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23.3561 · Mozione · 2023-05-04

Dipartimento delle Finanze

Liquidato

Wortlaut

Il Consiglio federale è incaricato di elaborare e presentare al Parlamento un progetto o altre misure pertinenti che consentano di vigilare efficacemente sull’amministrazione della Banca nazionale svizzera (BNS) conformemente all’articolo 99 capoverso 2 della Costituzione federale.

Begründung

Secondo l’articolo 99 capoverso 2 della Costituzione federale la Banca nazionale svizzera «è amministrata con la collaborazione e sotto la vigilanza della Confederazione». Questa disposizione non riguarda la vigilanza sulla politica monetaria e valutaria, ma la vigilanza sull’amministrazione della BNS.

Questa vigilanza della Confederazione potrebbe essere esercitata dalla FINMA o dal Consiglio federale in collaborazione con il Controllo federale delle finanze (CDF). L’alta vigilanza potrebbe essere esercitata dal Parlamento e dalle sue commissioni d’intesa con il CDF. Tuttavia, nessuno di questi organi di vigilanza attua oggi l’obbligo di vigilanza che la Costituzione impone alla Confederazione.

La BNS gestisce o fa gestire infrastrutture estremamente critiche per la piazza finanziaria svizzera, in particolare lo Swiss Interbank Clearing (SIC). Queste infrastrutture si sottraggono completamente alla vigilanza esercitata dalla Confederazione e dalla FINMA. L’articolo 4 capoverso 3 della legge sull’infrastruttura finanziaria recita infatti quanto segue: «Le infrastrutture del mercato finanziario gestite dalla Banca nazionale svizzera (BNS) o su suo mandato non sono soggette, nell’ambito di tale attività, all’autorizzazione e alla vigilanza della FINMA». Questa disposizione impedisce dunque alla Confederazione di verificare se la BNS ha questi rischi sotto controllo.

Il Consiglio federale, che si adopera molto per rispettare l’indipendenza della politica monetaria, limita l’esercizio della sua vigilanza ai compiti stabiliti dalla legge, come ad esempio la nomina di sei degli undici membri del Consiglio di banca, l’approvazione preliminare del conto annuale e la discussione del rapporto annuale con la BNS.

La situazione è ancora peggiore per quanto riguarda l’alta vigilanza esercitata dal Parlamento, che è bloccata dalla combinazione di due disposizioni legali. L’articolo 26 della legge sul Parlamento stabilisce che la portata dell’alta vigilanza sulla gestione finanziaria è determinata dalla legge sul Controllo delle finanze (LCF). Tuttavia, l’articolo 19 LCF dispone espressamente che la BNS non sottostà alla vigilanza finanziaria del CDF.

Oggi la «vigilanza» sull’amministrazione della BNS si limita quindi alla nomina di una parte del Consiglio di banca e alla presentazione e alla discussione del rapporto annuale. Purtroppo la Confederazione non adempie il suo mandato costituzionale di vigilare sull’amministrazione della BNS.

Antrag des Bundesrates

Respingere

Stellungnahme des Bundesrates

La BNS svolge un compito pubblico, per cui, secondo la Costituzione, è amministrata con la collaborazione e sotto la vigilanza della Confederazione (art. 99 cpv. 2 della Costituzione federale [Cost; RS 101]). Secondo l’articolo 7 della legge del 3 ottobre 2003 sulla Banca nazionale (LBN; RS 951.11), la BNS sottostà a vari obblighi di rendiconto e informazione nei confronti del Consiglio federale e dell’Assemblea federale. Il Consiglio federale esercita la collaborazione e la vigilanza sotto forma di diverse competenze riguardanti le nomine e le approvazioni. Al Consiglio di banca compete la vigilanza e il controllo sull’attività d’affari della BNS (art. 42 LBN); l’organizzazione dettagliata di questi compiti è disciplinata nel regolamento di organizzazione della Banca nazionale svizzera (art. 10; RS 951.153), il quale viene sottoposto per approvazione al Consiglio federale (art. 42 cpv. 2 lett. a LBN). Nel rapporto del 21 dicembre 2016 sulla politica monetaria, il Consiglio federale ha confermato questa suddivisione dei compiti (al proposito, cfr. altresì la perizia del 15 febbraio 2012 del professore emerito di diritto pubblico Paul Richli).

La Costituzione federale prevede che la BNS conduca una politica monetaria nell’interesse generale del Paese e, in tale ambito, le assicura espressamente l’indipendenza (art. 99 cpv. 2 Cost.). Secondo l’articolo 5 capoverso 2 lettera c LBN, la BNS è tenuta anche a svolgere il mandato legale di agevolare e garantire il buon funzionamento dei sistemi di pagamento senza numerario. La BNS adempie questo mandato in quanto funge da committente e gestore del sistema SIC. Secondo l’articolo 4 capoverso 3 della legge del 19 giugno 2015 sull’infrastruttura finanziaria (LInFi; RS 958.1), il sistema SIC non è soggetto all’autorizzazione e alla vigilanza dell’Autorità federale di vigilanza sui mercati finanziari (FINMA) e soggiace quindi ai requisiti di cui agli articoli 22‒34 dell’ordinanza del 18 marzo 2004 sulla banca nazionale (OBN; RS 951.131). Come spiegato nel messaggio del 3 settembre 2014 concernente la LInFi (FF 2014 6445), nel caso del sistema SIC si tratta di un’infrastruttura del mercato finanziario che la BNS gestisce o fa gestire nel rispetto dei compiti di politica monetaria secondo l’articolo 5 capoversi 1 e 2 LBN. Nello svolgimento dei suoi compiti di politica monetaria, la BNS decide in modo indipendente e senza accettare istruzioni (art. 6 LBN). La vigilanza esercitata dalla FINMA o da un’altra autorità contravverrebbe al divieto posto alla BNS di accettare istruzioni.

In relazione al sistema SIC, la BNS svolge un duplice ruolo: da un lato, incarica la società SIX Interbank Clearing AG di occuparsi dell’esercizio del sistema e ne assume la funzione di gestore; dall’altro, esercita la sorveglianza sul sistema stesso. Questo duplice ruolo si riflette nell’organizzazione della BNS e nella divisione dei compiti fra il 2° e il 3° dipartimento. I ruoli di committente e di gestore del sistema fanno capo al 3° dipartimento, mentre il ruolo di responsabile della sorveglianza compete al 2° dipartimento.

Il Consiglio federale ritiene che l’esercizio della vigilanza sulla BNS da parte della Confederazione sia conforme alla Costituzione e che il trasferimento al Consiglio di banca di talune funzioni di vigilanza e controllo sia appropriato.

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