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Finti rifugiati, finti minorenni, ma veri delinquenti. Va tutto bene? Gli orari di libera uscita sono ancora adeguati?

23.3656 · Interpellanza · 2023-06-13

Dipartimento di giustizia e polizia

Liquidato

Wortlaut

Il 26 maggio, la polizia cantonale ticinese ha annunciato di aver arrestato 4 richiedenti l'asilo - due algerini e due marocchini - "ospiti" del centro asilanti di Chiasso, per aver commesso una lunga serie di reati sul territorio.

Sabato 27 maggio, nella stessa sera dopo le 22.30, tre richiedenti l'asilo - due marocchini ed un libico - ospiti del centro di Chiasso, hanno commesso in centro Como una rapina e ne hanno tentata un'altra.

I tre presunti rapinatori disponevano di un certificato svizzero che li dichiarava 16enni. Tuttavia la polizia comasca, rilevando che i giovani dimostravano più anni, li ha portati in ospedale per un esame auxologico dal quale è emerso che avevano tutti almeno 19 anni. I giovani sono stati arrestati.

Chiedo al Consiglio federale (CF):

1. Secondo l'apposita ordinanza federale, gli ospiti dei centri per richiedenti l'asilo della Confederazione possono uscire dal lunedì al venerdì dalle 9 alle 17 mentre nel fine settimana la libera uscita si estende dal venerdì alle 9 fino a domenica alle 19. Nel maggio 2016, prendendo posizione sulla mozione 16.3019, il CF indicava che avrebbe valutato un disciplinamento diverso (più restrittivo) delle uscite. Tuttavia nel frattempo nulla è cambiato. Nel frattempo il "caos asilo" è tornato e - come visto sopra - sedicenti rifugiati finti minorenni approfittano delle libere uscite del fine settimana per commettere reati, anche all'estero. Vista l'alta propensione alla delinquenza (certificata dalle statistiche nazionali ed internazionali) dei migranti economici magrebini che continuano ad arrivare in Svizzera ed in particolare in Ticino, è intenzione del CF ridurre gli orari di uscita dai centri federali, specie durante il fine settimana, al fine di tutelare maggiormente la popolazione?

2. Gli ospiti dei centri federali possono recarsi all'estero durante le libere uscite?

3. Come spiega il CF che i tre giovani rapinatori di cui sopra disponessero di un certificato svizzero che li dichiarava sedicenni, mentre in realtà non erano minorenni e neppure lo sembravano, tant'è che le forze dell'ordine italiane li hanno rapidamente smascherati? In Svizzera i certificati di minore età vengono forse rilasciati con eccessiva facilità?

4. La SEM ha più volte lanciato l'allarme sull'aumento dei richiedenti l'asilo "minorenni non accompagnati". Visto quanto sopra, che garanzie ci sono che i presunti "minorenni" siano davvero tali?

Stellungnahme des Bundesrates

1. I centri della Confederazione non sono istituti chiusi. I richiedenti l’asilo e le persone bisognose di protezione devono tuttavia restare a disposizione nei centri per l’espletamento della procedura di asilo e allontanamento. Per il resto del tempo, non è possibile vietare loro in linea generale di lasciare il centro, ma si possono limitare le uscite nel quadro delle regole vigenti. Anche se mira a proteggere meglio la popolazione, la proposta dell’autore dell’interpellanza di ridurre gli orari di uscita, specialmente nel fine settimana, può costituire, a seconda della portata di tale riduzione, una limitazione sproporzionata della libertà di movimento (art. 12 par. 1 del Patto ONU II; art. 10 cpv. 2 Cost.).

L’ordinanza del DFGP sull’esercizio dei centri della Confederazione e degli alloggi presso gli aeroporti (Ordinanza DFGP; RS 142.311.23) stabilisce che gli orari d’uscita dei centri della Confederazione sono da lunedì a domenica dalle 09.00 alle 17.00. Previa comunicazione al personale addetto all’assistenza, i richiedenti l’asilo e le persone bisognose di protezione possono lasciare i centri della Confederazione da venerdì alle 09.00 fino a domenica alle 19.00. La Segreteria di Stato della migrazione (SEM) può convenire con i Comuni di ubicazione dei centri orari d’uscita più estesi.

L’ordinanza DFGP prevede inoltre disposizioni tese a garantire la sicurezza e l’ordine pubblici e anche una gestione ordinata degli alloggi. Nel quadro di una misura disciplinare restrittiva della libertà, è possibile negare l’autorizzazione di uscita ai richiedenti che non rispettano i loro obblighi o mettono in pericolo la sicurezza e l’ordine pubblici (cfr. art. 24 segg. ordinanza DFGP).

Inoltre, nella maggior parte delle sedi vengono ingaggiate, se necessario e sempre d'intesa con le autorità cantonali, società private di sicurezza, per sorvegliare il comportamento dei richiedenti l'asilo nelle aree pubbliche e, all’occorrenza, per intervenire entro i limiti delle loro competenze o allertare la polizia. Gli episodi penalmente rilevanti sono segnalati sistematicamente alle autorità di perseguimento penale.

Il DFGP ha esaminato le regole d’uscita nel quadro della revisione del 1° marzo 2019 dell’ordinanza DFGP ritenendo efficace la normativa da allora vigente. Per il momento non è quindi prevista alcuna modifica.

2. In virtù dell’ordinanza concernente il rilascio di documenti di viaggio per stranieri (ODV; RS 143.5) la SEM può in via eccezionale autorizzare un viaggio in presenza di determinati motivi, ad esempio in caso di grave malattia o di decesso di un congiunto (art. 9 ODV).

3. Come indicato nella risposta all’interrogazione Marchesi 23.1025, la SEM ricorre a perizie mediche in caso di dubbi sulla minore età di un richiedente l’asilo. Finché non è stabilita la maggiore età, l’interessato è considerato minorenne. Durante la procedura di determinazione dell’età può ad esempio munirsi di un permesso di uscita rilasciato dal centro federale d’asilo su cui figura la data di nascita indicata dal richiedente al momento della presentazione della domanda d’asilo. Il permesso non attesta tuttavia la minore età del suo detentore.

4. Il numero di domande d’asilo presentate da persone che si dichiarano minorenni non accompagnati registra effettivamente un forte aumento. Tuttavia, in caso di dubbi sulla minore età adotta dal richiedente, si procede a una valutazione globale di tutti gli indizi (cfr. la risposta all’interrogazione Marchesi 23.1025). Se un richiedente l’asilo senza documento d’identità sostiene di essere minorenne, l’età indicata sarà verificata dopo la registrazione della domanda d’asilo. La questione non deve tuttavia essere esaminata in maniera più approfondita se la minore età è indubbia. Non è nemmeno necessario ordinare altre misure d’istruzione concernenti l’età se le informazioni raccolte durante l’audizione sulla persona permettono di concludere che la minore età addotta è inverosimile. In tal caso l’interessato è considerato maggiorenne nel rispetto delle garanzie procedurali. È invece disposta una perizia medico-legale se, dopo l’audizione sulla persona, sussistono dubbi sulla minore età addotta (cfr. la risposta alla domanda Dettling, 23.7184). Se questa procedura permette di stabilire che la persona è maggiorenne, i dati di quest’ultima sono corretti di conseguenza.

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