23.3802 · Interpellanza · 2023-06-15
Dipartimento di giustizia e polizia
Liquidato
Wortlaut
I ministri europei dell'interno hanno trovato un'intesa su aspetti chiave della riforma della politica migratoria europea. La consigliera federale Elisabeth Baume-Schneider ha parlato di tappa storica precisando, secondo il giornale Le Temps, che il sistema Dublino non avrebbe resistito a lungo nella situazione attuale.
In questo contesto, il Consiglio federale è pregato di rispondere alle domande seguenti:
1. Come la consigliera fedale Baume-Schneider, il Consiglio federale ritiene che il sistema Dublino non resisterà all'attuale situazione dell'asilo senza una riforma radicale? Perché non ha mai espresso dubbi di questo tipo in Parlamento?
2. Se il sistema Dublino dovesse essere rivoluzionato da una riforma, quali potrebbero essere le conseguenze sul sistema Schengen? È possibile che una delle parti subordini tale modifica all'abbandono di Schengen?
3. Quali sono le conseguenze della nuova legislazione europea attesa dal Consiglio federale? Perché si tratta di una "tappa storica", per riprendere le parole della consigliera federale Baume-Schneider?
4. Il Consiglio federale prevede di riprendere il principio di solidarietà nella legislazione svizzera? Uno sviluppo di questo tipo sarebbe compatibile con l'articolo 121a della Costituzione?
5. In che misura il Consiglio federale è stato consultato dalle autorità europee per elaborare il progetto e quale posizione ha difeso il Governo?
Stellungnahme des Bundesrates
1. La Svizzera profitta del sistema Dublino: il numero dei casi trasferiti dalla Svizzera ad altri Stati europei è di gran lunga superiore a quello dei casi ripresi dal nostro Paese. In passato il sistema Dublino ha tuttavia a più riprese dimostrato di raggiungere i suoi limiti, soprattutto in caso di forte pressione migratoria, e di essere poco resistente alle crisi. Il Consiglio federale ritiene necessaria una riforma della politica europea in materia d’asilo e negli ultimi anni ha espresso a più riprese questa posizione.
2. e 3. L’attuale riforma non intende rivoluzionare il sistema Dublino, il cui elemento essenziale resta la determinazione dello Stato responsabile della procedura d’asilo. Gli emendamenti che si prevede apportare alle disposizioni Dublino mirano in particolare a modificare i termini impartiti allo scopo di arginare la migrazione secondaria. Queste disposizioni saranno inoltre integrate da due elementi fondamentali: il meccanismo di solidarietà, da un lato, e procedure celeri alle frontiere esterne per una parte dei richiedenti l’asilo, dall’altro. Il primo intende sgravare gli Stati situati alle frontiere esterne, mentre le seconde mirano a decidere rapidamente i casi di richiedenti l’asilo con poche prospettive di ottenere una protezione. L’obiettivo è rendere il sistema Dublino più resistente alle crisi e potenziarlo nel suo complesso. Il Consiglio federale non si attende che le riforme previste causino una fuga di Stati da Schengen. Le discussioni sulla riforma durano da circa sette anni e le posizioni degli Stati UE erano a tratti tanto distanti da rendere improbabile un’intesa. L’adozione dei pertinenti mandati negoziali da parte del Consiglio dei ministri europei di giustizia e dell’interno ha permesso di superare un ostacolo importante sulla via di un sistema potenziato. Diversi governi hanno pertanto definito questo passo come una tappa storica. È troppo presto per dire se gli obiettivi della riforma saranno raggiunti. Frutto di ampi compromessi, il pacchetto di riforma è ora negoziato nel cosiddetto trilogo con il Parlamento europeo e la Commissione europea. L’attuazione della riforma non è prevista prima del 2027.
4. Né le procedure previste alla frontiera né il meccanismo di solidarietà costituiscono sviluppi di Schengen o di Dublino. La solidarietà non è dunque vincolante per la Svizzera, quale Stato associato. Il nostro Paese ha tuttavia la possibilità di partecipare in maniera volontaria e specifica a misure di solidarietà, come ha già fatto a più riprese in passato fondandosi sulle basi legali esistenti. Sarebbe tuttavia anche possibile istituire una base legale speciale. L’articolo 121a capoverso 2 Cost. prescrive al legislatore di regolare l’immigrazione limitando il numero di permessi di dimora per stranieri con tetti massimi e contingenti annuali. Un’eventuale norma di attuazione dovrebbe tenerne conto. Il Consiglio federale esaminerà l’opportunità di istituire una base legale specifica per la solidarietà volontaria quando saranno disponibili i testi di legge europei definitivi.
5. Nel quadro dei diritti conferiti dagli accordi di associazione, la Svizzera è abilitata a prendere posizione in merito alle proposte legislative della Commissione europea e ad avanzare suggerimenti. Il Consiglio federale ha esercitato questi diritti durante i dibattiti sulla riforma e ha sostenuto i principi della revisione. La Svizzera ha in particolare approvato un equilibrio tra responsabilità e solidarietà. Si è parimenti espressa a favore del sostegno ai Paesi di prima accoglienza e delle procedure celeri alle frontiere esterne, sempre sottolineando la necessità di rispettare i diritti umani e la Convenzione sullo statuto dei rifugiati.