23.3833 · Mozione · 2023-06-15
Dipartimento delle Finanze
Liquidato
Wortlaut
Il Consiglio federale è incaricato di modificare l’articolo 14 della legge del 18 marzo 2005 sulle dogane (LD, RS 631.0; «Agevolazioni doganali per le merci in base allo scopo d’impiego») in modo tale da consentire al Dipartimento federale delle finanze (DFF) di stabilire che solamente una parte della merce importata debba essere destinata a un determinato impiego, sempre che entrambe le seguenti condizioni siano soddisfatte:
a. è garantito che i vantaggi economici ottenuti da un impiego diverso di una parte della merce importata siano utilizzati interamente per agevolare la merce destinata a un determinato impiego;
b. il mantenimento di un determinato impiego in Svizzera corrisponde a un interesse pubblico.
Begründung
Le merci che vengono importate o esportate sono soggette all’obbligo doganale. Tuttavia, l’attuale LD prevede eccezioni a tale obbligo generale. Agevolazioni doganali possono infatti essere concesse, secondo l’articolo 14 LD, a determinate condizioni e in base allo scopo d’impiego della merce.
Nel quadro della trasformazione di materie prime agricole, per le agevolazioni doganali in base allo scopo d’impiego l’ordinanza del 4 aprile 2007 sulle agevolazioni doganali (OADo, RS 631.012) stabilisce a volte cosiddetti valori di resa, i quali definiscono quale percentuale delle materie prime importate deve essere destinata per determinati impieghi. Basandosi sull’OADo, in alcuni casi di applicazione di queste agevolazioni doganali l’Ufficio federale della dogana e della sicurezza dei confini (UDSC) ha deliberatamente fissato valori di resa per la trasformazione dei prodotti agricoli importati inferiori rispetto a quelli che teoricamente sarebbero possibili, ad esempio per la fabbricazione svizzera di amido e lumachicidi. L’agevolazione doganale fornisce, giustificatamente, un certo «sostegno trasversale» al determinato impiego della merce definito nell’OADo, in quanto senza tale sostegno sarebbe impossibile rendere economicamente redditizi un utilizzo e una lavorazione specifici della merce importata, a causa del regime doganale nel settore delle materie prime agricole. Inoltre, a differenza dei classici sussidi, tale sostegno viene fornito senza alcuna conseguenza finanziaria per la Confederazione.
La prassi dell’UDSC ha recentemente sollevato la questione se l’OADo costituisca una base giuridica sufficiente per consentire alle autorità di fissare quote di resa inferiori: nonostante tale prassi venga applicata da 60 anni e sia regolata a livello di ordinanza, la risposta fornita nel 2021 dal Consiglio federale è stata negativa. Il 1° gennaio 2023 le autorità hanno quindi adeguato diverse agevolazioni doganali esistenti alle «rese tecnicamente possibili», con la conseguente cessazione di tale sostegno trasversale. Sebbene attualmente i prodotti in questione possano essere ancora fabbricati con le materie prime importate lo scorso anno, entro la fine del 2023 la produzione svizzera di tali merci è destinata a cessare.
L’incertezza del diritto in merito alla base giuridica della prassi applicata per decenni dal DFF per quanto concerne le agevolazioni doganali avrebbe dovuto essere risolta con una modifica di legge (art. 9 cpv. 2bis D-LTDo) richiesta nell’ambito della revisione della legislazione doganale. Poiché l’entrata in vigore della nuova legge subisce ritardi, però nel contempo è necessario, come già accennato in precedenza, creare rapidamente una base legale per il mantenimento di alcune produzioni attive in Svizzera da molti decenni (ad es. la produzione di amido da parte di Blattmann Schweiz AG, di lumachicidi da parte di Lonza AG e di cartone da parte di Model AG), il Consiglio federale deve essere incaricato di creare a livello formale la presunta base giuridica mancante relativa alla regolamentazione sancita nell’OADo da 60 anni. Quale chiaro segnale del Parlamento, ciò permetterebbe al Consiglio federale di reintrodurre, in via transitoria fino alla decisione finale della seconda Camera e all’attuazione in base alla legge futura, la disposizione d’ordinanza in vigore fino al 1° gennaio 2023.
