23.3554 · Mozione · 2023-05-04
Dipartimento di giustizia e polizia
Liquidato
Wortlaut
Il Consiglio federale è incaricato di presentare un disegno di legge che stabilisca un quadro e limiti per le spese delle agenzie d'incasso.
Begründung
Numerose imprese pubbliche e private ricorrono ad agenzie d'incasso per recuperare i loro crediti. Mentre i clienti delle imprese in questione spesso non sono legati da rapporti contrattuali, le agenzie d'incasso gonfiano automaticamente le fatture del creditore con spese sovente indebite, se non addirittura abusive, senza verificare il fondamento del credito. Nel timore di essere escussi, e messi sotto pressione da pratiche ai limiti della coazione, i debitori spesso saldano la totalità delle spese nonostante esse siano in parte indebite.
Per giustificare tali pratiche, le agenzie d'incasso fanno riferimento all'articolo 106 CO, che prevede l'addossamento del costo dell'incasso al debitore a titolo di danno supplementare e le condizioni alle quali questa prassi può essere tollerata. Tuttavia, come rammentava il Consiglio federale nella sua risposta al postulato Comte 12.3641, la giurisprudenza prevede che le spese sostenute dal creditore (o da un'agenzia d'incasso) possono essere incluse soltanto in via eccezionale nei danni supplementari risultanti dall'intimazione, in quanto essa è a carico del debitore. Tuttavia, chiaramente ciò non è il caso nella corrente pratica delle agenzie d'incasso, come constatano regolarmente le organizzazioni di difesa dei consumatori.
In questo contesto, la presente mozione invita il Consiglio federale a legiferare fissando un limite alle spese (espresso in percentuale) che le agenzie d'incasso possono esigere in funzione degli importi dei crediti (p. es.: meno di 100 franchi; da 100 a 300 franchi, ecc.). Questo quadro s'ispirerebbe dalla prassi del Tribunale federale in materia di tassi d'interesse considerati usurari (+15 %).
Antrag des Bundesrates
Respingere
Stellungnahme des Bundesrates
Nel suo rapporto del 22 marzo 2017 sull'inquadramento delle pratiche delle agenzie d'incasso, stilato in adempimento del postulato Comte 12.3641, il Consiglio federale ha indicato che il diritto vigente permette già di procedere contro pratiche inappropriate o aggressive delle agenzie d’incasso. Ha poi confermato questa constatazione nella risposta all'interpellanza Michaud Gigon 21.4408 «Controllo dell'autoregolamentazione delle agenzie d'incasso».
Il rapporto summenzionato indica in particolare che le spese d’incasso possono essere fatte valere quali danni della mora ai sensi dell’articolo 106 capoverso 1 del Codice delle obbligazioni (RS 220) soltanto se nel singolo caso è effettivamente stato cagionato un danno concretamente dimostrabile che supera il tasso di mora legale o contrattuale. Orbene, in generale il tempo impiegato dai creditori o dalle agenzie d’incasso incaricate di recuperare l’importo del credito non comporta una riduzione involontaria del patrimonio imputabile a determinati debitori. Non sussiste dunque un danno in senso giuridico. Inoltre, le spese di rappresentanza possono essere fatte valere come danno soltanto se il ricorso a persone esterne era necessario e appropriato. Secondo le regole generali del calcolo del danno, i costi per il ricorso a un’agenzia d’incasso possono dunque soltanto in via eccezionale essere considerati un importo da indennizzare.
La mozione chiede un disciplinamento che limiti le spese d’incasso in funzione dell’ammontare del credito. Questa richiesta appare tuttavia contraddire l’obiettivo della mozione. Infatti, la normativa chiesta legittimerebbe spese – seppure limitate – che potrebbero essere reclamate a titolo di danno, ma che oggi non sono riconosciute come voci di danno e quindi non sono dovute. Il Consiglio federale ritiene inappropriata questa richiesta. A suo parere, occorrerebbe invece far applicare le regole vigenti e combattere gli abusi con tutti i mezzi disponibili, ad esempio tramite azioni modello, processi pilota o eventualmente azioni collettive.