23.3899 · Mozione · 2023-06-16
Dipartimento dell'economia, della formazione e della ricerca
Liquidato
Wortlaut
Il Consiglio federale è incaricato di adeguare la legge Covid-19 e le ordinanze Covid-19 sui casi di rigore in modo che le limitazioni d’impiego previste per le imprese che hanno percepito indennità per i casi di rigore nel quadro dei provvedimenti Covid-19 si applichino unicamente per contrastare gli abusi. Una limitazione d’impiego è violata soltanto in caso di intento di abuso.
Begründung
Gli articoli 12 capoverso 1ter della legge Covid-19 e 6 dell’ordinanza Covid-19 sui casi di rigore disciplinano la limitazione d’impiego per le imprese che percepiscono indennità per i casi di rigore. Secondo questi articoli, le imprese non possono distribuire dividendi o tantièmes o restituire apporti di capitale nell’esercizio in cui è accordato il provvedimento per un caso di rigore e nei tre anni successivi. In virtù di questa base legale, in alcuni Cantoni decine di imprese ricevono domande di rimborso anche se non vi sono abusi. Ciò riguarda in particolare le imprese individuali. Le limitazioni d’impiego sono state riprese dalla legge sulle fideiussioni solidali Covid-19, nell’ambito della quale hanno lo scopo di esercitare una pressione sui rimborsi e prevenire gli abusi. La pressione sui rimborsi è per definizione esclusa nel caso delle indennità a fondo perso, per cui bisogna presumere che le limitazioni d’impiego previste siano state decise per contrastare gli abusi. Un’eventuale violazione di tali limitazioni deve quindi essere valutata caso per caso. Non sono considerati abusi segnatamente i seguenti casi:
– abbandono, liquidazione o vendita di un’attività per i seguenti motivi: età, salute, decesso, mancato rinnovo o risoluzione di un contratto d’affitto, esigenze aziendali;
– distribuzioni dovute a obblighi legali di sostegno;
– riduzione oggettivamente giustificata della sostanza commerciale.
Per evitare domande di rimborso arbitrarie, la Confederazione deve informare quanto prima i Cantoni sulle fattispecie in cui può essere richiesta la restituzione delle indennità per i casi di rigore tenendo conto delle precisazioni menzionate.
Antrag des Bundesrates
Respingere
Stellungnahme des Bundesrates
All’articolo 12 capoverso 1ter della legge COVID-19 (RU 2020 3835; 2020 5821; 2021 153) il Parlamento ha stabilito che nell’esercizio in cui è accordato il provvedimento per un caso di rigore o nei tre anni successivi le imprese beneficiarie non possono distribuire dividendi o tantièmes o deciderne la distribuzione e non possono restituire apporti di capitale o deciderne la restituzione.
Le ordinanze sui casi di rigore non escludono la cessazione di attività. La cessazione non deve per contro generare un utile o un dividendo di liquidazione, poiché ciò equivale a una distribuzione di utili e comporta una restituzione dell’aiuto in misura corrispondente all’importo ricevuto.
A titolo sussidiario si applica la legge sui sussidi (LSu; RS 616.1), in base alla quale, in caso di sottrazione allo scopo, l’aiuto finanziario deve essere chiesto in restituzione (art. 29). Con gli aiuti per i casi di rigore il Parlamento intendeva mantenere le strutture e garantire la continuità delle imprese in un periodo di forte calo dei fatturati causato dalla pandemia. L’impresa beneficiaria dovrebbe perciò poter contare su tale aiuto finanziario nell’esercizio in cui è accordato o nei tre anni successivi.
Se prima di tale scadenza viene realizzato un utile o un dividendo di liquidazione imponibile, l’aiuto non viene utilizzato in modo conforme al suo scopo. Ciò non costituisce un abuso, ma comporta una restituzione, poiché l’aiuto per i casi di rigore era vincolato alla condizione sopra esposta.
Se, in caso di acquisizione o cessazione dell’attività di un’azienda, l’aiuto per i casi di rigore viene rimborsato al Cantone, la limitazione d’impiego dei fondi decade.
Se non si procedesse alla restituzione, la stragrande maggioranza dei beneficiari di aiuti per i casi di rigore, che ha utilizzato gli aiuti conformemente allo scopo (mantenimento dell’impresa), sarebbe penalizzata.
Dato che la LSu è applicabile a titolo sussidiario, non esistono lacune a livello legislativo, nemmeno se il titolare di un’impresa individuale è incapace al lavoro in modo duraturo, raggiunge l’età AVS o muore. Spetta ai Cantoni esaminare se, in questi tre casi, vi sia una deroga in virtù dell’articolo 29 capoverso 1 secondo periodo LSu che consenta di ridurre l’importo della restituzione; i Cantoni tengono tuttavia conto del fatto che gli aiuti per i casi di rigore non possono essere impiegati per scopi diversi da quelli previsti (afflusso degli utili nel patrimonio privato).