Nel quadro della presente mozione, le condizioni di applicazione devono essere ulteriormente limitate a livello di legge (da intendersi come correttivo per l’abbassamento economicamente voluto dei valori di resa) in aggiunta alle due condizioni già esistenti per l’agevolazione doganale, ovvero la necessità economica e l’assenza di interessi pubblici contrari preponderanti. Da un lato, è necessario garantire che il vantaggio economico che può essere ottenuto con un tasso di resa inferiore sia utilizzato interamente per agevolare la merce destinata a un determinato impiego economicamente previsto. Dall’altro, si deve esigere in modo esplicito che l’agevolazione doganale concessa sia nell’interesse pubblico.
Antrag des Bundesrates
Respingere
Stellungnahme des Bundesrates
Basandosi sull’articolo 14 LD, nell’OADo il DFF ha stabilito un’aliquota di dazio ridotta per il frumento (grano) tenero per la fabbricazione di amido. L’agevolazione doganale è stata introdotta nel 1959 ed era vincolata alla condizione secondo cui dal frumento doveva essere estratto almeno il 55 per cento di farina poi trasformata in amido (valore di resa).
Casi di distorsione della concorrenza e disparità di trattamento hanno spinto nel 2015 uno studio legale incaricato a richiedere un aumento del valore di resa dal 55 al 75 per cento, ormai tecnicamente possibile. In seguito a una denuncia all’autorità di vigilanza contro il DFF, accolta dal Consiglio federale nel 2021, il 1° gennaio 2023 il valore di resa è stato portato al 75 per cento.
Attualmente è possibile importare frumento (grano) tenero per la fabbricazione di amido a un’aliquota di dazio ridotta pari a 0,10 franchi per 100 kg, se da esso viene estratto almeno il 75 per cento di farina poi trasformata in amido. L’importazione di cereali panificabili nel quadro del contingente doganale, invece, è soggetta al momento a una protezione doganale (tributi doganali e contributo al fondo di garanzia) di 23 franchi per 100 kg.
La mozione fa riferimento al caso speciale della fabbricazione di amido e riguarda solamente alcune imprese che con il frumento (grano) tenero importato a un dazio di favore non producono più, o producono meno, farina per scopi diversi dalla fabbricazione di amido, a causa della resa maggiore di quest’ultimo scopo. Tuttavia, la mozione richiede una modifica di legge a livello generale, andando quindi ben oltre il caso speciale relativo alla produzione di amido. Basandosi sulla fabbricazione di amido, la modifica di legge richiesta rischia di creare un precedente per altre merci.
Di conseguenza, la legge del 5 ottobre 1990 sui sussidi (LSu; RS 616.1) non è osservata. Nel presente caso si tratta di un sussidio «occulto» che è chiaramente in contraddizione con la politica economica del Consiglio federale e che inoltre risulta essere incompatibile con la Costituzione federale (Cost.; RS 101), in quanto viola il principio costituzionale della parità di trattamento dei concorrenti (art. 27 in combinato disposto con l’art 94 Cost.). Un simile fatto andrebbe inoltre notificato all’Organizzazione mondiale del commercio (OMC). In aggiunta, la modifica di legge richiesta dall’autore della mozione è incompatibile con l’accordo di libero scambio stipulato tra la Svizzera e l’Unione europea nel 1972 (RS 0.632.401), nel caso in cui i prodotti che rientrano nel suo campo d’applicazione beneficino di tali sussidi occulti. I sussidi devono essere versati in modo trasparente e sulla base della LSu, e non in modo occulto tramite la LD. Il fatto di vendere una parte delle merci fruenti di importanti agevolazioni doganali in mercati protetti e per scopi non conformi permette di ottenere un vantaggio economico, sfruttato poi per un’attività meno redditizia o non lucrativa. Il vantaggio economico deriva dall’applicazione di tributi doganali troppo bassi per il mercato protetto, con ripercussioni finanziarie per la Confederazione sotto forma di perdita delle entrate doganali nonché di distorsioni della concorrenza nei mercati protetti rispetto ai concorrenti che non beneficiano di questo sistema.
Non è necessario modificare la legge per garantire l’approvvigionamento a prezzi competitivi sul piano internazionale di farina di frumento (grano) tenero per la fabbricazione di amido. La LD prevede la possibilità di abbassare le aliquote di dazio per determinati impieghi se ne è comprovata una necessità economica e non vi si oppongono interessi preponderanti (art. 14 cpv. 2 LD). Analogamente all’agevolazione doganale esistente per il frumento (grano) tenero, è possibile chiedere un’agevolazione per l’importazione di farina di frumento (grano) tenero per la fabbricazione di amido.