23.3857 · Mozione · 2023-06-15
Dipartimento dell'interno
Liquidato
Wortlaut
Il Consiglio federale è incaricato di presentare una modifica delle basi legali che permetta di introdurre modelli di assicurazione malattie dai premi molto bassi. Questi modelli si autofinanzieranno e potranno offrire in particolare contratti assicurativi pluriennali, franchigie per singolo caso o più alte, la libertà di concludere contratti nel settore stazionario e ambulatoriale in tutta la Svizzera, la possibilità di ridurre il catalogo delle prestazioni per alcuni elementi puntuali (p. es. medicine complementari, imposizione dei farmaci generici), nonché di usare più ampiamente gli strumenti digitali.
Begründung
L’evoluzione dei costi della salute e, di conseguenza, dei premi dell’assicurazione malattie, sta mettendo sempre più a dura prova il bilancio delle economie domestiche e delle famiglie della classe media che, oltre a non avere diritto ai sussidi, non hanno nemmeno un reddito elevato.
Il sistema sanitario svizzero è di una qualità tale da poter essere definito "di lusso". Proprio per questo, una parte non trascurabile della popolazione potrebbe volontariamente accontentarsi di una copertura assicurativa per i casi gravi, di un rimborso delle prestazioni in funzione di criteri temporali o geografici più restrittivi e sarebbe persino disposta a ricevere determinati trattamenti all’estero se la qualità delle prestazioni è comprovata. Il fatto che quasi tre quarti della popolazione optino già oggi per un modello assicurativo alternativo sottolinea la domanda e la necessità di agire.
La presente mozione vuole rafforzare la libertà di scelta e offrire un’alternativa in linea con i bisogni degli assicurati che fruiscono in media di pochissime prestazioni, ma devono sostenere un sistema sanitario molto oneroso. I modelli si autofinanzieranno e la solidarietà derivante dall’obbligo di assicurarsi non sarà intaccata.
Questi modelli contribuiranno anche a promuovere l’innovazione nel sistema sanitario e incoraggeranno una sana concorrenza tra fornitori di prestazioni.
Antrag des Bundesrates
Respingere
Stellungnahme des Bundesrates
Il Consiglio federale è favorevole alla discussione di misure che potrebbero contribuire alla riduzione effettiva dei premi. La maggior parte delle richieste della presente mozione si riferisce a mozioni esistenti, pendenti o liquidate. Il Consiglio federale conferma le argomentazioni esposte nei suoi diversi pareri.
Nei modelli assicurativi autofinanziati (cfr. mozione CSSS-N 23.3502), il principio di copertura dei costi (e dunque la solidarietà) si applicherebbe a livello di modello assicurativo e non di Cantone. Gli effettivi sarebbero spesso troppo modesti per consentire agli assicuratori di calcolare premi affidabili, cosa che comporterebbe un rischio di fluttuazione dei premi. Per garantire l’attrattività dei contratti pluriennali (cfr. mozione CSSS-N 23.3504), gli assicuratori dovrebbero concedere importanti sconti. A essere probabilmente interessati a stipulare un contratto pluriennale sarebbero gli assicurati che non hanno usufruito di prestazioni o ne hanno usufruito solo in minima parte. Questi ultimi consentirebbero di generare risparmi soltanto in minima parte. Pertanto uno sconto per i contratti pluriennali superiore a quello concesso per i contratti annuali non si tradurrebbe in risparmi effettivi. I contratti pluriennali comporterebbero una diminuzione dei premi incassati che dovrebbe essere compensata dagli altri assicurati dell’assicuratore.
Le franchigie per singolo caso presentano la difficoltà della definizione del "caso": nel dubbio, il compito di capire se diversi trattamenti siano legati alla stessa patologia spetterebbe al medico curante e, in caso di disaccordo con l’assicuratore, al medico di fiducia di quest’ultimo. Il rischio di controversie sarebbe molto elevato.
Il problema delle franchigie più elevate invece non è nuovo. Nel suo parere in risposta alla mozione 16.3111 del Gruppo liberale radicale, il Consiglio federale ha sostenuto che l’effettivo degli assicurati con la franchigia massima è costituito innanzitutto da persone in buone condizioni di salute. Nel suo rapporto del 28 giugno 2017 sulla partecipazione ai costi nell’assicurazione obbligatoria delle cure medico-sanitarie ("Kostenbeteiligung in der obligatorischen Krankenpflegeversicherung", disponibile in tedesco e francese), ha constatato che l’80 per cento degli assicurati che hanno optato per la franchigia di 1500 franchi non comporta già alcun costo per l’assicuratore. Per queste persone è quindi impossibile che l’assicuratore tragga profitto dall’aumento della franchigia. È piuttosto improbabile che gli assicurati interessati che aumentano la franchigia appartengano al restante 20 per cento. Una franchigia più elevata comporterebbe quindi una riduzione dei premi incassati senza alleggerire l’onere dell’assicurazione obbligatoria delle cure medico-sanitarie.
Nell’ambito delle forme particolari d’assicurazione, gli assicuratori hanno già la possibilità di limitare il loro obbligo di rimunerazione ai medicamenti generici (decisione del Consiglio federale del 7 dicembre 1998, Assicurazione malattie e infortuni. Giurisprudenza e prassi amministrativa; RAMI 1/1998 43) e, nell’ambito ambulatoriale, la loro collaborazione con i fornitori di prestazioni in funzione delle loro prestazioni finanziariamente più vantaggiose (art. 41 cpv. 4 della legge federale sull’assicurazione malattie; RS 832.10).
Per quanto riguarda infine la riduzione del catalogo delle prestazioni per alcuni elementi puntuali come le medicine complementari, nel suo parere in risposta alla mozione Nantermod 23.3511 il Consiglio federale ha sottolineato che introdurre un’eccezione o una possibilità di scelta per alcuni ambiti sarebbe contrario all’obbligo di assicurazione. In effetti, non essendo più obbligatorie, le prestazioni opzionali non sarebbero più assunte solidalmente dall’intera popolazione.
Alla luce delle considerazioni suesposte, il Consiglio federale osserva che le richieste della presente mozione comportano una diminuzione dei premi incassati ma non si tradurrebbero per forza in una riduzione sensibile dei costi, costituiscono una chiara violazione del principio di solidarietà o possono già essere attuate in base al diritto vigente.