23.3527 · Interpellanza · 2023-05-03
Dipartimento delle Finanze
Liquidato
Wortlaut
Conformemente all’articolo 4 capoverso 2 della legge sulle fideiussioni solidali Covid-19, il Consiglio federale adegua ogni anno «agli sviluppi del mercato», con effetto a decorrere dal 31 marzo, i tassi d’interesse dei crediti Covid-19.
Dall’introduzione degli aiuti finanziari nel mese di marzo 2020, i tassi d’interesse erano pari allo 0 per cento per i crediti inferiori a 500 000 franchi e allo 0,5 per cento per i crediti superiori a 500 000 franchi. Tuttavia, in occasione della seduta del 29 marzo 2023, il Consiglio federale ha deciso di portare i tassi d’interesse all’1,5 per cento per i crediti inferiori a 500 000 franchi e al 2 per cento per i crediti superiori a tale importo. Questi nuovi tassi sono in vigore dal 1° aprile. Il Consiglio federale si giustifica facendo riferimento alla decisione della BNS del 23 marzo 2023 di aumentare il tasso di riferimento dall’1 all’1,5 per cento.
Per tutto il periodo 2020‒2021, il tasso di riferimento della BNS era pari a -0,75 per cento e tale è rimasto anche nei primi cinque mesi del 2022.
1. Il Consiglio federale ritiene che il tasso di riferimento della BNS sia un criterio rilevante per determinare «gli sviluppi del mercato»?
2. L’Esecutivo si è basato esclusivamente sul tasso di riferimento della BNS per determinare «gli sviluppi del mercato» negli anni 2021, 2022 e 2023? In caso contrario, quali altri criteri sono stati presi in considerazione?
3. Non è brutale e irrispettoso aver annunciato il 29 marzo che i tassi d’interesse sarebbero aumentati di 150 punti base il 1° aprile? Il Consiglio federale ritiene che i beneficiari dei crediti Covid-19 abbiano avuto tempo sufficiente per adeguarsi a questa nuova situazione in soli tre giorni?
4. L’entità dell’aumento dei tassi d’interesse non indebolirà inutilmente alcuni attori economici che dovrebbero essere aiutati mediante i crediti Covid-19?
5. Dato che il tasso di riferimento della BNS sembra essere l’unico (o almeno il principale) criterio preso in considerazione dal Consiglio federale, perché i beneficiari dei crediti Covid-19 non hanno potuto riscuotere interessi positivi quando il tasso di riferimento della BNS era negativo?
Stellungnahme des Bundesrates
1. Secondo l’articolo 4 capoverso 2 della legge del 18 dicembre 2020 sulle fideiussioni solidali COVID-19 (LFiS-COVID-19; RS 951.26), il Consiglio federale adegua ogni anno agli sviluppi del mercato, con effetto a decorrere dal 31 marzo, i tassi d’interesse. Il tasso guida della BNS è un indicatore importante degli sviluppi del mercato. Esso rappresenta il tasso d’interesse applicato sui prestiti contratti dalle banche commerciali presso la BNS. Le variazioni del tasso guida hanno effetti su altri tassi d’interesse applicati nell’economia, in particolare sugli interessi riscossi sui crediti concessi a consumatori e imprese. Oltre al tasso guida della BNS sono stati presi in considerazione anche altri criteri (cfr. commento alla Ordinanza sull’adeguamento dei tassi d’interesse secondo la legge sulle fideiussioni solidali COVID-19). Mentre nel 2021 e nel 2022 al momento della presa di decisione i tassi d’interesse determinanti non avevano subito alcuna variazione, nel primo trimestre del 2023 la situazione è cambiata. Da giugno 2022 i tassi d’interesse sono in forte rialzo e, in ultima analisi, l’Esecutivo ne ha tenuto conto nella sua decisione.
2. Si veda la risposta alla domanda 1.
3. Il Consiglio federale era consapevole del fatto che la sua decisione del 29 marzo 2023 avrebbe lasciato poco tempo alle banche e alle associazioni di categoria per comunicare l’adeguamento del tasso d’interesse. Va tuttavia detto che si trattava di una situazione straordinaria: l’anno scorso il tasso guida della BNS aveva avuto diversi aumenti e si prevedeva un nuovo aumento con effetto dal 23 marzo 2023 (data di pubblicazione dell’esame trimestrale della situazione economica e monetaria della BNS).
Il Dipartimento federale delle finanze (DFF) ha ritenuto pertanto opportuno aspettare anche l’esame trimestrale summenzionato, affinché il Consiglio federale disponesse di tutte le informazioni utili alla presa di decisione.
Sul questa tematica, il DFF intrattiene contatti con l’Associazione svizzera dei banchieri da novembre 2022. I suoi membri erano stati previamente informati sia sulla presa di decisione tardiva che sul tenore della proposta.
In considerazione degli sviluppi del mercato e in vista della prossima verifica al 31 marzo 2024, il DFF fisserà, con il dovuto anticipo, il momento che riterrà opportuno per la presa di decisione del Consiglio federale. Inoltre, riguardo alla decisione sui tassi d’interesse, il DFF provvederà a garantire un flusso tempestivo di informazioni all’economia reale. Va precisato che l’esame trimestrale della situazione economica e monetaria della BNS relativo al primo trimestre del 2024 sarà effettuato verso la fine di quel trimestre (21 marzo 2024).
4. Come già menzionato, il Consiglio federale ritiene che l’aumento oggetto della sua decisione sia sostenibile. L’importo garantito da una fideiussione solidale ammontava al massimo al 10 per cento della cifra d’affari realizzata nel 2019 o nel 2018. In altre parole, un tasso d’interesse dell’1,5 cento corrisponde all’incirca allo 0,15 per cento della cifra d’affari. Se quest’ultima era pari a 1 milione di franchi, il credito COVID-19 poteva ammontare al massimo a 100 000 franchi. Gli interessi su un credito di questa entità ammontano ora a circa 1500 franchi all’anno. Su una cifra d’affari di 100 000 franchi e un credito massimo di 10 000 franchi, ad oggi gli interessi ammontano a 150 franchi.
5. Secondo l’articolo 4 capoverso 2 LFiS-COVID-19, il tasso d’interesse ammonta ad almeno lo 0,0 per cento o ad almeno lo 0,5 per cento. Il trasferimento degli interessi negativi ai beneficiari dei crediti non era quindi previsto dalla legge.