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23.3617 · Interpellanza · 2023-06-07

Dipartimento delle Finanze

Liquidato

Wortlaut

Quando in passato è stata ventilata la possibilità di introdurre un’imposta sulle transazioni finanziarie, generalmente l’accento era stato posto sul contenimento di speculazioni borsistiche eccessive, sull’opzione di entrate a destinazione vincolata (segnatamente l’AVS; cfr. postulato 21.3440 Rieder) o su una microimposta sui pagamenti elettronici. Non ancora veramente discusse sono state le possibilità e le analisi d’impatto di una microimposta sulle transazioni (ad es. dello 0,1 ‰).

Nel suo parere in risposta alla mozione 13.3333 «Tassa sulle transazioni finanziarie anche in Svizzera», depositata dalla consigliera nazionale Kiener Nellen, il Consiglio federale ha menzionato di seguire lo sviluppo dei progetti riguardanti l’imposta nei Paesi membri del G-20. Nell’agosto del 2020, nella sua risposta al postulato 20.3520 del consigliere nazionale Bourgeois (poi ritirato dall’autore) ha dichiarato: «In linea di principio bisognerebbe prescindere dalle imposte sulle transazioni, poiché comportano oneri multipli e danneggiano il principio della capacità economica». Da allora, con il chiaro no all’abolizione delle tasse di bollo, gli aventi diritto di voto in Svizzera hanno espresso di voler continuare ad avere un’imposta sulle transazioni finanziarie.

La microimposta sulle transazioni potrebbe essere strutturata in modo che non causi un’imposizione multipla, né violi il principio della capacità economica, ossia diminuendo in cambio altre imposte o addirittura sostituendole.

Il Consiglio federale è invitato a rispondere alle seguenti domande.

1. Quali operazioni rientrano nel concetto generico di «transazioni finanziarie»?

2. Negli ultimi anni altri Paesi hanno introdotto imposte corrispondenti. Quali Paesi membri del G-20 hanno introdotto una forma di imposta sulle transazioni finanziarie e con quale aliquota?

3. Nel complesso, in Svizzera quale gettito annuo (approssimativo) si potrebbe prevedere se venisse riscossa un’imposta dello 0,1 per mille su tutte le transazioni finanziarie?

4. Il Consiglio federale potrebbe ipotizzare anche un’attuazione con aliquote d’imposta graduali, ossia con aliquote diverse a seconda del tipo di transazione finanziaria (ad es. trasferimento di denaro, operazioni di cambio, emissione e rivendita di titoli, eredità, ecc.)?

5. Supponendo che venga introddotta la microimposta sulle transazioni: secondo il Consiglio federale, quali imposte attuali dovrebbe sostituire? Quali dovrebbero essere ridotte in proporzione?

6. Secondo il Consiglio federale quale sarebbe l’adeguata chiave di ripartizione del gettito dell’imposta sulle transazioni tra Confederazione, Cantoni e Comuni?

Stellungnahme des Bundesrates

Ad 1: le transazioni finanziarie derivano dallo scambio di valori patrimoniali finanziari (ad es. l’acquisto di titoli mediante l’addebito di un deposito). Questi ultimi, oltre all’oro monetario e ai diritti speciali di prelievo, consistono in denaro contante e depositi, titoli di credito e prodotti strutturati, crediti, azioni e altri diritti di partecipazione, quote di investimenti collettivi di capitale, diritti di risarcimento nei confronti di assicurazioni e casse pensioni, derivati finanziari nonché crediti e obbligazioni risultanti dallo scarto temporale tra una transazione e il relativo pagamento (crediti commerciali, obblighi di pagamento). Occorre distinguere le transazioni finanziarie dalle transazioni relative alla prestazione di beni e servizi (compravendita di beni, baratto, trasferimento in natura o in denaro).

Ad 2: alla luce della diversità delle soluzioni adottate nei singoli Paesi del G20, in tale contesto è possibile fornire soltanto una panoramica riassuntiva delle imposte sulle transazioni finanziarie. Le microimposte sui pagamenti elettronici, che finora non sono ancora state introdotte da nessun Paese, non vanno considerate come imposte sulle transazioni finanziarie, in quanto gravano sia sulle transazioni finanziarie sia sulle transazioni relative alla prestazione di beni e servizi.

Il commercio di titoli è tassato in vari modi, come mostra la seguente panoramica: mediante esplicite imposte sulle transazioni finanziarie, imposte sul trasferimento di titoli oppure – come avviene in Svizzera – imposte di bollo.

- Francia: imposta sulle transazioni finanziarie pari allo 0,3 per cento sull’acquisto di azioni di imprese quotate in borsa con capitalizzazione sul mercato superiore a un miliardo di euro e sede in Francia; 0,01 per cento sulle operazioni in titoli ad alta frequenza o automatizzate di imprese con sede in Francia.

