con figli una deroga in funzione dell’età dei figli a carico;
- il grado d’occupazione individuale ragionevolmente accettabile sia considerato in modo appropriato a seconda della situazione individuale specifica (incapacità al lavoro, età ecc.).
Begründung
Gli individui e le coppie possono scegliere liberamente quanto lavorare. Le leggi devono tuttavia essere concepite in modo da promuovere l’esercizio di un’attività lucrativa e far sì che gli aiuti statali siano destinati innanzitutto alle persone che lavorano al grado di occupazione più alto possibile. È importante che non sia la società a dover pagare le conseguenze della scelta del singolo di dedicare un tempo limitato al lavoro.
La legislazione vigente, tuttavia, non risponde a questo obiettivo. Le persone possono scegliere liberamente di ridurre il tempo di lavoro e adottare uno stile di vita più frugale, senza che questo incida sul loro diritto alla riduzione – finanziata dalla collettività – dei premi dell’assicurazione malattie.
Purtroppo, spesso questo significa che gli appartenenti alla classe media, che hanno bisogno di un salario pieno per vivere, finanziano i premi dell’AOMS di coloro che hanno scelto di ridurre la propria attività lavorativa.
Antrag des Bundesrates
Respingere
Stellungnahme des Bundesrates
Ai sensi della legge federale sull’assicurazione malattie (LAMal; RS 832.10), i Cantoni sono tenuti a ridurre i premi degli assicurati di condizione economica modesta. Per i redditi medi e bassi, sono inoltre tenuti a ridurre di almeno l’80 per cento i premi dei minorenni e di almeno il 50 per cento quelli dei giovani adulti in formazione. I Cantoni provvedono affinché nell’esame delle condizioni d’ottenimento vengano considerate le circostanze economiche e familiari più recenti (art. 65 cpv. 1, 1bis e3 LAMal).
Il disciplinamento della riduzione dei premi per la popolazione è di competenza dei Cantoni, i quali stabiliscono, nel quadro delle prescrizioni federali, quali assicurati beneficiano di una riduzione dei premi e in quale misura. Ciò consente a ogni singolo Cantone di coordinare le riduzioni con le altre prestazioni sociali di sua competenza e con le imposte. I sistemi impiegati sono complessi e variano molto da un Cantone all’altro.
Nell’accordare le riduzioni dei premi, il Cantone può considerare il grado di occupazione. Se ne prescrivesse l’obbligo, la Confederazione imporrebbe un’ulteriore condizione d’ottenimento. Per farlo, dovrebbe definire nel dettaglio le circostanze economiche e familiari. Così facendo, incrementerebbe l’onere esecutivo dei Cantoni, il che costituirebbe un’ingerenza non trascurabile nella sovranità cantonale.
Nel 2021 il Consiglio federale aveva trasmesso al Parlamento un controprogetto all’iniziativa per premi meno onerosi. Durante le deliberazioni parlamentari, si è potuto constatare un atteggiamento critico nei confronti di maggiori ingerenze del diritto federale nella competenza dei Cantoni in materia di sistemi di riduzione dei premi (chi ne ha diritto e in che misura).
La Confederazione partecipa al finanziamento della riduzione dei premi, accordando ai Cantoni un sussidio che corrisponde al 7,5 per cento delle spese lorde dell’assicurazione obbligatoria delle cure medico-sanitarie (art. 66 cpv. 2 LAMal). Le spese lorde sono indipendenti dalle condizioni d’ottenimento della riduzione dei premi.
Per i motivi suesposti, il Consiglio federale vuole che siano i Cantoni a decidere se considerare o meno il grado d’occupazione e non intende imporre loro ulteriori criteri per l’esame delle condizioni d’ottenimento.