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23.3808 · Mozione · 2023-06-15

Dipartimento dell'interno

Trasmesso al Consiglio federale

Wortlaut

Il Consiglio federale è invitato ad adottare le misure necessarie per accelerare la procedura AI e a garantire la copertura finanziaria degli assicurati, per esempio introducendo un’indennità giornaliera per il periodo di attesa tra la conclusione dei provvedimenti d’integrazione professionale e la decisione di rendita.

Begründung

Di regola, gli assicurati presentano una richiesta di prestazioni dell’assicurazione invalidità (AI) già sei mesi dopo l’inizio dell’incapacità al lavoro. L’AI entra dunque in gioco precocemente e può iniziare con gli accertamenti del caso. Se il datore di lavoro della persona interessata ha concluso un’assicurazione d’indennità giornaliera in caso di malattia o se l’incapacità al lavoro è conseguenza di un infortunio, inizialmente la perdita di guadagno è coperta. Lo stesso vale durante l’esecuzione di provvedimenti d’integrazione professionale grazie al versamento delle indennità giornaliere dell’AI.

Ma una volta che i provvedimenti sono conclusi e si entra nella fase di esame del diritto a una rendita, per le persone con un’incapacità al lavoro dovuta a malattia ha inizio una lunga attesa: spesso la procedura di accertamento del diritto a una rendita dura diversi anni.

Le conseguenze possono essere drammatiche: con le indennità giornaliere in caso di malattia esaurite da un pezzo e la sostanza privata ormai consumata, le persone toccate sono costrette a indebitarsi e a ricorrere poi all’aiuto sociale. Fino alla conclusione della procedura AI devono restare a galla con un tenore di vita da aiuto sociale, sebbene in seguito potrebbero avere diritto retroattivamente a una rendita AI. I pagamenti arretrati dell’AI vengono pareggiati con le prestazioni dell’aiuto sociale. Le preoccupazioni finanziarie e la minore accettazione a ricorrere a prestazioni dell’aiuto sociale rispetto a una rendita dell’AI portano in molti casi a un peggioramento dello stato di salute, mentre la lunga assenza dal mercato del lavoro e/o dagli ambienti formativi riducono l’occupabilità e l’adattabilità.

È dunque necessario adottare con urgenza le misure necessarie per accelerare la procedura AI e garantire la copertura finanziaria degli assicurati, per esempio introducendo un’indennità giornaliera per il periodo di attesa tra la conclusione dei provvedimenti d’integrazione professionale e la decisione di rendita, sul modello dell’indennità per il periodo di attesa previsto all’articolo 18 dell’ordinanza del sull’assicurazione per l’invalidità.

Antrag des Bundesrates

Respingere

Stellungnahme des Bundesrates

Per il Consiglio federale è fondamentale che gli uffici AI facciano quanto in loro potere per abbreviare il più possibile le procedure. A tale scopo, nell’ambito della riforma Ulteriore sviluppo dell’AI (oggetto 17.022) l’Esecutivo ha introdotto diverse misure tese a rendere semplici e rapide le procedure in materia di assicurazioni sociali, anche al fine di ridurne i tempi. Per esempio, è stato migliorato il coordinamento nell’ambito della gestione dei casi ed è stata potenziata la procedura di accertamento d’ufficio per rendere più rapido l’accertamento dei diritti a prestazioni in vista delle perizie mediche. A seconda dei casi, l’accertamento del diritto a una rendita va effettuato parallelamente ai provvedimenti d’integrazione, in modo da ridurre al minimo il periodo che intercorre tra la conclusione dell’integrazione e la decisione in materia di rendita. Se la richiesta di prestazioni all’AI avviene per tempo, ovvero entro sei mesi dall’insorgenza del danno alla salute, di regola le 720 indennità giornaliere concesse dalle assicurazioni di indennità giornaliera in caso di malattia sono sufficienti per colmare eventuali lacune finanziarie fino al riconoscimento del diritto a una rendita, all’ottenimento di un nuovo impiego o al passaggio all’aiuto sociale.

Le indennità versate durante il periodo d’attesa secondo gli articoli 18 e 19 dell’ordinanza sull’assicurazione per l’invalidità (RS 381.201) sono previste nel periodo precedente l’inizio di una riformazione professionale e a determinate condizioni (in particolare in caso di precedente esercizio di un’attività lucrativa) durante la ricerca di un impiego, se nessun’altra assicurazione è tenuta a versare indennità giornaliere. Non è compito dell’AI garantire la tutela finanziaria degli assicurati né durante la procedura di accertamento o l’esame del diritto alla rendita né nella fase che intercorre tra due provvedimenti d’integrazione. Nel lasso di tempo in oggetto possono essere versate anche altre prestazioni assicurative. Per esempio, secondo l’articolo 70 della legge federale sulla parte generale del diritto delle assicurazioni sociali (RS 830.1) l’assicurazione contro gli infortuni, l’assicurazione malattie e l’assicurazione contro la disoccupazione possono essere tenute a versare indennità giornaliere. Tali prestazioni sono prioritarie rispetto a quelle dell’AI.

Non è dunque opportuno introdurre un’indennità giornaliera generale per i periodi che intercorrono tra i singoli provvedimenti, da un lato, e la conclusione dell’integrazione e la decisione in materia di rendita, dall’altro. Questo avrebbe peraltro ripercussioni importanti sulla delimitazione e sul coordinamento tra le assicurazioni.

Il Consiglio federale propone di respingere la mozione.