23.3783 · Mozione · 2023-06-15
Dipartimento delle Finanze
Trasmesso al Consiglio federale
Wortlaut
Il Consiglio federale è incaricato di adeguare le basi legali in modo tale che i combustibili e i carburanti liquidi non siano più imposti sulla base del volume o del peso, bensì secondo il contenuto energetico. Occorre inoltre verificare se un disciplinamento analogo è applicabile anche ai vettori energetici gassosi e a eventuali vettori solidi futuri.
Begründung
Il metanolo è un vettore energetico liquido piuttosto facile da produrre sinteticamente, agevole da trasportare e da conservare nonché molto versatile. Ciò lo rende un potenziale elemento chiave delle tecnologie «Power-to-X» (P2X) e, di conseguenza, della svolta energetica.
Il metanolo nonché altri combustibili e carburanti che sono (o possono essere) prodotti da fonti rinnovabili presentano tipicamente una densità energetica inferiore rispetto ai combustibili e ai carburanti fossili quali la benzina e l’olio da riscaldamento. Nel caso del metanolo, la densità energetica è pari a circa la metà. Ciò significa che l’imposizione è doppia rispetto a quella delle alternative fossili, con una conseguente forte disparità di trattamento. L’autrice della mozione chiede pertanto di utilizzare la densità energetica come base di calcolo. Ai fini pratici, le tariffe d’imposta possono essere convertite nuovamente in base al volume o al peso.
Per il metanolo prodotto secondo le condizioni di cui all’articolo 12b della legge federale del 21 giugno 1996 sull’imposizione degli oli minerali (LIOm; RS 641.61) possono attualmente essere concesse delle agevolazioni fiscali. Non è ancora stato deciso se e per quanto tempo sarà mantenuta tale agevolazione, la quale è soggetta a controlli di qualità rigorosi. Essa non va confusa con lo svantaggio fiscale del metanolo e di altri combustibili e carburanti (potenzialmente) rinnovabili per via della loro densità energetica inferiore. A prescindere da questo aspetto, lo svantaggio dovuto alla densità energetica deve essere in generale eliminato. Si avrebbe così una base legale adeguata e lungimirante. Inoltre, ciò promuoverebbe il passaggio ad apparecchi e veicoli che possono funzionare con combustibili rinnovabili, anche se temporaneamente non dovessero essere disponibili combustibili a sufficienza per soddisfare le esigenze dell’articolo 12b LIOm.
Antrag des Bundesrates
Respingere
Stellungnahme des Bundesrates
Con l’introduzione dell’imposta sugli oli minerali il 1° gennaio 1997, la base di calcolo dei dazi sui carburanti (calcolo per 100 kg) è stata convertita senza incidenza sul bilancio nella nuova base di calcolo (1000 l a 15° C; 1000 kg per alcuni prodotti come il gas naturale o l’olio pesante).
L’adeguamento di questa base di calcolo consolidata non risulta opportuno fin quando vengono concesse agevolazioni fiscali per i biocarburanti che soddisfano le esigenze ecologiche e sociali (art. 12b LIOm). Il messaggio del Consiglio federale concernente la revisione della legge sul CO2 per il periodo successivo al 2024 (FF 2022 2651) propone di mantenere tali agevolazioni fino a fine 2030. Tanto più che attualmente il numero di simili prodotti sul mercato è esiguo.
Inoltre, il commercio di carburanti e combustibili liquidi si basa sul volume e non sul valore energetico, indipendentemente dal fatto che essi siano rinnovabili o meno. Di conseguenza, un cambiamento comporterebbe un notevole aumento dell’onere amministrativo per l’economia e l’amministrazione.
Le possibilità di promozione del metanolo sono già oggetto di studi. Infatti, nel quadro della strategia nazionale per l’idrogeno verde l’Ufficio federale dell’energia esamina, tra l’altro, misure destinate a promuovere lo sviluppo dell’idrogeno in Svizzera e a garantire l’approvvigionamento della Svizzera in idrogeno (mozione della CAPTE-S 22.3376). Ciò riguarda anche i derivati dell’idrogeno, come il metanolo.