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Chi ha stabilito l'obbligo di restituire gli aiuti per i casi di rigore, previsti nella legge COVID-19, in caso di cessazione dell'attività?

23.3541 · Interpellanza · 2023-05-04

Dipartimento dell'economia, della formazione e della ricerca

Liquidato

Wortlaut

La legge Covid-19 prevede provvedimenti per i casi di rigore concernenti le imprese, che vengono definiti in dettaglio nella pertinente ordinanza del Consiglio federale.

Sembrerebbe che la SECO abbia ordinato ai Cantoni di applicare un certo numero di regole particolari nei confronti delle imprese che hanno beneficiato di provvedimenti concernenti i casi di rigore:

1. la cessazione d'attività da parte di un'impresa che ha beneficiato dell'aiuto per i casi di rigore va considerata come contrastante con il dispositivo;

2. le imprese beneficiarie di aiuti per i casi di rigore che cedono la loro attività a terzi devono ottenere da questi la garanzia di adempimento degli obblighi legati alla percezione di detti aiuti;

3. la mancata assunzione degli obblighi di cui sopra da parte di chi rileva l'attività può determinare la revoca dell'aiuto concesso e un obbligo di restituzione.

In altri termini, l'esercente che cede la propria attività (per motivi legati al termine della locazione, a una malattia, a un pensionamento pianificato da tempo, ecc.) è tenuto a rimborsare l'aiuto per casi di rigore che ha percepito, se chi gli subentra rifiuta di assumersi gli obblighi derivanti dall'aiuto in questione. Queste regole - sembra che siano state emanate nel 2022 - non figurano né nella legge Covid-19 né nella relativa ordinanza del Consiglio federale.

1. La SECO ha ordinato ai Cantoni di applicare le regole summenzionate?

2. Qual è la loro base legale?

3. Visto che gli aiuti per i casi di rigore sono a fondo perso, l'obbligo di restituzione che può essere imposto a un esercente che cede la sua attività non è contrario alla natura del dispositivo voluto dal Parlamento?

4. Queste nuove regole non finiscono per indebolire un numero cospicuo di attori economici - in particolare quelli con un'attività indipendente - che il Parlamento ha invece voluto sostenere mediante i provvedimenti per i casi di rigore?

5. È vero che queste regole resteranno in vigore fino alla fine del 2025?

Stellungnahme des Bundesrates

All’articolo 12 capoverso 1ter della legge COVID-19 (RU 2020 3835; 2020 5821; 2021 153) il Parlamento ha stabilito che nell’esercizio in cui è accordato il provvedimento per un caso di rigore e nei tre anni successivi le imprese beneficiarie non possono distribuire dividenti o versare tantièmes oppure deciderne la distribuzione/il versamento, né restituire apporti di capitale o deciderne la restituzione. La disposizione viene applicata dall’articolo 6 dell’ordinanza COVID-19 casi di rigore 2020 (OPCR 20, RU 2020 4919; 2020 5849; 2021 8; 2021 184) e dall’articolo 3 dell’ordinanza COVID-19 casi di rigore 2022 (OPCR 22, RS 951.264).

A titolo sussidiario si applica la legge sui sussidi (LSu; RS 616.1): all’articolo 29, quest’ultima prevede che in caso di sottrazione allo scopo vada richiesta la restituzione dell’aiuto finanziario.

L’OPCR 20 e l’OPCR 22 non escludono una cessione dell’attività. Tuttavia quest’ultima non deve generare utili o dividendi di liquidazione: equivalgono a una redistribuzione degli utili e di conseguenza comportano il rimborso dell’aiuto percepito. Se prima che sia trascorso il termine di tre anni risulta un utile di liquidazione o un dividendo di liquidazione imponibile, l’utilizzazione dell’aiuto è incompatibile con lo scopo dell’OPCR 20 e dell’OPCR 22, che l’impresa ha accettato con la sua richiesta di un provvedimento di sostegno per i casi di rigore. In caso di rilevamento dell’impresa, la limitazione d’impiego spetta all’acquirente.

Se l’importo percepito è già stato rimborsato al pertinente Cantone all’atto del rilevamento dell’impresa o della cessione dell’attività, la limitazione dell’impiego dei fondi non vale più.

1. La Segreteria di Stato dell’economia (SECO), d’intesa con l’Amministrazione federale delle finanze (AFF), ha ricordato ai Cantoni che la Confederazione partecipa ai provvedimenti cantonali solo se le basi legali sono rispettate.

2. Per ciò che concerne la limitazione dell’impiego dell’aiuto finanziario, la SECO si basa sull’articolo 12 della legge COVID-19 in combinato disposto con l’articolo 6 OPCR 20, l’articolo 3 OPCR 22 e l’articolo 29 LSu. In materia attuativa sono inoltre determinanti i commenti all’OPCR 20 e all’OPCR 22, che sotto questo aspetto rimandano alla legislazione sulle fideiussioni solidali. Visto lo scopo d’utilizzazione, nell’applicazione dell’articolo 12 capoverso 1ter della legge COVID-19 e nel quadro del diritto tributario i dividendi e le eccedenze di liquidazione vanno considerati in modo equivalente.

3. Il Parlamento voleva che gli aiuti versati per i casi di rigore contribuissero al mantenimento delle strutture e alla sopravvivenza delle imprese in un periodo di forte calo del fatturato causato dalla pandemia. In particolare si trattava di impedire che impianti o attrezzature dovessero essere ceduti. L’impresa dovrebbe perciò poter contare sull’aiuto finanziario per un certo arco di tempo.

4. Non si tratta di indebolire gli attori economici, bensì di garantire che se un aiuto è stato impiegato in modo non conforme alla legge – cioè per finalità diverse dal sostegno all’impresa – esso venga restituito. Qualora ciò non avvenisse, si penalizzerebbe la stragrande maggioranza dei beneficiari, che ha utilizzato gli aiuti conformemente allo scopo della legge (mantenimento dell’impresa).

5. La limitazione vale nell’esercizio in cui è stato accordato il provvedimento e nei tre anni successivi oppure fino alla totale restituzione degli aiuti percepiti. Se ad esempio un’impresa ha beneficiato un aiuto nell’esercizio 2021, la limitazione vale negli anni 2021, 2022, 2023 e 2024.

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