- Italia: imposta sulle transazioni finanziarie riscossa sulla compravendita di azioni e altri strumenti del capitale proprio emessi da imprese con sede in Italia con una capitalizzazione sul mercato di almeno 500 milioni di euro sul saldo giornaliero netto della cifra d’affari, calcolata per lo stesso titolo e operata dagli stessi soggetti. L’aliquota d’imposta ammonta allo 0,1 per cento per le transazioni effettuate su un mercato regolato o in un sistema commerciale multilaterale, mentre allo 0,2 per cento per le altre transazioni; inoltre, si applica un’aliquota d’imposta variabile sulla compravendita di prodotti derivati, a prescindere dalla sede dell’emittente, il cui valore dipende per oltre il 50 per cento da strumenti finanziari soggetti all’imposta italiana sulle transazioni finanziarie.

- Regno Unito: tassa di bollo dello 0,5 per cento (con eccezioni) per l’acquisto di azioni emesse da un’impresa con sede nel Regno Unito o con un registro delle azioni nel Regno Unito.

- In ambito extraeuropeo, tra i Paesi del G20 Argentina, Brasile, India, Indonesia, Sudafrica e Corea del Sud impongono un’imposta per la negoziazione di titoli. Il Giappone e la Russia prelevano un’imposta sull’emissione di capitale proprio. L’Argentina applica un’imposizione per i versamenti e i pagamenti sui giroconti bancari e il Brasile per le operazioni di credito. Inoltre, in Argentina e in Brasile i trasferimenti di valuta sono soggetti all’imposizione.

Ad 3: nel caso in cui venisse introdotta un’imposta sulle transazioni finanziarie, le entrate fiscali dipenderebbero non solo dall’elemento imponibile (ad es. l’emissione e la negoziazione secondaria di titoli, la negoziazione di valuta estera, l’assunzione di crediti, i pagamenti in entrata e in uscita su conti bancari) bensì anche dalla scelta di correlare l’imposta alla Svizzera quale luogo di emissione, quale luogo di sede dell’ufficio di pagamento (banca, borsa) coinvolto nella transazione o quale luogo di domicilio dell’investitore. Riguardo al traffico dei pagamenti, il Consiglio federale ha constatato nella sua risposta all’interpellanza 18.3582 che, sulla base dei dati disponibili, non è possibile quantificare il relativo volume totale in Svizzera. Tuttavia, le statistiche della BNS riguardanti il traffico dei pagamenti interbancari gestiti tramite il sistema «Swiss Interbank Clearing» (SIC) forniscono un certo ordine di grandezza poiché questi pagamenti rappresentano una parte consistente del volume totale. Nel 2022 il volume gestito tramite SIC ammontava a 50 710 miliardi di franchi. Se venisse applicata una microimposta con un’aliquota dello 0,1 per mille, matematicamente ne risulterebbe un gettito fiscale di circa 5 miliardi di franchi. Poiché però, a seconda delle varie situazioni, le reazioni elusive possono essere notevoli anche in caso di un’aliquota d’imposta bassa, non risulta opportuno effettuare una stima delle entrate di un’ipotetica imposta sulle transazioni finanziarie o di una microimposta basandosi sull’attuale volume delle transazioni finanziarie e del traffico elettronico dei pagamenti.

Ad 4, 5 e 6: diversi motivi si oppongono a una microimposta sulle transazioni finanziarie. Ad esempio, una simile imposta graverebbe in parte su operazioni che non rappresentano alcuna creazione di valore e, di conseguenza, alcuna capacità economica. Inoltre, presenterebbe gli svantaggi di un’imposta lorda sulla cifra d’affari riscossa in tutte le fasi: la mancata imposta precedente rincara gli investimenti e produce un effetto a cascata con un accumulo delle imposte nella catena della creazione di valore quando più di un’impresa partecipa alla produzione dei beni. La microimposta sulle transazioni non è quindi neutrale dal punto di vista concorrenziale, favorendo una concentrazione verticale delle imprese. Infine, la microimposta incentiva anche a riunire crediti e obbligazioni e a effettuare pagamenti solamente sui saldi netti o a esternalizzare le operazioni di pagamento all’estero. L’adozione di contromisure da parte del fisco risulterebbe impegnativa sotto il profilo amministrativo e avrebbe un successo limitato. Alla luce degli svantaggi esposti, al momento il Consiglio federale non intende introdurre una microimposta sulle transazioni. Ne consegue che l’Esecutivo rinuncia altresì a riflettere in modo concreto in merito alla sua attuazione e ai tributi esistenti che una simile imposta potrebbe sostituire, nonché a ipotizzare una ripartizione del relativo gettito tra Confederazione e Cantoni.