Lexipedia

23.3608 · Interpellanza · 2023-06-05

Dipartimento dell'interno

Liquidato

Wortlaut

In seguito al rapporto numero 20417 del Controllo federale delle finanze concernente il risanamento e l’ampliamento del laboratorio di alta sicurezza di Mittelhäusern e su richiesta della Commissione delle finanze del Consiglio nazionale, il 31 marzo 2023 il Dipartimento federale dell’interno ha presentato il rapporto concernente il controllo e la certificazione dei laboratori di alta sicurezza in Svizzera. Quest’ultimo, da un lato, conferma la competenza dei Cantoni per le ispezioni di questi laboratori dei livelli 3 e 4, 41 dei quali si trovano in Svizzera in 14 Cantoni (fra cui 30 nei 6 Cantoni di ZH, BE, BS, VD, GE e BL). Dall’altro specifica chiaramente che gli stessi esercenti dei laboratori redigono un breve rapporto secondo l’ordinanza sulla protezione contro gli incidenti rilevanti e lo sottopongono al rispettivo Cantone, il quale verifica su questa base se un danno grave sia possibile e ordina all’occorrenza l’attuazione di misure supplementari. La certificazione è sinora facoltativa per gli esercenti e non sussiste alcuna base legale in tal senso in virtù degli standard internazionali.

Per i laboratori di alta sicurezza, l’Organizzazione mondiale della sanità raccomanda di effettuare i controlli a intervalli di 0,5─3 anni. Questa raccomandazione è a malapena soddisfatta soltanto in 2 dei 6 Cantoni maggiormente interessati (ZH e BS, con controlli ogni 3 anni). Negli altri 4 Cantoni gli intervalli sono di 5,7, 7,0, 7,7 e 16,5 anni!

Alla luce di queste informazioni invito il Consiglio federale a rispondere alle seguenti domande:

1. Quali misure adotta affinché tutti e 14 i Cantoni che ospitano laboratori di alta sicurezza dei livelli 3 e 4 controllino tali laboratori a intervalli di al massimo 3 anni?

2. Ritiene che tutti questi Cantoni dispongano di sufficiente personale specializzato per svolgere l’attività di controllo in modo affidabile? In caso contrario, quali Cantoni sono carenti?

3. I corsi organizzati dalla Confederazione per gli organi di controllo non dovrebbero essere obbligatori?

4. I Cantoni verificano il potenziale danno grave sulla base di un rapporto redatto dagli stessi esercenti dei laboratori. Come può il Consiglio federale garantire che non vengano sottaciute informazioni critiche?

5. Sarebbe favorevole all’introduzione di una base legale per la certificazione secondo gli standard internazionali, almeno per i laboratori del livello 4?

6. Quali altri adeguamenti si impongono a livello di leggi od ordinanze?

Stellungnahme des Bundesrates

1. Come sottolineato nel rapporto del 31 marzo 2023, il documento dell’Organizzazione mondiale della sanità (OMS) si riferisce soltanto ai laboratori del massimo livello di sicurezza (livello 4). Il Consiglio federale ritiene che un’ispezione annuale di questi laboratori del livello di sicurezza 4 (Biosafety Level 4, BSL4) e un’ispezione ogni 3–5 anni dei laboratori del livello di sicurezza 3 (Biosafety Level 3, BSL3) siano ragionevoli. Per raggiungere questa frequenza, l’Ufficio federale della sanità pubblica (UFSP), assieme all’Ufficio federale dell’ambiente (UFAM), prevede di introdurre ulteriori misure. Fra queste figurano il rafforzamento dell’esecuzione, per esempio l’elaborazione di standard di controllo uniformi, il miglioramento e l’intensificazione degli scambi di conoscenze ed esperienze attraverso piattaforme già operative dei Cantoni e della Confederazione e lo svolgimento di ispezioni annuali di laboratori BSL4 e ispezioni più frequenti in laboratori BSL3. Inoltre il Consiglio federale ha proposto di accogliere il postulato CdG-N 23.3965 "Rafforzare la vigilanza e il controllo sui laboratori ad alta sicurezza". Nell’ambito del suo adempimento sarà esaminata l’eventuale necessità di ulteriori misure.

2. Considerati l’elevato grado di professionalità dei laboratori di alta sicurezza in Svizzera, le misure di sicurezza ordinarie e l’assenza di incidenti di laboratorio, si può partire dal presupposto che i Cantoni dispongano di sufficienti risorse per adempiere i propri compiti di controllo. Per rafforzare l’esecuzione sono previste le ulteriori misure di Confederazione e Cantoni di cui alla risposta 1.

3. Secondo il diritto vigente, i Cantoni sono responsabili della competenza delle proprie autorità di controllo. Di conseguenza, sono tenuti a mettere a disposizione dei loro controllori un’adeguata formazione. Possono tuttavia usufruire dei corsi della Confederazione anche gli organi di controllo e alcuni Cantoni se ne sono già avvalsi. Inoltre, in futuro dovrà essere intensificato lo scambio di conoscenze specialistiche tra i Cantoni e le autorità federali.

4. Uno dei principali risultati del breve rapporto allestito secondo l’ordinanza sulla protezione contro gli incidenti rilevanti (OPIR; RS 814.012) è la valutazione dell’entità di eventuali danni. Sulla scorta di questa valutazione l’autorità esecutiva decide se la procedura termina con un breve rapporto o è necessario procedere a una determinazione del rischio. Da base per il breve rapporto fungono in particolare le determinazioni e le valutazioni del rischio di tutte le attività secondo l’ordinanza sull’impiego confinato (OIConf; RS 814.912). Dopo un sopralluogo, l’autorità esecutiva decide se sia ammissibile l’ipotesi che si possano escludere gravi danni. Inoltre, le autorizzazioni ai sensi dell’OIConf servono da ulteriore indicazione per verificare la plausibilità e la completezza del breve rapporto. Sulla scorta dei dati di quest’ultimo e delle domande di autorizzazione ai sensi dell’OIConf nonché del sopralluogo da parte dell’autorità esecutiva si può garantire con un’elevata probabilità che tutte le informazioni rilevanti sono disponibili.

5. In considerazione delle leggi, delle ordinanze, delle regole e dei controlli vigenti, una certificazione obbligatoria dei laboratori di alta sicurezza costituirebbe soltanto un riconoscimento ufficiale aggiuntivo del fatto che sono state adottate tutte le misure di confinamento (a livello tecnico-edilizio, organizzativo e di personale) per lo svolgimento di attività delle classi 3 e 4 e non accrescerebbe necessariamente la biosicurezza. Inoltre, una certificazione causerebbe costi supplementari sia allo Stato sia alle aziende (istituzione dell’autorità di certificazione e coordinamento dei compiti delle diverse parti coinvolte). Di conseguenza, aumenterebbero ulteriormente gli oneri amministrativi nel settore della biosicurezza, peraltro già ampiamente regolamentato, in particolare per quanto riguarda la ricerca e la diagnostica. Come già esposto al punto 1, il Consiglio federale ritiene tuttavia che la sicurezza possa essere migliorata anche senza certificazione, mediante un rafforzamento dell’esecuzione. A tale scopo ha già previsto alcune misure. Nel quadro dell’adempimento del postulato CdG-N 23.3965 ne saranno esaminate altre.

6. Come indicato nel rapporto, le basi legali (OIConf e OPIR) devono essere esaminate in relazione all’esecuzione e all’occorrenza adeguate in tempi brevi.