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23.3870 · Interpellanza · 2023-06-15

Dipartimento dell'economia, della formazione e della ricerca

Liquidato

Wortlaut

In occasione della Conferenza ministeriale dell’OCSE tenutasi l’8 giugno a Parigi, alla quale ha preso parte anche la Svizzera, l’OCSE ha approvato un aggiornamento delle sue Linee guida destinate alle imprese multinazionali. La revisione ha permesso di inserire alcuni chiarimenti sulla due diligence elaborati all’interno di diverse guide dopo l’ultima revisione del 2011.

1. Nelle Raccomandazioni del 2021 sul ruolo dei governi (OECD/LEGAL/0486), i ministri dell’OCSE invitavano gli Stati membri a predisporre un’adeguata legislazione in materia e a verificare regolarmente la presenza di eventuali lacune, in particolare per quanto riguarda l’attuazione e l’accesso ai ricorsi. Inoltre, consigliavano agli Stati di colmare tali lacune attraverso misure legislative da conformare alle nuove Linee guida. Quali misure ha previsto il Consiglio federale per attuare questa raccomandazione?

2. Le nuove Linee guida dell’OCSE rafforzano notevolmente il ruolo della due diligence anche nell’ambito del clima e della biodiversità. Come garantisce il Consiglio federale che le imprese vi si attengano? Il processo vede anche un maggior coinvolgimento dell’UFAM?

3. Con l’aggiornamento delle Linee guida dell’OCSE lo strumento della due diligence viene ora applicato esplicitamente a tutte le questioni relative al benessere animale. Come garantisce il Consiglio federale che le imprese vi si attengano? Il processo vede anche un maggior coinvolgimento dell’USAV?

4. Le nuove Linee guida chiedono di concentrarsi su tutti i lavoratori (non solo sui dipendenti). Come garantisce il Consiglio federale che le imprese vi si attengano?

5. Le nuove Linee guida attribuiscono un’alta priorità alla protezione dei difensori dei diritti umani. Quali misure sta adottando il Consiglio federale per tutelare i ricorrenti, sia tramite le ambasciate svizzere sia nell’ambito della procedura di ricorso presso il Punto di contatto nazionale (PCN)?

6. Alla luce delle Linee guida aggiornate, il Consiglio federale ha intenzione di rivedere l’ordinanza concernente l’organizzazione del Punto di contatto nazionale per le Linee guida dell’OCSE destinate alle imprese multinazionali e la sua commissione consultiva (RS 946.15)? Intende in particolare concedere al PCN una maggiore indipendenza dallo Stato? Le nuove Linee guida fanno esplicito riferimento alla possibilità per il PCN di effettuare accertamenti se il processo di mediazione non ha successo o se l’impresa rifiuta di parteciparvi. In tal senso, il PCN deve essere autorizzato a eseguire tali accertamenti?

Stellungnahme des Bundesrates

Per quanto riguarda la domanda 1: le Raccomandazioni dell’OCSE sul ruolo dei governi nella promozione di una buona governance (OECD/LEGAL/0486) mirano a rafforzare la coerenza delle politiche in questo settore, allineando così i vari provvedimenti giuridici alle nuove Linee guida dell’OCSE. Come indicato nel documento programmatico e nel piano d’azione del Consiglio federale in materia di RSI nonché nel Piano d’azione nazionale per l’attuazione dei Principi guida dell’ONU per l’economia e i diritti umani (NAP), il Consiglio federale attua una combinazione di misure giuridicamente non vincolanti (il cosiddetto «smart-mix») e, ove necessario, di disposizioni di legge complementari. In questo modo, la Confederazione assicura che le misure giuridicamente vincolanti siano allineate agli standard riconosciuti a livello internazionale per una condotta aziendale responsabile. Il 2 dicembre 2022 il Consiglio federale ha deciso anche di analizzare approfonditamente, entro la fine del 2023, gli effetti della futura «Direttiva UE sugli obblighi di diligenza delle imprese in materia di sostenibilità» sulle imprese svizzere, in vista di un’eventuale necessità d’intervento.

Per quanto riguarda le domande 2 – 4: in Svizzera, il Punto di contatto nazionale per una condotta aziendale responsabile ha adottato diverse misure per far conoscere alle imprese le nuove Linee guida dell’OCSE pubblicando, ad esempio, un comunicato stampa e diversi post sui social media in occasione dell’adozione delle Linee guida da parte dei ministri dell’OCSE. Inoltre, organizzerà un evento di informazione pubblica sulla loro attuazione, che si concentrerà in particolare sugli aspetti di due diligence rilevanti dal punto di vista ambientale (p. es. in materia di clima e biodiversità). Inoltre, il PCN si rende disponibile come organo di conciliazione extragiudiziale in caso di reclami su presunte violazioni delle Linee guida. L’Ufficio federale dell’ambiente (UFAM) e l’Ufficio federale della sicurezza alimentare e di veterinaria (USAV), così come altri uffici federali già coinvolti nel lavoro di aggiornamento delle Linee guida, parteciperanno alle misure di implementazione attraverso il PCN. Inoltre, l’OCSE sostiene i Paesi firmatari nella promozione delle nuove Linee guida sviluppando strumenti concreti di attuazione, quali apposite guide su aspetti legati al clima, e organizzando eventi internazionali al fine di sensibilizzare le imprese sul tema.

Per quanto riguarda la domanda 5: nell’ambito del Piano d’azione nazionale «Imprese e diritti umani» e dell’obbligo dello Stato di proteggere i diritti umani, la Confederazione si adopera per garantire che i difensori dei diritti umani in ambito economico siano protetti dall’arbitrio, dalle minacce e dalla violenza. Coerentemente con le «Linee guida della Svizzera sui difensori dei diritti umani» del Dipartimento federale degli affari esteri (DFAE), le rappresentanze svizzere all’estero sono sensibilizzate sul modo migliore per sostenere questi individui in situazioni di pericolo. Finora il PCN svizzero non ha avuto esperienze di minacce nei confronti dei ricorrenti; tuttavia, prende sul serio tale rischio ed esaminerà diverse misure per evitare possibili pressioni su tali individui (p. es. informazioni sulla politica di tolleranza zero nelle linee guida procedurali del PCN), allineandosi così alle Linee guida attualmente in fase di sviluppo da parte dell’OCSE.

Per quanto riguarda la domanda 6: secondo le nuove Linee guida dell’OCSE, i Paesi firmatari sono ancora liberi di scegliere la forma organizzativa del proprio PCN, purché soddisfino i criteri di efficacia stabiliti in tali Linee guida. Di conseguenza, il Consiglio federale non pianifica al momento alcun adeguamento dell’ordinanza concernente l’organizzazione del Punto di contatto nazionale per le Linee guida dell’OCSE destinate alle imprese multinazionali e la sua commissione consultiva (RS 946.15). Tuttavia, la commissione consultiva, che fornisce consulenza al PCN sulla relativa direzione strategica e in cui sono rappresentati i vari gruppi di interesse, si occuperà nella sua prossima riunione del possibile impatto delle nuove Linee guida dell’OCSE sul funzionamento del PCN. In tale contesto, valuterà anche se in futuro e in casi specifici il PCN debba prendere decisioni in merito alla violazione o al rispetto delle Linee guida da parte delle imprese.