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Come rafforzare la fiducia degli agricoltori nei fabbricanti di pesticidi e nelle autorità di omologazione?

23.3875 · Interpellanza · 2023-06-15

Dipartimento dell'interno

Liquidato

Wortlaut

La rivista specializzata "Environmental Health" ha recentemente pubblicato uno studio da cui risulta che, di fronte alle autorità di omologazione dell’UE, diversi fabbricanti di pesticidi hanno sottaciuto risultati preoccupanti emersi da indagini sui rischi dei loro prodotti. Lo studio rileva inoltre che ricerche al riguardo erano già state presentate molti anni fa all’autorità di omologazione degli Stati Uniti.

Gli agricoltori confidano nel fatto che i fabbricanti di pesticidi adottino tutte le misure necessarie per escludere o, perlomeno, ridurre al minimo i rischi per l’uomo e l’ambiente. Al tempo stesso partono dal presupposto che l’autorità di omologazione faccia tutto il possibile per garantire che i fabbricanti adempiano ai loro obblighi.

Quando tuttavia incentivi, regole, controlli e sanzioni non garantiscono in misura sufficiente che i fabbricanti assolvano i propri compiti e le autorità di omologazione svolgano il proprio lavoro, crescono i rischi per gli organismi non bersaglio e, dunque, anche per gli esseri umani. Ad aumentare sono in particolare i rischi per la salute e la reputazione degli agricoltori.

Invito pertanto il Consiglio federale a rispondere alle seguenti domande:

1. Come valuta la qualità dei risultati e le conclusioni di questo studio?

2. Concorda che gli agricoltori devono poter confidare che i fabbricanti e le autorità di omologazione svolgano scrupolosamente i rispettivi compiti?

3. È anch’esso dell’avviso che siano gli utilizzatori e specialmente gli agricoltori a correre i maggiori rischi quando fabbricanti e autorità di omologazione non rispettano i più elevati standard di qualità possibili? In caso contrario, perché no? Se sì, di quali tipi di rischio si tratta?

4. In che modo intende garantire che, in futuro, nella procedura di omologazione si tenga adeguatamente conto degli interessi degli utilizzatori e degli altri organismi non bersaglio e se ne tuteli meglio la salute?

5. Alla luce dei risultati preoccupanti dello studio citato, quali provvedimenti intende adottare a breve, medio e lungo termine?

6. A che punto è l’attuazione degli adeguamenti della procedura di omologazione svizzera raccomandati nel 2019 dalla società di consulenza KPMG? Quali saranno i prossimi passi?

Stellungnahme des Bundesrates

1. Poiché la Svizzera non ha accesso ai dossier di omologazione delle relative autorità statunitensi ed europee, non è possibile verificare i risultati dello studio. Tuttavia, "Environmental Health" è una rivista specializzata autorevole che controlla la qualità scientifica e la credibilità degli articoli prima della pubblicazione. Sarebbe inaccettabile se alle autorità di omologazione fossero state sottaciute informazioni. Questo modo di agire comprometterebbe inoltre la fiducia nel sistema di omologazione.

2.-5. A differenza della maggior parte delle altre sostanze chimiche, i prodotti fitosanitari sono soggetti a una procedura di omologazione molto approfondita. Negli ultimi decenni i requisiti sono stati costantemente adeguati alle più recenti scoperte scientifiche e allineati a quelli dell’UE. Questo implica che tutti gli attori svolgano il proprio ruolo in modo coscienzioso e che i controlli siano effettuati in modo da poter riporre fiducia nel sistema di omologazione. I documenti che i richiedenti sono tenuti a presentare devono soddisfare i requisiti e gli organismi di valutazione devono esaminarli secondo i criteri prescritti. Infine, le aziende, i distributori e gli utilizzatori devono rispettare i requisiti di manipolazione previsti dalla legge, ad esempio adottando misure di protezione personale durante l’uso del prodotto e mantenendo determinate distanze dalle acque. In questo modo si può garantire che i prodotti fitosanitari utilizzati possano fornire il loro beneficio ottimale e che non vi siano rischi inaccettabili per gli esseri umani, gli animali o l’ambiente.

Per garantire la conformità alle disposizioni, sono previsti meccanismi di controllo a vari livelli. Ad esempio, i test e le analisi per alcuni degli studi presentati con la domanda di omologazione devono essere eseguiti secondo i principi della buona prassi di laboratorio (BPL). Il rispetto di questi principi viene periodicamente verificato e, se necessario, certificato nell’ambito di un programma internazionale a cui partecipa anche la Svizzera. Gli studi condotti secondo i principi della BPL vengono esaminati dall’autorità di omologazione nell’ambito della procedura di omologazione. L’applicazione delle condizioni d’uso prescritte e la composizione dei prodotti fitosanitari sono controllate dalle autorità di esecuzione cantonali insieme agli uffici federali competenti.

Sulla base dei risultati dello studio pubblicato sulla rivista "Environmental Health", il servizio di omologazione ricorderà in modo inequivocabile ai titolari delle autorizzazioni i loro obblighi, segnatamente quello di presentare spontaneamente tutti gli studi rilevanti sui prodotti fitosanitari.

Nel caso in cui il titolare dell’autorizzazione abbia deliberatamente sottaciuto informazioni che avrebbe dovuto mettere a disposizione del servizio di omologazione conformemente all’articolo 44 dell’ordinanza sui prodotti fitosanitari (OPF; RS 916.161), l’articolo 29 OPF prevede la revoca o la corrispondente modifica dell’autorizzazione. In caso di azione intenzionale, l’articolo 173 della legge sull’agricoltura (LAgr; RS 910.1) prevede una multa fino a 40 000 franchi se è stato violato l’obbligo di informazione previsto dall’articolo 183 LAgr.

6. Gli adeguamenti organizzativi sono stati attuati il 1° gennaio 2022. Sono in corso di attuazione ulteriori misure per migliorare la collaborazione e la comunicazione nonché rafforzare la leadership strategica. Infine, nell’ambito della revisione totale dell’OPF, che sarà sottoposta a consultazione presumibilmente alla fine del 2023, l’obiettivo è di avvicinarsi ulteriormente all’UE, in particolare per quanto riguarda la procedura e le esigenze relative ai dati.

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