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Ripristino dei controlli alle frontiere fino a quando l'Italia tornerà a rispettare l'Accordo di Dublino

23.3536 · Mozione · 2023-05-03

Dipartimento di giustizia e polizia

Liquidato

Wortlaut

Il Consiglio federale è incaricato di ripristinare i controlli alle frontiere con l'Italia fino a quando l'accordo di Dublino non sarà nuovamente da quest'ultima rispettato.

Begründung

L'Accordo di Schengen facilita gli spostamenti, elimina i controlli sistematici dei passaporti e allo stesso tempo rafforza la lotta alla criminalità attraverso la cooperazione internazionale. L'Accordo di Dublino mira a combattere gli abusi nel campo dell'asilo: grazie alla cooperazione internazionale una domanda di asilo deve essere esaminata una sola volta in tutta l'UE e in Svizzera. Dublino e Schengen sono quindi strettamente legati, come ha spiegato il Consiglio federale nel suo opuscolo di voto del 2005.

Il sistema di Dublino, vincolante per gli Stati membri dell'UE e per gli Stati associati, tra cui la Svizzera, prevede fondamentalmente che la competenza dell'esecuzione della procedura d'asilo spetti al primo Paese in cui la persona rifugiata arriva. Se in un secondo tempo si trasferisce in un in un altro Stato, quest'ultimo può rinviare la persona nel Paese d'arrivo, anche se lì non aveva presentato domanda d'asilo.

Dal dicembre 2022, l'Italia ha sospeso unilateralmente l'applicazione dell'accordo di Dublino, i controlli alle frontiere devono quindi essere ripristinati. L'Austria dimostra che ciò è possibile anche in base al diritto europeo. Dal settembre 2022 al gennaio 2023 ha introdotto controlli alle frontiere con la Slovacchia. Anche la Germania ha ripristinato i controlli alle frontiere con l'Austria dopo la crisi dei rifugiati del 2015 e li ha recentemente prorogati per sei mesi.

Secondo le cifre della SEM, sono attualmente circa 300 le persone rifugiate in Svizzera che dovrebbero essere trasferite in Italia.

Antrag des Bundesrates

Il Consiglio federale propone di respingere la mozione.

Stellungnahme des Bundesrates

In caso di minaccia grave per l'ordine pubblico o la sicurezza interna, gli Stati Schengen possono, in via eccezionale e per un periodo massimo di 30 giorni o per la durata prevedibile della minaccia, ripristinare i controlli alle frontiere interne a determinati valichi o tratti di confine (art. 25 del codice frontiere Schengen; RS 0.362.380.067). Come il Consiglio federale ha indicato nella sua risposta all'interpellanza Quadri 23.3112 "Accordo di Dublino. Perché il Consiglio federale non pretende dall'Italia l'immediato ritorno al rispetto degli obblighi internazionali?", alla mozione Glarner 22.4398 "Ripristino dei controlli di frontiera e non entrata nel merito delle domande presentate da persone che provengono da Paesi che hanno ratificato l'Accordo di Dublino" nonché alle mozioni del Gruppo dell'Unione democratica di centro 23.3074 e Chiesa 23.3085 "Adozione di misure conformemente agli articoli 55 LAsi (circostanze eccezionali) e 25 segg. del codice frontiere Schengen", le condizioni per il ripristino di controlli alle frontiere interne non sono adempiute. Nemmeno la sospensione dei trasferimenti nel quadro di Dublino da parte dell'Italia costituisce una tale condizione. Né l'ordine pubblico né la sicurezza interna sono al momento minacciati.

Inoltre, il ripristino dei controlli alle frontiere interne conformemente all'articolo 25 del codice frontiere Schengen non implica né una sospensione della cooperazione Schengen né una vera e propria chiusura delle frontiere, bensì consiste nell'introdurre controlli delle persone ai confini. Le frontiere resterebbero dunque aperte alle persone in cerca di protezione. Se una persona presenta una domanda d'asilo alle frontiere di uno Stato che ha ripristinato controlli di questo tipo, tale Paese è obbligato ad accoglierla e a eseguire una procedura d'asilo se il richiedente non può essere trasferito in un altro Stato Dublino. Inoltre, guardando i Paesi toccati dalla migrazione secondaria irregolare sulla rotta dei Balcani, quali l'Austria e la Germania, si può constatare che il ripristino dei controlli alle frontiere interne non costituisce un mezzo efficace per arginare questo fenomeno.

A prescindere da ciò, l'Ufficio federale della dogana e della sicurezza dei confini è presente nella zona di confine nel quadro dei suoi controlli doganali ed esegue controlli in funzione del rischio. Il potenziamento dei controlli e l'introduzione di controlli alle frontiere interne avrebbero importanti ripercussioni per le regioni di confine, in quanto ogni giorno centinaia di migliaia di persone valicano la frontiera.

Il Consiglio federale ritiene che le condizioni giuridiche per introdurre controlli sistematici alle frontiere non siano adempiute. Inoltre, a suo avviso questo passo non comporterebbe un valore aggiunto per la Svizzera.

Il Consiglio federale propone di respingere la mozione.

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