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23.3598 · Postulato · 2023-05-31

Dipartimento dell'economia, della formazione e della ricerca

Trasmesso al Consiglio federale

Wortlaut

Il Consiglio federale è incaricato di redigere un rapporto che illustri in che modo si possa migliorare l’efficacia dell’applicazione della legge federale contro la concorrenza sleale (LCSl). Dovrà stabilire se una vigilanza d’ufficio da parte della Confederazione potrebbe essere efficace e se sia il caso di introdurla. Dovrà inoltre valutare la possibilità di conferire alla Confederazione poteri decisionali e sanzionatori diretti nell’ambito di una procedura amministrativa. Se si dovesse continuare a ricorrere a procedure penali e civili, il Consiglio federale dovrà esaminare come rafforzare la legittimazione attiva della Confederazione e ridurre gli ostacoli all’avvio delle procedure.

Begründung

Per garantire il rispetto della LCSl, la Confederazione può avviare azioni civili e penali ai sensi dell’articolo 10 capoverso 3 e dell’articolo 23 LCSl. Tuttavia, le azioni presentate dinanzi ai tribunali cantonali sono onerose e raggiungono il loro obiettivo solo in casi isolati; inoltre, le condizioni che regolano l’azione civile della Confederazione appaiono eccessivamente severe (cfr. ATF 4A_235/2020). Secondo il Tribunale federale non sarebbe infatti sufficiente che un’azienda con sede in Svizzera gestisca un sito web di dominio mondiale e violi palesemente la LCSl perché la Confederazione possa intervenire: è infatti necessario disporre anche di un determinato numero di ricorsi inviati alla SECO, criterio che riduce drasticamente il margine di manovra dell’autorità.

Qualsiasi azione legale legata alla LCSL comporta un rischio significativo per le parti ricorrenti (organizzazioni dei consumatori, associazioni professionali, PMI, ecc.), che dispongono solo raramente delle risorse umane e finanziarie indispensabili per vincere una causa. È quindi importante non addossare loro la responsabilità dell’applicazione della LCSl.

Le vittime di un’applicazione errata della LCSl non sono solo i consumatori ma anche le aziende che rispettano le norme e che vengono danneggiate da fornitori o concorrenti inadempienti. Poiché il Tribunale commerciale del Cantone di Zurigo prima e il Tribunale federale poi hanno negato la legittimazione attiva della Confederazione in diversi punti della sentenza citata, una PMI ha dovuto presentare un ricorso separato contro la stessa società e rivolgersi al Tribunale federale per ottenere una condanna. Un’applicazione efficace della LCSl non solo proteggerebbe i consumatori, ma eviterebbe anche alle PMI di dover intraprendere costose azioni legali.

Nella sua risposta all’interpellanza 21.4011, il Consiglio federale ha già affermato che la sorveglianza d’ufficio da parte della Confederazione potrebbe rivelarsi più efficace degli strumenti esistenti. È quindi indubbio che l’applicazione della LCSl debba essere migliorata.

Antrag des Bundesrates

Respingere

Stellungnahme des Bundesrates

In seguito a interventi della Segreteria di Stato dell’economia (SECO) che esercita il diritto di azione della Confederazione nelle procedure relative alla LCSl (art. 10 cpv. 3 LCSl, RS 241 in combinato disposto con art. 1 dell’ordinanza concernente il diritto di azione della Confederazione nel quadro della legge contro la concorrenza sleale, RS 241.3) si giunge spesso a condanne relative a contravvenzioni della LCSl (p.es. le 16 condanne per fornitura di indicazioni fallaci e truffe degli annuari nel 2022).

La SECO interviene inoltre solo nei casi che godono di una determinata rilevanza; la Confederazione può infatti avviare un’azione solo se ritiene necessario tutelare l’interesse pubblico e cioè se una pratica commerciale sleale minaccia o lede interessi collettivi (art. 10 cpv. 3 lett. b LCSl). L’attuazione della LCSl, che avviene in primo luogo tramite procedura penale e solo in casi isolati tramite procedura civile (art. 10 cpv. 3 e art. 23 LCSl), si rivela quindi piuttosto economica. Il diritto all’azione della Confederazione attualmente in vigore rimane quindi sostanzialmente valido. Oltre alla Confederazione possono adire a una procedura penale o civile anche i clienti vittima di episodi di concorrenza sleale, altri partecipanti al mercato, le associazioni professionali ed economiche nonché le organizzazioni dei consumatori (art. 9, 10 cpv. 1 e 2, art. 23 LCSl).

In base al diritto vigente, in caso di contravvenzioni alla LCSl vengono avviate soprattutto procedure penali cantonali, alle quali la SECO e le parti coinvolte (p. es. clienti, altre imprese / concorrenti) possono partecipare come ricorrenti privati. Le procedure cantonali indagano spesso anche altri reati (in particolare la truffa ai sensi dell’art. 146 Codice penale svizzero, CP, RS 311.0). Un cambio a livello di sistema in direzione di una procedura amministrativa porterebbe in casi simili a una sovrapposizione di procedure svolte dall’Amministrazione federale e dalle autorità di procedura penale competenti a livello cantonale, fattispecie che, in definitiva, andrebbe a indebolire l’attuazione della LCSl e del CP. Inoltre, al momento della querela la SECO spesso non è a conoscenza di chi ha commesso il reato. In caso di procedure LCSl contro ignoti, per individuare gli autori del reato potrebbe rivelarsi più adeguata una procedura penale rispetto a una procedura amministrativa. In alcuni casi durante una procedura amministrativa si giunge a una prima decisione in tempi più rapidi, tuttavia se le parti in causa decidono di adire le vie legali, sono spesso possibili ritardi prima che un tribunale possa giungere a una decisione definitiva. Dati questi presupposti, non si ritengono adeguati l’istituzione di un’attività di vigilanza d’ufficio da parte della Confederazione nonché un cambio di sistema in direzione di una procedura amministrativa che conferisce potere decisionale e sanzionatorio alla Confederazione. Verrebbero infatti meno una serie di procedimenti relativamente economici e consolidati nella prassi e si verrebbero invece a creare ingenti costi aggiuntivi causati dal maggiore fabbisogno di personale e risorse finanziarie da parte dell’Amministrazione federale per lo svolgimento di una vigilanza d’ufficio e di procedure amministrative.

Il postulato porta nuovamente alla luce il tema ricorrente della legittimazione attiva della SECO in procedure penali legate alla LCSl. Dati questi presupposti, il Consiglio federale si pone sostanzialmente a favore di un rafforzamento della legislazione attiva della Confederazione in procedure LCSl. Ciò permetterebbe di migliorare l’attuazione della LCSl in quei casi in cui sono minati gli interessi collettivi o di più persone. In questo modo si rafforzerebbe nel complesso la concorrenza efficace, cosa che andrebbe a vantaggio sia dei consumatori che delle imprese che rispettano la legge.

Sulla base di quanto descritto, un nuovo rapporto non porterebbe a nessun nuovo risultato. Il Consiglio federale respinge quindi il postulato.