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23.3572 · Mozione · 2023-05-04

Dipartimento dell'economia, della formazione e della ricerca

Liquidato

Wortlaut

Il Consiglio federale è incaricato di adottare misure per garantire che le disdette dei contratti d'affitto siano considerate illegali se finalizzate unicamente a dare alloggio a richiedenti l'asilo o persone ammesse temporaneamente. Va inoltre vietato l'utilizzo provvisorio di abitazioni in affitto come alloggi destinati ai richiedenti l'asilo se questo comporta la disdetta di contratti.

Begründung

In Svizzera lo spazio abitativo è sempre più scarso. Entro il 2026 mancheranno più di 50 000 abitazioni, e la causa è da imputare soprattutto alla forte immigrazione. In seguito alla mutata situazione del mercato si osserva inoltre un calo dell'attività edilizia. Le famiglie con un reddito modesto saranno le più colpite dal conseguente aumento degli affitti. Nel contempo arrivano notizie scioccanti: nel Comune di Windisch (AG), ad esempio, alcuni inquilini hanno ricevuto un preavviso di disdetta perché le autorità (Comune e Cantone) hanno deciso di sistemare nelle loro abitazioni dei richiedenti l'asilo. Con l'acuirsi della situazione migratoria, simili disdette da parte dei poteri pubblici potrebbero diventare la norma. Questa prassi è palesemente contraria al senso di giustizia. Comuni e Cantoni gettano sulla strada contribuenti di lunga data, che con le loro tasse contribuiscono a finanziare le casse pubbliche, per portare avanti una politica d'asilo fallimentare. Per tutelare questi inquilini, che devono cavarsela con budget risicati per l'affitto, è necessario vietare tali sfratti.

Antrag des Bundesrates

Respingere

Stellungnahme des Bundesrates

Il Consiglio federale è consapevole che l’attuale situazione del mercato dell’alloggio e la situazione del settore dell’asilo possono comportare delle sfide.

Il diritto di locazione vigente non prevede alcuna «garanzia anti-sfratto» (cfr. risposta del Consiglio federale del 6 marzo 2023, ora delle domande, domanda 23.7134 «Evitare un nuovo Windisch: garanzia anti-sfratto per i locatari»). Le parti contraenti possono porre fine a un rapporto di locazione di durata indeterminata nel rispetto dei termini di preavviso e delle scadenze di disdetta applicabili. In linea di principio il locatario ha però la possibilità di impugnare una disdetta e, in particolare, può esigere la protrazione della locazione a tempo determinato o indeterminato, per un periodo fino a quattro anni, se la fine della medesima produce effetti gravosi che nemmeno si giustificano tenendo conto degli interessi del locatore (art. 272 segg. CO; RS 220). Inoltre, l’autorità competente, qualora respinga una richiesta del locatario concernente la contestazione della disdetta, esamina d’ufficio se la locazione possa essere protratta (art. 273 cpv. 5 CO). A quel momento può prendere in considerazione gli effetti gravosi che ne derivano per il richiedente. Nelle procedure in materia di locazione che si svolgono davanti all’autorità di conciliazione competente non sono addossate spese processuali (art. 113 cpv. 2 let. c CPC; RS 272).

Secondo le statistiche sulle procedure di conciliazione pubblicate dall’Ufficio federale delle abitazioni (UFAB), la maggior parte dei casi relativi a una disdetta è risolta mediante accordo tra le parti. Ciò sta a indicare che il diritto vigente tiene sufficientemente conto degli interessi di entrambe le parti.

Va inoltre ricordato che quando un contratto viene disdetto non è sempre noto il modo in cui sarà successivamente utilizzata l’abitazione o, nel caso di una nuova locazione, a chi sarà affittata. La regolamentazione richiesta implicherebbe delle difficoltà di delimitazione e un’incertezza giuridica.

Inoltre, la misura proposta potrebbe anche avere effetti collaterali negativi (come una minore attrattiva degli investimenti immobiliari o una minore flessibilità in caso di forti fluttuazioni del numero di migranti o di richiedenti l’asilo), che a loro volta si tradurrebbero in un aumento dei prezzi e dei costi.