23.3708 · Interpellanza · 2023-06-14
Dipartimento dell'interno
Liquidato
Wortlaut
In merito al principio "priorità dell'integrazione sulla rendita" (art. 28 cpv. 1 lett. a LAI), in recenti sentenze (9C_380/2021; DTF 148 V 397) il Tribunale federale ha stabilito che fintantoché sono possibili provvedimenti d'integrazione, anche sotto forma di provvedimenti di reinserimento quali ad esempio il potenziamento della prestazione lavorativa, non può essere concessa una rendita AI. Lo stesso vale in caso di esito solo parzialmente positivo o addirittura negativo di tali provvedimenti. L'UFAS ha ripreso questa giurisprudenza nella versione del luglio 2022 della sua Circolare sull'invalidità e sulla rendita nell'assicurazione per l'invalidità (CIRAI; N. 2300).
La prassi mostra che spesso i provvedimenti d'integrazione vengono eseguiti più volte e con interruzioni. Nel caso di un loro esito solo parzialmente positivo o addirittura negativo e conseguente diritto a una rendita, la giurisprudenza del Tribunale federale ha ripercussioni deplorevoli. A titolo di esempio si può menzionare il caso oggetto della sentenza 9C_380/2021 del Tribunale federale: tra l'inizio dell'incapacità al lavoro e l'inizio del versamento della rendita AI intera sono trascorsi circa quattro anni. In questo lasso di tempo, però, i provvedimenti d'integrazione con un'indennità giornaliera dell'AI sono stati eseguiti soltanto per un breve periodo. In tali casi, chi finanzia il sostentamento delle persone interessate? Una volta esaurite le indennità giornaliere in caso di malattia e le eventuali indennità di disoccupazione, spesso non resta altro che indebitarsi pesantemente o ricorrere all'aiuto sociale.
Invito il Consiglio federale a rispondere alle seguenti domande:
1. È a conoscenza della più recente giurisprudenza del Tribunale federale, ripresa nella CIRAI (N. 2300)?
2. Condivide il parere che in numerosi casi tale giurisprudenza abbia ripercussioni deplorevoli?
3. È disposto a elaborare soluzioni per evitare tali ripercussioni deplorevoli (p. es. l'introduzione di un'indennità giornaliera durante il periodo di attesa per i periodi che intercorrono tra i singoli provvedimenti d'integrazione, in analogia con l'indennità giornaliera dell'assicurazione contro la disoccupazione concessa durante il periodo di attesa in vista di una riformazione professionale secondo l'art. 18 OAI)?
Stellungnahme des Bundesrates
1. Le due sentenze menzionate sono note al Consiglio federale. Riprendere nelle pertinenti istruzioni per gli uffici AI decisioni del Tribunale federale importanti e rilevanti a fini di attuazione è effettivamente prassi comune.
2. Il Consiglio federale è del parere che sancire a livello normativo il principio "priorità dell’integrazione sulla rendita" e la derivante giurisprudenza riconosciuta nella prassi sia in linea di massima adeguato. Va inoltre considerato che nel lasso di tempo in oggetto possono essere versate anche altre prestazioni assicurative, come ad esempio indennità giornaliere dell’assicurazione contro gli infortuni, dell’assicurazione malattie e dell’assicurazione contro la disoccupazione. Secondo l’articolo 70 della legge federale sulla parte generale del diritto delle assicurazioni sociali (RS 830.1), tali prestazioni sono prioritarie rispetto a quelle dell’AI. Per il Consiglio federale è fondamentale che gli uffici AI facciano quanto in loro potere per abbreviare il più possibile le procedure. A tale scopo, nell’ambito della riforma Ulteriore sviluppo dell’AI (oggetto 17.022) ha introdotto diverse misure tese a rendere semplici e rapide le procedure in materia di assicurazioni sociali, anche al fine di ridurne i tempi. Per esempio, è stato migliorato il coordinamento nell’ambito della gestione dei casi ed è stata potenziata la procedura di accertamento d’ufficio per rendere più rapido l’accertamento dei diritti a prestazioni in vista delle perizie mediche. A seconda dei casi, l’accertamento del diritto a una rendita va effettuato parallelamente ai provvedimenti d’integrazione, in modo da ridurre al minimo il periodo che intercorre tra la conclusione dell’integrazione e la decisione in materia di rendita. Se la richiesta di prestazioni all’AI avviene per tempo, ovvero entro sei mesi dall’insorgenza del danno alla salute, di regola le 720 indennità giornaliere concesse dalle assicurazioni di indennità giornaliera in caso di malattia sono sufficienti per colmare eventuali lacune finanziarie fino al riconoscimento del diritto a una rendita, all’ottenimento di un nuovo impiego o al passaggio all’aiuto sociale. Data la complessità dei singoli casi, non si possono tuttavia escludere a priori episodi deplorevoli.
3. Le indennità versate durante il periodo d’attesa secondo gli articoli 18 e 19 dell’ordinanza sull’assicurazione per l’invalidità (RS 831.201) sono previste nel periodo precedente l’inizio di una riformazione professionale e a determinate condizioni (in particolare in caso di precedente esercizio di un’attività lucrativa) durante la ricerca di un impiego, se nessun’altra assicurazione è tenuta a versare indennità giornaliere. Non è compito dell’AI garantire la tutela finanziaria degli assicurati durante la procedura di accertamento o l’esame del diritto alla rendita, né nella fase che intercorre tra due provvedimenti d’integrazione. La copertura di questa perdita di guadagno dovuta a malattia, disoccupazione o infortunio deve essere assunta dalle assicurazioni competenti e/o dall’aiuto sociale. Non è dunque opportuno introdurre un’indennità giornaliera generale per i periodi che intercorrono tra i singoli provvedimenti, da un lato, e la conclusione dell’integrazione e la decisione in materia di rendita, dall’altro. Questo avrebbe peraltro ripercussioni importanti sulla delimitazione e sul coordinamento tra le assicurazioni.