23.3682 · Interpellanza · 2023-06-14
Dipartimento dell'ambiente, dei trasporti, dell'energia e delle comunicazioni
Liquidato
Wortlaut
Al giorno d'oggi, gestire i pericoli naturali non consiste più in semplici attività preventive, bensì suppone l'adozione di una gestione integrale dei rischi [Planat 2018].
Laddove le misure tecniche non sono in grado di garantire la tutela degli edifici e degli impianti esistenti, può essere opportuno delocalizzare gli edifici e gli impianti minacciati in luoghi sicuri [UFAM 2017, Utilizzo del territorio e pericoli naturali].
Il paese di Brienz/Brinzauls GR si trova nei pressi di un importante smottamento di pendio e nel 2017 è stato dichiarato zona di pericolo rossa. Tale attività di scorrimento verso valle ha come conseguenza il danneggiamento di abitazioni e infrastrutture.
Il 12 maggio 2023, per motivi di sicurezza, il paese è stato evacuato.
Il Comune di Albula/Alvra si è occupato di esaminare e integrare il progetto di reinsediamento nell'ottica della gestione integrale dei rischi con la stessa priorità attribuita alla realizzazione del cunicolo di drenaggio volto a diminuire il pericolo di smottamento. In fase di sviluppo del progetto, è emerso che le basi legali vigenti non permettono di rispondere a tutte le domande che emergono in caso di finanziamento di un reinsediamento e che, a seconda della causa del reinsediamento, le lacune in termini di finanziamento possono essere anche considerevoli.
Questo è il caso, per esempio, dell'acquisto di terreni edificabili per la costruzione di nuovi edifici e dell'indennizzo per particelle agricole non più utilizzabili. Il fatto che il terreno non sia assicurato preoccupa molto la popolazione colpita.
L'ordinanza sulle foreste (OFo 921.01) prevede uno sposatamento di edifici e impianti minacciati in luoghi sicuri, ma non ne disciplina il finanziamento. Secondo una decisione del Tribunale federale, generalmente l'indennizzo per un terreno edificabile è pari al massimo a 10 CHF/m2.
Chiedo al Consiglio federale di rispondere alle seguenti domande:
1. Il Consiglio federale condivide l'opinione secondo cui l'acquisto di terreno edificabile in ubicazioni sostitutive sicure dovrebbe essere considerato parte dei costi computabili nell'ambito di un sovvenzionamento?
2. Il Consiglio federale ritiene possibile sostenere le aziende agricole le cui particelle non sono più utilizzabili per via di pericoli naturali?
3. In che modo possono essere appianate le differenze tra copertura assicurativa e sovvenzionamento nel quadro di progetti conformi alla legge forestale?
4. Esistono criteri specifici per reinsediamenti di tipo preventivo (prima dell'insorgenza di danni) o proposte del Consiglio federale in tal senso?
Stellungnahme des Bundesrates
1) Il diritto vigente prevede la possibilità di erogare sovvenzionamenti per ubicazioni sostitutive. Nella prassi, ubicazioni sostitutive in contesti analoghi vengono indennizzate dalla Confederazione.
L'articolo 17 capoverso 1 lettera f dell'ordinanza sulle foreste (OFo; RS 921.01) disciplina lo "spostamento d’edifici ed impianti minacciati in luoghi sicuri". Nella prassi, devono essere verificate diverse variabili, da definire all'interno di una combinazione ottimale di misure. Se da tale combinazione il reinsediamento risulta più adeguato ed economico rispetto, per esempio, all'adozione di misure tecniche, si procede allora in tal senso. La Confederazione eroga il proprio indennizzo al progetto ottimizzato.
2) Secondo il diritto vigente, esistono le seguenti possibilità: in caso di smottamenti, si potrebbe attingere alla Cassa per i danni di natura dei Grigioni (ESK) o al Fondo svizzero per danni causati dalla natura (fondsuisse). L'acquisto di terreni sostitutivi è possibile soltanto nel caso in cui privati o enti pubblici decidano di mettere a disposizione terreni in loro possesso. A livello di procedura tecnica, l'attribuzione effettiva può avvenire mediante una procedura di ricomposizione particellare finanziata con i contributi per i miglioramenti strutturali.
Le particelle agricole interessate non potranno essere più utilizzate per scopi agricoli. Dato che non possono più essere fornite prestazioni d'interesse generale, decade anche il diritto al pagamento diretto. Per l'anno corrente, fanno eccezione solo quelle superfici verdi che possono essere utilizzate per almeno metà della stagione vegetativa e per le quali è quindi possibile contare su una parte di rendimento considerevole.
3) La Confederazione sostiene il reinsediamento in zone sicure mediante contributi previsti dal diritto vigente: nel caso degli edifici, al momento, il contributo è determinato sulla base del valore attuale calcolato. Tuttavia, la differenza tra l'indennizzo del valore attuale per l'ubicazione precedente e i costi per la nuova costruzione nell'ubicazione sostitutiva ha costituito spesso, nella prassi, un vero e proprio problema: le persone interessate, non disponendo di riserve finanziarie adeguate, non riuscivano in vari casi a coprire tale differenza. Per poter procedere effettivamente ai reinsediamenti, si rendeva pertanto finora necessario individuare ulteriori fonti di finanziamento.
4) La Confederazione può sostenere un reinsediamento di tipo preventivo in qualsiasi momento, laddove siano soddisfatti i criteri di cui nell'aiuto all'esecuzione e qualora il reinsediamento sia disposto dalle autorità comunali e cantonali. La decisione di un sovvenzionamento federale secondo la legge forestale (LFo; RS 921.0) presuppone l'approvazione del progetto da parte del Cantone. Previa approvazione, la Confederazione può quindi sostenere il reinsediamento prima che insorgano danni agli edifici.