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23.3884 · Interpellanza · 2023-06-16

Dipartimento di giustizia e polizia

Liquidato

Wortlaut

L’8 giugno ad Annecy, in Francia, un uomo ha seminato il terrore in un parco in riva al lago, ferendo con un’arma bianca sei persone, di cui quattro bambini in tenera età, prima di essere fermato dalla polizia. Nel corso dell’indagine, si è appreso che si trattava di un rifugiato siriano probabilmente affetto da problemi psichici.

Le persone provenienti da zone di guerra o regioni di crisi spesso soffrono di traumi o di stress post-traumatico, provocati da quanto vissuto nel loro percorso migratorio o nel loro Paese d’origine, che possono portare a comportamenti violenti.

La Svizzera fa attualmente fronte a un afflusso di richiedenti l’asilo provenienti da queste regioni. Il nostro Paese non è quindi al riparo da drammi come quello di Annecy. È indispensabile poter individuare le persone che rappresentano un potenziale rischio per la popolazione. A titolo preventivo, dobbiamo poter rilevare i segnali premonitori e queste persone vulnerabili devono beneficiare di un sostegno adeguato.

Prego il Consiglio federale di rispondere alle domande seguenti.

1. In che modo i richiedenti l’asilo o le persone ammesse temporaneamente sono valutati psichicamente al loro arrivo?

2. Come sono assistiti?

3. Quali sono i provvedimenti adottati e gli esami psichici disposti?

4. Che fare se la persona affetta da problemi psichici si rifiuta di sottoporsi ai suddetti esami?

5. Come si può proteggere in altro modo la popolazione da atti di violenza come quelli commessi ad Annecy?

Stellungnahme des Bundesrates

1.-3. Entro tre giorni dal loro arrivo in un centro federale d’asilo (CFA), i richiedenti ricevono un’informazione medica in diverse lingue, in presenza di un membro del personale infermieristico, che spiega loro tra l’altro come accedere alle cure sanitarie e a chi rivolgersi ad esempio in caso di problemi psichici. Segue una prima consultazione medica, facoltativa, che permette di stilare una prima anamnesi del loro stato di salute somatico e psichico (non si tratta tuttavia di uno strumento diagnostico standardizzato per le malattie psichiche). Se necessario, i richiedenti l’asilo sono indirizzati a un medico del centro, che all’occorrenza li orienta verso un trattamento specializzato. Di fatto, tuttavia, il fabbisogno di terapie psichiatriche e psicologiche non può essere adeguatamente coperto a causa della penuria di specialisti in questo settore. In alternativa possono essere utilizzati approcci psicoeducativi per stabilizzare lo stato di salute psichica degli interessati. A tal fine, la Segreteria di Stato della migrazione ha concluso accordi con diverse istituzioni per approntare un’offerta di consultazioni ambulatoriali e interventi di gruppo a bassa soglia nei CFA. Il personale del centro indirizza le persone in pericolo acuto direttamente al pronto soccorso.

4. In linea di massima, le persone con malattie psichiche hanno il diritto di non farsi esaminare e curare (art. 10 della Costituzione federale, Cost.; RS 101), tranne nel caso in cui costituiscono un pericolo per sé stesse o per gli altri. In tal caso, il medico curante o la competente autorità di protezione dei minori e degli adulti (APMA) può ordinare un ricovero a scopo di assistenza, tuttavia soltanto se non sono disponibili possibilità di trattamento o assistenza alternative (art. 426 cpv. 1 del Codice civile; RS 210). La collaborazione tra il CFA e le APMA, o il corpo medico, in vista di un ricovero a scopo di assistenza è consolidata, anche se le APMA non reagiscono sempre tempestivamente alle segnalazioni dei CFA di esposizione a pericolo.

5. Il coordinamento tra le autorità competenti per la sicurezza del Paese e la protezione della popolazione è decisivo.

Secondo le conclusioni del Servizio delle attività informative dalla Confederazione (SIC), le persone che soffrono di problemi psichici sono particolarmente a rischio di radicalizzarsi e commettere atti violenti (cfr. La sicurezza della Svizzera 2023, Rapporto sulla situazione del SIC, pag. 11, 37, 41, 43.). Se un caso presenta un legame con il terrorismo, i Cantoni e i Comuni, o il SIC, possono chiedere a fedpol di pronunciare misure atte a prevenire attività terroristiche (cosiddette misure MPT) conformemente alla legge federale sulle misure per la salvaguardia della sicurezza interna (LMSI; RS 120). La legge federale sugli stranieri e la loro integrazione (LStrI; RS 142.20) permette inoltre a fedpol di ordinare espulsioni e/o divieti d’entrata nei confronti di stranieri per salvaguardare la sicurezza interna o esterna della Svizzera (art. 67 cpv. 4 e 68 LStrI). Non appena è segnalato loro un caso, le competenti autorità di perseguimento penale esaminano senza indugio se sussistono indizi per l’avvio di un’indagine di polizia o sufficienti sospetti di reato per avviare un procedimento penale per violazione delle disposizioni antiterrorismo. Nel quadro della Rete integrata Svizzera per la sicurezza (RSS), è stato inoltre allestito un secondo piano d’azione nazionale per prevenire e combattere la radicalizzazione e l’estremismo violento 2023-2027. Questo piano permette di sostenere i Cantoni, i Comuni, le città, gli istituti formativi e le organizzazioni della società civile che sviluppano progetti di prevenzione e lotta contro la radicalizzazione. In virtù dell’ordinanza contro la radicalizzazione e l’estremismo violento (RS 311.039.5), fedpol sostiene ogni anno, tramite aiuti finanziari, numerosi progetti in questo settore.