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23.3964 · Mozione · 2023-07-04

Dipartimento dell'interno

Liquidato

Wortlaut

Il Consiglio federale è incaricato di modificare le basi legali in modo tale che il congedo di maternità delle donne che vivono una gravidanza plurima sia prolungato, così da tener conto degli oneri più importanti cui sono confrontate, conformemente alle raccomandazioni dell'OIL. Occorre anche prevedere il prolungamento del congedo di paternità.

Una minoranza della Commissione (de Courten, Aeschi Thomas, Buffat, Dobler, Glarner, Grin, Herzog Verena, Nantermod, Sauter, Schläpfer, Silberschmidt) propone di respingere la mozione.

Begründung

In questi ultimi anni le gravidanze plurime sono aumentate sensibilmente. Nel corso degli ultimi trent'anni il loro numero è raddoppiato. Le gravidanze gemellari recano spesso con sé complicanze legate al parto quasi sempre prematuro. Le conseguenze di queste complicanze possono protrarsi fino all'età adulta.

La Convenzione (n. 183) dell'Organizzazione Internazionale del Lavoro sulla protezione della maternità, adottata nel 2000 e ratificata dalla Svizzera nel 2014, prevede un congedo di maternità della durata di 14 settimane. Alcune raccomandazioni supplementari, adottate in quella stessa data dalla Conferenza generale dell'OIL, indicano in particolare quanto segue:

(1) I Membri dovrebbero fare ogni sforzo per portare la durata del congedo per maternità di cui all'articolo 4 della Convenzione ad almeno diciotto settimane.

(2) In caso di nascite multiple, dovrebbe essere prevista la proroga del congedo per maternità.

(3) Per quanto possibile, dovrebbero essere adottate misure affinché la donna possa esercitare liberamente la propria scelta circa il momento in cui intende beneficiare della parte non obbligatoria del suo congedo di maternità, prima o dopo il parto.

A tutt'oggi la Svizzera continua a concedere il congedo di maternità per la sua durata minima prevista dalla Convenzione e non applica alcuna delle raccomandazioni supplementari, e questo benché la salute delle madri e dei neonati, nonché la parità, siano principi fondamentali che la Svizzera difende.

Proponiamo di correggere il pregiudizio che subiscono le donne che vivono una gravidanza plurima. Attualmente la legge garantisce loro soltanto 14 settimane di congedo di maternità: queste gravidanze, e i parti che ne conseguono, sono però spesso più difficili, senza calcolare che dopo la nascita dei figli il lavoro risulta moltiplicato.

Dato che la cura dei neonati spetta evidentemente a entrambi i genitori, si dovrà pure prevedere una proroga del congedo di paternità.

Antrag des Bundesrates

Respingere

Stellungnahme des Bundesrates

Il Consiglio federale è cosciente del fatto che una gravidanza plurima è spesso più logorante e soggetta a rischio rispetto a una gravidanza singola. Effettivamente, una delle conseguenze più frequenti è il parto prematuro, con il rischio di una degenza ospedaliera del neonato per un periodo prolungato. Questo caso è tuttavia già coperto. Infatti, dal 1° luglio 2021, il congedo di maternità può essere prolungato di otto settimane al massimo in caso di degenza ospedaliera del neonato.

Il Consiglio federale ritiene dunque che prolungare i congedi di maternità e di paternità in caso di parto plurimo non sia opportuno e possa addirittura creare differenze di trattamento non giustificate rispetto ad altre situazioni in cui i primi mesi di vita del bambino possono essere più logoranti. È in particolare il caso dei neonati con infermità congenite o dei parti con complicazioni dovute allo stato di salute della madre o del figlio. Inoltre, sebbene sia aumentato, il numero di parti plurimi rappresenta soltanto l’1,6 per cento di tutte le nascite, compresi i casi di bambini nati morti. Il Consiglio federale è del parere che non sia necessario disciplinare ciascun caso particolare, tanto più che nel quadro del partenariato sociale o con il proprio datore di lavoro si possono concordare soluzioni più generose.

L’Esecutivo tiene inoltre a sottolineare che nell’ambito del regime delle indennità di perdita di guadagno sono state introdotte negli ultimi anni o sono attualmente in fase d’introduzione varie prestazioni e che il tasso di contribuzione ha raggiunto il suo limite massimo. Le prestazioni già introdotte sono le indennità in caso di paternità, il 1° gennaio 2021, l’indennità di assistenza, il 1° luglio 2021, e l’indennità di adozione il 1° gennaio 2023. La modifica della legge volta a prolungare il congedo di maternità e di paternità in caso di decesso dell’altro genitore (Iv. Pa. 15.434 Kessler "Congedo maternità per padri superstiti") è stata adottata in votazione finale il 17 marzo 2023 e verrà messa in vigore probabilmente con effetto dal 1° gennaio 2024. Inoltre, è in fase di elaborazione una revisione parziale della LIPG per rispondere a una serie di interventi parlamentari (Mo. Maury Pasquier 19.4270 "Assegni per l’azienda in caso di maternità per le lavoratrici indipendenti"; Mo. Herzog Eva 22.4019 "IPG. Importi giornalieri massimi uguali per il servizio militare e la maternità"; Mo. Müller Damian 22.3608 "Indennità di assistenza. Garantire l’assistenza ai figli con gravi problemi di salute in ospedale e colmare una lacuna nell’esecuzione"; Mo. Gysin Greta 21.3734 "Congedo paternità anche in caso di morte del nascituro"; Mo. CSSS-S 23.3015 "Considerare adeguatamente una degenza ospedaliera prolungata della madre subito dopo il parto nell’ambito del congedo e dell’indennità di maternità"). Bisogna dunque considerare le nuove prestazioni concesse, per le quali in linea di principio sarà necessario un aumento del tasso di contribuzione.

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