23.3962 · Postulato · 2023-06-27
Dipartimento dell'interno
Il rapporto sullo stato di attuazione dell'intervento è disponibile
Wortlaut
Il Consiglio federale è incaricato di esaminare l'introduzione di un congedo pagato in caso di aborto spontaneo o infante nato morto prima della 23a settimana di gravidanza e di elaborare un rapporto in merito. Il rapporto deve contenere in particolare i seguenti elementi:
- un punto della situazione dei diritti conformemente alla legislazione in vigore;
- un'analisi dei casi interessati e delle possibili ripercussioni finanziarie;
- un confronto tra le soluzioni adottate in altri Paesi.
Begründung
Nel suo parere sull'interpellanza 19.4302 il Consiglio federale ha riconosciuto una certa necessità di intervenire: un aborto spontaneo o un infante nato morto prima della 23a settimana di gravidanza sono eventi particolarmente dolorosi di cui il diritto vigente non tiene conto in maniera soddisfacente. Con il presente postulato la Commissione incarica il Consiglio federale di esaminare l'opportunità di introdurre un congedo pagato in caso di aborto spontaneo o infante nato morto prima della 23a settimana di gravidanza. Occorre inoltre determinare se sia possibile tenere conto in miglior modo delle conseguenze psicologiche e mediche di una simile perdita.
Antrag des Bundesrates
Accogliere
Stellungnahme des Bundesrates
Come già sottolineato dal Consiglio federale nella sua risposta all’interpellanza Reynard 19.4302 "Che diritto è accordato alle donne che subiscono un aborto spontaneo o il cui figlio nasce morto?", il congedo di maternità inizia il giorno del parto se il neonato è in grado di vivere o, qualora sia nato morto, se la gravidanza è durata almeno 23 settimane (art. 23 dell’ordinanza sulle indennità di perdita di guadagno; RS 834.11). La soglia di 23 settimane complete di gravidanza definisce un limite a partire dal quale, dal punto di vista medico, le probabilità di sopravvivenza del bambino sono realistiche.
Un aborto spontaneo o il parto di un feto morto prima della 23a settimana di gravidanza comportano un impedimento al lavoro conferente diritto al versamento del salario in virtù dell’articolo 324a capoverso 1 del Codice delle obbligazioni (CO; RS 220). La maggior parte delle assicurazioni d’indennità giornaliera in caso di malattia prevede il diritto al versamento dell’80 per cento del salario durante 720 o 730 giorni su un lasso di tempo di 900 giorni. L’articolo 324a capoverso 2 CO contempla una limitazione alla durata annua del diritto al salario: il periodo di versamento obbligatorio è di tre settimane nel primo anno di servizio ed è poi stabilito dal giudice per un tempo adeguatamente più lungo in funzione della durata del rapporto di lavoro e delle circostanze particolari. Pertanto, se la durata prevista nell’anno in questione è già stata utilizzata per altri impedimenti, in linea di massima la lavoratrice non potrà beneficiare di tale diritto, a meno che non disponga di una copertura più ampia nel quadro di un’assicurazione per perdita di guadagno.
Il Consiglio federale è consapevole che un aborto spontaneo o il parto di un feto morto prima della 23a settimana sono eventi particolarmente dolorosi. Considerando che solo un esame approfondito permetterebbe di determinare se le loro conseguenze andrebbero prese meglio in considerazione e richiederebbero un adeguamento del quadro normativo vigente, ritiene appropriato realizzare uno studio dettagliato al riguardo.