23.3882 · Interpellanza · 2023-06-16
Dipartimento dell'ambiente, dei trasporti, dell'energia e delle comunicazioni
Liquidato
Wortlaut
La Svizzera ha ratificato la Convenzione quadro del Consiglio d'Europa per la protezione delle minoranze nazionali, che è giuridicamente vincolante.
Le votazioni sono questioni che riguardano le minoranze nazionali perché determinano le regole di funzionamento della società svizzera. Ciò è tanto più vero quando l'opinione dominante di una delle minoranze linguistiche differisce significativamente dall'opinione dominante della comunità di lingua tedesca. In applicazione della suddetta Convenzione, è essenziale fornire al pubblico un'adeguata informazione sulle questioni riguardanti le minoranze nazionali, anche attraverso i media di carattere generale.
In pratica, la SRG di lingua tedesca non rispetta sistematicamente questo obbligo. Lo ha persino contestato nella sua presa di posizione dinanzi all'Autorità indipendente di ricorso in materia radiotelevisiva (caso b.932 in relazione alla votazione sull'AVS 21). Nella sua decisione b.932, l'Autorità ha dedicato solo mezza frase alla Convenzione, omettendo così di discutere gli obblighi che ne derivano.
Considerato che la concessione della SSR sarà rinnovata nel prossimo futuro, il Consiglio federale non dovrebbe cogliere l'occasione per iscrivere esplicitamente l'obbligo di informare i cittadini sui seguenti aspetti in occasione di votazioni?
- Presentare le differenze nelle intenzioni di voto tra la comunità di lingua tedesca e le minoranze linguistiche nei risultati dei sondaggi SSR prima delle votazioni (laddove tali differenze sono significative);
- Presentare le differenze di voto tra la comunità di lingua tedesca e le minoranze linguistiche (risultati finali) nei principali notiziari e nelle pubblicazioni informative.
Una formulazione esplicita di questo obbligo internazionale nella concessione rilasciata alla SSR chiarirebbe gli obblighi per tutte le parti.
Stellungnahme des Bundesrates
Le disposizioni della Convenzione-quadro per la protezione delle minoranze nazionali sono vincolanti per la Svizzera. La legge federale sulla radiotelevisione (art. 24 LRTV) e la concessione della SSR (art. 3 cpv. 4) impongono alla SSR di proporre offerte equivalenti e diversificate in tutte le lingue ufficiali, di tenere conto in modo adeguato del romancio e di rispettare i diritti fondamentali (art. 4 cpv. 1 LRTV). La Convenzione-quadro non prevede obblighi aggiuntivi. Sottolinea il ruolo dei media come strumento di promozione della comprensione interculturale (art. 6 par. 1 della Convenzione). Vista l'attuale situazione legale, la richiesta è da considerarsi già soddisfatta.
Disposizioni come quelle proposte dall'autrice dell'interpellanza interferirebbero eccessivamente con l'indipendenza dallo Stato e l'autonomia nella concezione dei programmi garantite dalla Costituzione (art. 93 cpv. 3 Cost.), ragione per cui il Consiglio federale le respinge.