23.3792 · Mozione · 2023-06-15
Dipartimento delle Finanze
Liquidato
Wortlaut
Il Consiglio federale è incaricato di sottoporre all’Assemblea federale una modifica della Costituzione che preveda la riscossione di un’imposta sugli utili da sostanza immobiliare a livello federale. Il progetto dovrà stabilire segnatamente:
- un’aliquota d’imposta minima;
- un’aliquota d’imposta più elevata nel caso in cui la proprietà dell’immobile sia di breve durata;
- una destinazione parzialmente vincolata delle entrate derivanti dall’imposta per promuovere la costruzione di abitazioni a prezzi moderati e a scopi di utilità pubblica;
- la ridistribuzione della parte rimanente ai Cantoni e ai Comuni in cui si trova l’elemento imponibile.
Begründung
L’imposta sugli utili da sostanza immobiliare genera ingenti entrate, benché l’aliquota d’imposta sia bassa in molti luoghi. Nella sola città di Zurigo, nel 2022 le entrate sono state di 421 milioni di franchi. Nello stesso anno, il Cantone di Ginevra e il Cantone di Berna hanno registrato entrate che ammontavano rispettivamente a 131 milioni di franchi e a 146 milioni di franchi.
Questi importi mostrano che sul mercato fondiario e immobiliare vengono realizzati cospicui utili dell’ordine di milioni di franchi ogni anno. Tali utili sono conseguiti attraverso pigioni e prezzi degli immobili elevati che altre persone devono pagare.
L’imposta sugli utili da sostanza immobiliare è disciplinata nella legge federale sull’armonizzazione delle imposte dirette dei Cantoni e dei Comuni. Essa stabilisce soltanto che i Cantoni devono riscuotere l’imposta in questione e in quali casi. L’aliquota d’imposta non è fissa. Essa differisce notevolmente a seconda del Cantone e della durata di proprietà dell’immobile: può variare infatti da pochi punti percentuali al 60 per cento.
Le entrate derivanti dall’imposta sugli utili da sostanza immobiliare sono direttamente connesse all’aumento dei prezzi sul mercato fondiario e immobiliare. Allo stesso tempo questi prezzi costituiscono un fattore che acutizza la carenza di alloggi, poiché proprio i committenti delle costruzioni di abitazioni di utilità pubblica e i privati che vogliono costruire alloggi a prezzi moderati sul lungo termine non riescono a farvi fronte.
La sostituzione dell’imposta cantonale sugli utili da sostanza immobiliare con un’imposta federale avrebbe i vantaggi indicati di seguito.
- Le aliquote d’imposta sarebbero armonizzate e in tutta la Svizzera si applicherebbero le stesse aliquote.
- Una parte delle entrate derivanti dall’imposta potrebbe essere impiegata per la promozione della costruzione di abitazioni. Ciò favorirebbe i committenti delle costruzioni di abitazioni di utilità pubblica e gli alloggi a pigioni moderate. Questo obiettivo si potrebbe raggiungere con gli strumenti esistenti o creandone nuovi.
- La parte rimanente delle entrate potrebbe essere ridistribuita ai Cantoni in cui si trova l’elemento imponibile. I Cantoni che oggi realizzano ingenti entrate derivanti da questa imposta continuerebbero a beneficiarne anche in futuro. I Cantoni avrebbero, come tuttora, la facoltà di trasferire tali entrate ai Comuni o di condividerle con loro.
Antrag des Bundesrates
Respingere
Stellungnahme des Bundesrates
A livello federale vengono tassati solo gli utili da sostanza immobiliare delle imprese. Pertanto, l’utile realizzato da privati sulla vendita di immobili non ha alcuna rilevanza fiscale a livello federale (art. 16 cpv. 3 della legge federale sull’imposta federale diretta, RS 642.11).
In linea di principio, il Consiglio federale mantiene un atteggiamento di apertura verso l’imposizione su scala federale degli utili da sostanza immobiliare realizzati da privati. Dovrebbe però trattarsi di un’imposizione parallela a quella applicata a livello cantonale e/o comunale. Sarebbe infatti contrario alla struttura federalistica della Svizzera se l’imposta sugli utili da sostanza immobiliare fosse riscossa soltanto dalla Confederazione, come richiesto dall’autore della mozione, e non anche dai Cantoni e/o dai Comuni. Anche l’introduzione di un’imposizione parallela richiederebbe una modifica della Costituzione federale.
Una destinazione parzialmente vincolata delle entrate fiscali per promuovere la costruzione di abitazioni a prezzi moderati e a scopi di utilità pubblica, come richiesto nella mozione, limiterebbe il margine di manovra finanziario dei Cantoni e ridurrebbe la loro capacità di reagire in modo mirato alle sfide che si presentano sul loro territorio, ad esempio in materia di alloggi. Il Consiglio federale ritiene pertanto che la situazione attuale basata su competenze decentralizzate sia più idonea a raggiungere questo obiettivo. I Cantoni e i Comuni possono adottare soluzioni su misura per quanto riguarda l'ammontare dell'imposizione e l'impiego delle entrate fiscali.
Inoltre, a livello federale esistono già strumenti volti alla promozione dell’alloggio. Due crediti quadro consentono di finanziare questi strumenti: il primo, pari a 1700 milioni di franchi, serve a coprire gli impegni eventuali per il periodo compreso tra il secondo semestre 2021 e il 2027; il secondo è destinato ad alimentare, fino al 9 febbraio 2030, il fondo di rotazione con un importo massimo di 250 milioni di franchi. Questo secondo credito quadro è frutto della bocciatura dell'iniziativa popolare «Più abitazioni a prezzi accessibili», il 9 febbraio 2020.