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23.3903 · Interpellanza · 2023-06-16

Dipartimento della difesa, della protezione della popolazione e dello sport

Liquidato

Wortlaut

1. È corretto che il diritto vigente non permette di impiegare il Servizio delle attività informative della Confederazione (SIC), in collaborazione con fedpol, nella lotta contro la criminalità organizzata?

2. Il Consiglio federale ritiene opportuno di completare la legislazione per ampliare di conseguenza i compiti del SIC?

Begründung

Per determinati aspetti, le organizzazioni criminali rappresentano una forma di concorrenza per le strutture statali e di conseguenza una minaccia la cui natura va oltre le forme che si potrebbero definire "classiche" della criminalità organizzata. Si pone quindi la questione se la lotta contro tali organizzazioni debba essere di competenza esclusiva della polizia, come pare essere il caso oggi, o se si debbano creare le basi legali necessarie per l'impiego del nostro Servizio delle attività informative in aggiunta e in collaborazione con la polizia federale.

Stellungnahme des Bundesrates

1. È effettivamente corretto che le basi legali attuali non consentono al Servizio delle attività informative della Confederazione (SIC) di ricercare ed elaborare informazioni sulla criminalità organizzata in Svizzera. I compiti del SIC sono definiti all’interno dell’articolo 6 della legge federale sulle attività informative (LAIn; RS 121). Attraverso la ricerca e l’elaborazione delle informazioni, il SIC individua e previene le minacce derivanti dal terrorismo, dallo spionaggio, dalla proliferazione NBC, dagli attacchi alle infrastrutture critiche e dall’estremismo violento. Il SIC può inoltre ricercare ed elaborare informazioni per individuare, osservare e valutare eventi all’estero rilevanti per la politica di sicurezza, per garantire la capacità di agire della Svizzera e, infine, su incarico esplicito del Consiglio federale, per tutelare altri interessi nazionali importanti.

2. Il Consiglio federale non intende completare la legislazione per ampliare i compiti del SIC al settore della criminalità organizzata. I relativi compiti sono di competenza dell’Ufficio federale di polizia (fedpol). La lotta contro la criminalità organizzata viene gestita da fedpol secondo la legge federale sugli Uffici centrali di polizia giudiziaria della Confederazione e i centri comuni di cooperazione di polizia e doganale con altri Stati (RS 360), ma anche secondo il Codice di diritto processuale penale svizzero (RS 312.0). Per lottare contro la criminalità organizzata, fedpol dispone inoltre di misure preventive conformemente alla legge federale sugli stranieri e la loro integrazione (LStrl; RS 142.20) (p. es. i divieti d’entrata [art. 67 cpv. 4 LStrl] e le espulsioni [art. 68 LStrl]).

Il SIC ha un dovere di informare secondo l’articolo 6 capoverso 3 LAIn, per cui in virtù della legge ha già la possibilità di mettere a disposizione di fedpol le informazioni ottenute nell’ambito dei suoi compiti ordinari che possono essere utilizzate per un perseguimento penale, per la prevenzione di reati gravi o per il mantenimento dell’ordine pubblico.