23.3627 · Interpellanza · 2023-06-07
Dipartimento dell'ambiente, dei trasporti, dell'energia e delle comunicazioni
Liquidato
Wortlaut
Dall'integrazione delle Linee guida per la preparazione dei piani strutturali nel 2014, i Cantoni sono tenuti a «definire obiettivi e misure volte ad assicurare un'offerta di abitazioni commisurata a tutte le esigenze e, in particolare, a promuovere la costruzione di abitazioni a prezzi accessibili (...) nei Cantoni in cui sono manifestamente necessari interventi in questo settore». Alla nozione di «prezzi accessibili» si applica di volta in volta la corrispondente definizione data dalla politica dell'alloggio del Cantone interessato.
Chiedo pertanto al Consiglio federale di rispondere alle seguenti domande:
1. Finora quali Cantoni soddisfano tale requisito e hanno definito obiettivi e misure nella loro pianificazione direttrice?
2. È stato necessario obbligare i Cantoni a definire tali misure?
3. Cosa succede se un Cantone non soddisfa tale requisito? È possibile rigettare i piani direttori in assenza di misure adeguate?
4. Come si stabilisce se in un Cantone «sono manifestamente necessari interventi in questo settore»?
5. Tutti i Cantoni definiscono la nozione di «prezzi accessibili» nella propria politica dell'alloggio?
6. Quali obiettivi sono stati fissati nei piani direttori cantonali?
7. Quali misure sono state definite nei piani direttori cantonali?
8. Com'è possibile controllare l'attuazione degli obiettivi e delle misure?
Stellungnahme des Bundesrates
Il Consiglio federale risponde alle singole domande nel modo seguente:
Domanda 1
I seguenti Cantoni con comprovato fabbisogno hanno fissato obiettivi e misure nella loro pianificazione direttrice per garantire un'offerta di alloggi che soddisfi tutte le esi-genze e che promuova in particolare alloggi a prezzi accessibili, adatti ai bisogni delle famiglie e degli anziani: Basilea-Città, Zurigo, Neuchâtel, Ginevra, Ticino, Lucerna, Svitto, Zugo, Grigioni, Vaud e, in parte, Berna.
Domanda 2
Nell'ambito dell'esame preliminare dei piani direttori cantonali, la Confederazione ha chiesto ai quattro seguenti Cantoni di affrontare la questione nella pianificazione diret-trice e di adottare misure adeguate: Berna, Vallese, Friburgo e Obvaldo. La ragione era data dalla manifesta necessità d'intervento in questo settore.
Domanda 3
Se un Cantone non soddisfa il requisito, gli viene chiesto di esaminare le relative mi-sure nel quadro della procedura di approvazione. Il quadro giuridico in materia di promozione di alloggi a prezzi accessibili non è tale da giustificare un rigetto. Non vi sono disposizioni legali che consentano alle autorità competenti di adottare misure appropriate. Anche la legge del 21 marzo 2003 sulla promozione dell'alloggio (LPrA; RS 842) non disciplina un tale obbligo.
Domanda 4
Nell'ambito dell'esame (preliminare) dei piani direttori cantonali sono stati utilizzati i seguenti criteri per individuare un'eventuale necessità d'intervento a livello cantonale:
• diversi Comuni con una percentuale di abitazioni vuote inferiore all'1 per cento (mercato immobiliare rigido) o allo 0,5 per cento (carenza di alloggi);
• elevato onere degli affitti per le economie domestiche a reddito medio e basso, in base all'Indagine sul budget delle economie domestiche (IBED);
• tensione quantitativa nel mercato immobiliare, sulla base della pubblicazione annuale del monitoraggio dell'Ufficio federale delle abitazioni (UFAB) «Libera circolazione delle persone e mercato dell'alloggio».
Domanda 5
I Cantoni non sono obbligati a sviluppare propri programmi di promozione per la co-struzione di alloggi. La situazione varia quindi da Cantone a Cantone. Pertanto, non tutti i Cantoni hanno una propria definizione del termine «a prezzi accessibili».
Domande 6 e 7:
Di norma, i requisiti per la promozione di alloggi a prezzi accessibili disciplinati nella pianificazione direttrice sono formulati come obiettivi a carattere generale. Si tratta di principi di pianificazione che i Comuni devono prendere in considerazione per tutte le attività d'incidenza territoriale e, in particolare, nell'ambito della pianificazione dell'uti-lizzazione.
Le misure previste nei piani direttori cantonali comprendono in particolare:
- incarico ai Comuni di fornire un'offerta equilibrata di alloggi, compresi quelli a prezzi accessibili; definizione di una quota minima comunale di alloggi a prezzi accessibili (ZH);
- delimitazione di ubicazioni per esigenze abitative specifiche al fine di garantire un'offerta sufficiente di alloggi a prezzi accessibili per tutti i gruppi di popolazio-ne (LU);
- richiesta ai Comuni di promuovere alloggi in affitto sostenibili sotto il profilo del-la pianificazione dell'utilizzazione, ad esempio fissando quote minime per que-sto tipo di alloggio (TI, GE).
Domanda 8
Ogni quattro anni i Cantoni devono presentare un rapporto sullo stato e sull'attuazio-ne della pianificazione direttrice. Nei Cantoni con comprovata necessità d'intervento la promozione di alloggi a prezzi accessibili è oggetto della pianificazione direttrice can-tonale e pertanto anche del rapporto.