23.3705 · Interpellanza · 2023-06-14
Dipartimento dell'interno
Liquidato
Wortlaut
Nuove convenzioni tariffali tra i fornitori di prestazioni e gli assicuratori-malattie devono essere introdotte secondo il principio della neutralità dei costi (art. 59c OAMal). Il fatto che questo non sia sempre soddisfatto è dimostrato dall’evoluzione dei costi riscontrata nel settore delle levatrici dopo l’introduzione della nuova tariffa. Il 1° luglio 2020 il Consiglio federale ha approvato una nuova convenzione tariffale conclusa tra gli assicuratori-malattie, la Federazione svizzera delle levatrici e le case per partorienti, nella quale sono stati aumentati i forfait per il materiale di consumo e le indennità di trasferta per le levatrici. La nuova convenzione tariffale è entrata in vigore nel settembre del 2020 con una validità limitata per il momento al 30 giugno 2024. Cifre aggiornate del pool di dati di SASIS indicano che dalla sua introduzione i costi sono aumentati in maniera significativa. Questo non può essere ascrivibile alla pandemia di coronavirus, dato che almeno per una parte di quel periodo era ancora stata applicata la precedente convenzione tariffale. Piuttosto, è ipotizzabile che in concomitanza con l’aumento delle tariffe si sia verificata anche un’evoluzione quantitativa. In cifre assolute, l’incremento dei costi non è particolarmente rimarchevole, visto che per quanto riguarda le levatrici si tratta di prestazioni lorde dell’ordine di circa 120 milioni di franchi per il 2021, ma risulta particolarmente interessante se considerato in relazione alla nuova tariffa per singola prestazione TARDOC, che il Consiglio federale ha respinto per l’ennesima volta. Il volume dei punti tariffali dell’odierno tariffario TARMED ammonta a oltre 12 miliardi di franchi. Già un aumento percentuale dei costi a una sola, bassa, cifra – peraltro possibile con l’attuale margine di tolleranza – sarebbe disastroso nell’odierno contesto e in considerazione del volume.
Alla luce di quanto sopra esposto, invito il Consiglio federale a rispondere alle seguenti domande:
1. È a conoscenza dell’aumento dei costi conseguente alla nuova convenzione tariffale conclusa con le levatrici?
2. Come lo spiega?
3. Quali conclusioni ne trae in vista del 2024?
4. La gestione dei costi da parte dei partner tariffali decisa dal Parlamento potrebbe essere una via percorribile per rispettare il principio della neutralità dei costi?
Stellungnahme des Bundesrates
1./2./3. La convenzione tariffale per singola prestazione concernente le prestazioni ambulatoriali delle levatrici approvata dal Consiglio federale il 1° luglio 2020, concordata tra Santésuisse, Curafutura, la Federazione svizzera delle levatrici e la Comunità d’interesse delle case nascita della Svizzera, si basa sostanzialmente sulla previgente struttura tariffale risalente al 1996. Al modello di costi su cui quest’ultima si fonda non è stato apportato di per sé nessun adeguamento, ma l’indennità di trasferta e i forfait per il materiale di consumo sono stati aumentati, non essendo più commisurati ai costi generati. In seguito a questi adeguamenti, il Consiglio federale prevede costi supplementari a carico dell’assicurazione obbligatoria delle cure medico-sanitarie. Tuttavia, dato che sussistono incertezze in merito alle ripercussioni economiche e non è quindi stato tenuto integralmente conto dei principi di economicità e di equità sanciti dall’articolo 46 capoverso 4 della legge federale sull’assicurazione malattie (LAMal; RS 832.10), il Consiglio federale ha approvato la convenzione tariffale a tempo determinato fino al 30 giugno 2024. I partner tariffali sono stati invitati a verificare l’adeguamento dei forfait per il materiale di consumo e dell’indennità di trasferta e a indicare se rientrano nel quadro dei costi supplementari stimati. A tale scopo, essi devono sottoporre al Dipartimento federale dell’interno i risultati del monitoraggio e illustrare, per il 2021 e il 2022, a cosa sono imputabili esattamente i costi supplementari. Quale autorità competente, l’Ufficio federale della sanità pubblica ha preso atto del rapporto sul monitoraggio 2021. L’aumento del numero di nascite in quanto evento di rilevanza quantitativa sembra spiegare soltanto in parte l’incremento relativamente elevato dei costi. Occorre tuttavia attendere il rapporto finale sul monitoraggio per vedere come sono evoluti i costi nel 2022. Secondo il principio dell’autonomia tariffale, i partner tariffali sono tenuti in seguito ad adeguare la convenzione tariffale per le prestazioni ambulatoriali delle levatrici e a sottoporla per approvazione al Consiglio federale, affinché questi possa nuovamente verificare se i requisiti legali come pure i principi di economicità e di equità siano soddisfatti.
4. Con la modifica della LAMal del 30 settembre 2022 (misure di contenimento dei costi – pacchetto 1b) sono stati sanciti per legge un monitoraggio dell’evoluzione delle quantità, dei volumi e dei costi, nonché misure correttive in caso di evoluzione non spiegabile delle quantità, dei volumi e dei costi (art. 47c LAMal; FF 2022 2405). Il monitoraggio e le misure correttive puntano a una sorveglianza a lungo termine dell’evoluzione dei volumi e dei costi. I partner tariffali devono prevederli nelle convenzioni tariffali e sono tenuti a rispettare le misure ivi definite. Le convenzioni concernenti il monitoraggio dei costi e le misure correttive devono essere concordate in tutti i campi delle prestazioni e vanno sottoposte per approvazione all’autorità competente entro due anni dall’entrata in vigore della modifica della LAMal del 30 settembre 2022 (disposizione transitoria della modifica del 30 settembre 2022 della LAMal). Non appena la modifica della LAMal sarà entrata in vigore, queste disposizioni si applicheranno anche al settore delle levatrici.