23.3778 · Mozione · 2023-06-15
Dipartimento di giustizia e polizia
Liquidato
Wortlaut
Il Consiglio federale è incaricato di modificare la legge federale sugli stranieri e la loro integrazione (LStrI) affinché sia revocato un eventuale permesso di dimora a stranieri che praticano l’accattonaggio in Svizzera, sia emanato nei loro confronti un divieto d’entrata e affinché, se necessario, possano essere espulsi dal Paese, nel rispetto delle regole del diritto internazionale.
Begründung
Nel gennaio 2021, la Corte europea dei diritti dell’uomo ha emanato una sentenza (causa Lacatus c. Suisse, ricorso n. 14065/15) che condanna la Svizzera per violazione dell’articolo 8 della Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali (CEDU) a causa di un divieto generale di accattonaggio. In seguito a questa sentenza, numerosi Cantoni hanno dovuto rivedere le disposizioni applicabili e prevedere divieti perimetrali invece che divieti generali di accattonaggio.
L’accattonaggio è attualmente un problema nelle nostre città e in molte regioni del nostro Paese. Numerose reti sono state costituite per chiedere l’elemosina in modo invadente e insistente sulla via pubblica ad abitanti, utenti e turisti nelle città. Tale situazione è inaccettabile e occorre trovare rapidamente una soluzione per risolverla. La presente iniziativa s’iscrive in un quadro federalistico poiché lascia ai Cantoni e ai Comuni la libertà di legiferare e permette loro di vietare in linea generale l’accattonaggio sul loro territorio. Contribuirà a lottare efficacemente contro la criminalità organizzata. Per rispettare la CEDU, il Consiglio federale è invitato a modificare la legislazione garantendo la possibilità di espellere dalla Svizzera le persone che praticano l’accattonaggio e di vietare loro il soggiorno nel nostro Paese in osservanza delle regole del diritto internazionale.
Antrag des Bundesrates
Respingere
Stellungnahme des Bundesrates
Il Consiglio federale è consapevole che da qualche tempo il crescente numero di mendicanti costituisce una sfida per alcune città. A differenza del divieto di accattonaggio previsto in alcune legislazioni cantonali, il soggiorno degli stranieri è retto dalla legge federale sugli stranieri e la loro integrazione (LStrI; RS 142.20) o dall’Accordo sulla libera circolazione delle persone tra la Svizzera e l’Unione europea (UE) (ALC; RS 0.142.112.681).
Il Tribunale federale, di recente chiamato a esaminare se il divieto parziale dell’accattonaggio previsto dal Cantone di Basilea Città violava l’ALC (sentenza 1C_537/2021 del 13 marzo 2023), ha stabilito che i cittadini UE devono adempiere le condizioni d’entrata applicabili alla libera circolazione delle persone. Per beneficiare dello statuto di soggiorno in virtù del diritto alla libera circolazione, gli interessati devono disporre di un motivo previsto dall’ALC, ossia un soggiorno con attività lucrativa, un soggiorno senza attività lucrativa o un soggiorno in quanto destinatario di servizi. Stando alla sentenza del Tribunale federale, i cittadini UE/AELS che praticano l’accattonaggio non possono essere qualificati né come destinatari di servizi né come persone con o senza attività lucrativa e non possono dunque far valere alcun diritto di soggiorno in virtù dell’ALC.
Di norma i cittadini dell’UE, dell’AELS o di Paesi terzi che si dedicano all’accattonaggio non soddisfano i criteri di soggiorno previsti dalla LStrI o dall’ALC. In linea di massima, lo stesso vale anche per le persone già in possesso di un permesso di dimora. Nella fattispecie occorre tuttavia esaminare nel singolo caso se le condizioni alle quali è stato concesso il permesso non sono o non sono più adempiute. I Cantoni hanno quindi già la possibilità di allontanare gli stranieri dediti all’accattonaggio (art. 64 LStrI). È inoltre possibile vietare l’entrata agli stranieri oggetto di una decisione di allontanamento, in particolare se non hanno lasciato la Svizzera entro il termine impartito (art. 67 cpv. 1 lett. b LStrI) o se hanno violato l’ordine e la sicurezza pubblici in Svizzera o all’estero (art. 67 cpv. 1 lett. c LStrI), segnatamente contravvenendo, in modo grave o ripetuto, a disposizioni legali o decisioni di autorità. Per pronunciare un divieto d’entrata nei confronti di cittadini UE/AELS occorre tenere conto dell’articolo 5 dell’Allegato I all’ALC. Secondo la giurisprudenza del Tribunale federale è possibile limitare la libera circolazione per motivi di ordine e sicurezza pubblici soltanto in presenza di una minaccia reale, attuale e sufficientemente grave per un interesse fondamentale della società.
Pertanto, vi sono basi legali sufficienti per disporre misure di allontanamento e respingimento nei confronti di stranieri che praticano l’accattonaggio. Non è dunque necessario modificare la LStrI.