23.3523 · Mozione · 2023-05-03
Dipartimento dell'economia, della formazione e della ricerca
Liquidato
Wortlaut
Il Consiglio federale è incaricato di modificare l'ordinanza che istituisce provvedimenti in relazione alla situazione in Ucraina e le basi giuridiche corrispondenti in modo da impedire l'aggiramento delle sanzioni tramite filiali estere di società svizzere.
Begründung
Alla fine di aprile diversi media hanno riportato la notizia che alcune filiali estere di società svizzere stavano commerciando oro russo. Si tratterebbe di un'operazione del tutto legale, perché le filiali legalmente indipendenti con sede all'estero non sarebbero toccate dalle sanzioni.
Alla luce della situazione geopolitica e del protrarsi della guerra di aggressione russa contro l'Ucraina, il ricorso a questo stratagemma è ormai insostenibile e mina l'efficacia delle sanzioni adottate. Sebbene la legge sugli embarghi si basi sul principio di territorialità, l'ordinanza sull'Ucraina si fonda direttamente sull'articolo 184 capoverso 3 della Costituzione federale e sulla tutela degli interessi del Paese. L'aggiramento delle sanzioni da parte di filiali di società svizzere e il conseguente finanziamento della guerra di aggressione russa sono contrari agli interessi della Svizzera e devono essere immediatamente contrastati.
Antrag des Bundesrates
Respingere
Stellungnahme des Bundesrates
Attualmente il campo di applicazione territoriale delle sanzioni non è definito in maniera esplicita nella legge sugli embarghi (LEmb; RS 946.231). Il diritto svizzero si applica in generale alle fattispecie che si verificano sul territorio svizzero. In genere, le filiali giuridicamente indipendenti di società svizzere stabilite all’estero e i cittadini svizzeri che vivono all’estero non sono quindi soggetti alla legislazione elvetica e nemmeno alle sanzioni del Consiglio federale. Tuttavia, è necessario valutare caso per caso in quale misura gli atti compiuti all’estero sottostanno alla giurisdizione svizzera e quindi anche alle sanzioni emanate dal nostro Paese. Determinati criteri, infatti, potrebbero giustificare la competenza giurisdizionale elvetica, ad esempio se dal nostro Paese venissero fornite istruzioni o fossero effettuati pagamenti vietati delle sanzioni.
Il progetto di modifica della LEmb, approvato dal Consiglio federale nel 2010 e inviato in consultazione, copriva in particolare questo punto. Prevedeva infatti l’introduzione del principio di nazionalità e la possibilità di perseguire un’infrazione commessa all’estero indipendentemente dal diritto del luogo. In seguito alla netta opposizione riscontrata durante la procedura di consultazione, il Consiglio federale aveva abbandonato il progetto.
Nel contesto dell’aggressione militare russa in Ucraina, le sfide riguardanti l’applicazione delle sanzioni sono diventate più urgenti. Per il Consiglio federale, tuttavia, la mozione nella sua forma attuale non propone il migliore strumento per rafforzare il sistema svizzero delle sanzioni. L’estensione della portata territoriale delle sanzioni svizzere non dovrebbe limitarsi alle sanzioni contro la Russia bensì applicarsi, per motivi di coerenza, a tutte le ordinanze che istituiscono provvedimenti in base alla LEmb. Le disposizioni riguardanti la Siria o l’Iran, ad esempio, sono spesso formulate in maniera identica a quelle emanate dal Consiglio federale contro la Russia.
Come indicato nel parere alla mozione 22.3395, il Consiglio federale sta comunque valutando diverse possibilità per rafforzare l’attuale sistema delle sanzioni, tra cui l’inasprimento delle disposizioni penali sul modello della legge sul controllo dei beni a duplice impiego (RS 946.202) o della legge federale sul materiale bellico (RS 514.51).
Se la mozione dovesse essere adottata dalla prima Camera, il Consiglio federale si riserva la possibilità di proporre alla seconda Camera di trasformare la mozione in un mandato di verifica. Ciò consentirebbe di disporre del tempo necessario per una revisione approfondita e accurata della LEmb.