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Casi di rigore COVID-19. Un utile di liquidazione non deve essere equiparato a un'uscita di liquidità vietata dal sistema di aiuti per i casi di rigore

23.3759 · Mozione · 2023-06-15

Dipartimento dell'economia, della formazione e della ricerca

Liquidato

Wortlaut

Il Consiglio federale è incaricato di adottare misure affinché l’Amministrazione federale non consideri più un utile di liquidazione derivante dalla cessazione di attività come un’uscita di liquidità vietata dalla regolamentazione sugli aiuti per i casi di rigore.

Begründung

Secondo l’articolo 6 dell’ordinanza Covid-19 casi di rigore (stato 18 dicembre 2021) e l’articolo 3 dell’ordinanza Covid-19 casi di rigore 2022 (stato 8 febbraio 2022), le imprese che hanno beneficiato di aiuti per i casi di rigore non possono distribuire dividendi o tantièmes, restituire apporti di capitale o concedere mutui ai loro proprietari. Questi divieti valgono per l’esercizio in cui sono stati percepiti gli aiuti e i tre anni successivi. Decadono in caso di rimborso degli aiuti ricevuti.

Per contro, le suddette due ordinanze non prevedono in alcun modo il divieto per le imprese che hanno riscosso aiuti per i casi di rigore di ottenere un eventuale utile di liquidazione in seguito a cessazione di attività per conclusione del contratto di locazione, malattia, pensionamento previsto da tempo, ecc.

In generale l’utile operativo non deve essere confuso con l’utile di liquidazione. L’utile operativo è la differenza tra i ricavi e i costi operativi. Se i costi superano i ricavi si parla di perdita operativa. L’utile di liquidazione è essenzialmente il guadagno una tantum calcolato in base alla differenza tra il prezzo di vendita e il valore contabile degli elementi venduti. Non vi è quindi alcun legame tra gli aiuti per i casi di rigore e un eventuale utile di liquidazione.

Tuttavia, l’Amministrazione federale equipara l’utile di liquidazione in seguito a una cessazione di attività a un’uscita di liquidità vietata dalle due ordinanze citate. In considerazione del testo di tali ordinanze, questo ragionamento è errato.

Antrag des Bundesrates

Respingere

Stellungnahme des Bundesrates

All’articolo 12 capoverso 1ter della legge COVID-19 (RU 2020 3835; 2020 5821; 2021 153) il Parlamento ha stabilito che nell’esercizio in cui è accordato il provvedimento per un caso di rigore o nei tre anni successivi le imprese beneficiarie non possono distribuire dividendi o tantièmes o deciderne la distribuzione e non possono restituire apporti di capitale o deciderne la restituzione.

Le ordinanze sui casi di rigore non escludono la cessazione di attività. La cessazione non deve per contro generare un utile o un dividendo di liquidazione, poiché ciò equivale a una distribuzione di utili e comporta una restituzione dell’aiuto in misura corrispondente all’importo ricevuto.

A titolo sussidiario si applica la legge sui sussidi (LSu; RS 616.1), in base alla quale, in caso di sottrazione allo scopo, l’aiuto finanziario deve essere chiesto in restituzione (art. 29). Con gli aiuti per i casi di rigore il Parlamento intendeva mantenere le strutture e garantire la continuità delle imprese in un periodo di forte calo dei fatturati causato dalla pandemia. L’impresa beneficiaria dovrebbe perciò poter contare su tale aiuto finanziario nell’esercizio in cui è accordato o nei tre anni successivi.

Se prima di tale scadenza viene realizzato un utile o un dividendo di liquidazione imponibile, l’aiuto non viene utilizzato in modo conforme al suo scopo. Ciò non costituisce un abuso, ma comporta una restituzione, poiché l’aiuto per i casi di rigore era vincolato alla condizione sopra esposta.

Se, in caso di acquisizione o cessazione dell’attività di un’azienda, l’aiuto per i casi di rigore viene rimborsato al Cantone, la limitazione d’impiego dei fondi decade.

Se non si procedesse alla restituzione, la stragrande maggioranza dei beneficiari di aiuti per i casi di rigore, che ha utilizzato gli aiuti conformemente allo scopo (mantenimento dell’impresa), sarebbe penalizzata.

Dato che la LSu è applicabile a titolo sussidiario, non esistono lacune a livello legislativo, nemmeno se il titolare di un’impresa individuale è incapace al lavoro in modo duraturo, raggiunge l’età AVS o muore. Spetta ai Cantoni esaminare se, in questi tre casi, vi sia una deroga in virtù dell’articolo 29 capoverso 1 secondo periodo LSu che consenta di ridurre l’importo della restituzione; i Cantoni tengono tuttavia conto del fatto che gli aiuti per i casi di rigore non possono essere impiegati per scopi diversi da quelli previsti (afflusso degli utili nel patrimonio privato).