23.3982 · Interpellanza · 2023-09-12
Dipartimento di giustizia e polizia
Liquidato
Wortlaut
Ratificata dalla Svizzera, la Convenzione dell’ONU sui diritti del fanciullo è entrata in vigore per il nostro Paese il 26 marzo 1997. Nel plenum del Consiglio degli Stati, i portavoce di maggioranza e di minoranza avevano indicato che sarebbe stata attuata scrupolosamente. Il 26 luglio 2017 è entrato in vigore in Svizzera anche il terzo protocollo facoltativo alla Convenzione; un giovane che ritiene che uno Stato parte (p. es. la Svizzera) abbia violato i diritti conferitigli dalla Convenzione può chiedere al Comitato per i diritti del fanciullo (Comitato) di pronunciarsi in merito a tali violazioni.
Come giustifica il Consiglio federale che il Manuale «Asilo e ritorno» della Segreteria di Stato della migrazione (SEM) non prescriva ancora l’audizione di tutti i richiedenti l’asilo minorenni in grado di essere ascoltati?
È disposto a far esaminare sul piano scientifico se la SEM, il Tribunale amministrativo federale e il Tribunale federale rispettano il diritto di essere ascoltato (art. 12 Convenzione) e il divieto di discriminazione (art. 2 Convenzione) nella procedura d’asilo?
Qual è la sua posizione riguardo a una ripresa dei quattro principi centrali della Convenzione (secondo l’interpretazione da parte del Comitato) nella legge sull’asilo, nella legge sugli stranieri e la loro integrazione nonché nella legge sulla procedura amministrativa?
È disposto a far esaminare in uno studio scientifico quali altre leggi necessitano (obbligatoriamente o secondo il parere del Comitato) di una revisione (diritto in materia di protezione dei minori, legge sulla cittadinanza, ecc.) o devono essere elaborate ex novo (legge quadro sull’aiuto sociale, comprendente anche il soccorso d’emergenza) per garantire la reale efficacia della Convenzione?
Begründung
Il Comitato dell’ONU per i diritti del fanciullo si è finora pronunciato in merito a tre comunicazioni individuali presentate da minori, constatando violazioni dei diritti umani da parte della Svizzera. Nei tre casi in questione, la Svizzera non ha rispettato il diritto del minore di essere ascoltato nella procedura d’asilo, la preminenza del bene del minore nonché altre disposizioni quali gli articoli 24 (diritto di godere del miglior stato di salute possibile) e 37 (divieto della tortura e di altri trattamenti inumani o degradanti) della Convenzione. Dinanzi alle violazioni dei diritti umani constatate dal Comitato, la Svizzera deve agire perché non si ripetano in futuro. Inoltre, i minorenni accompagnati sono generalmente ascoltati soltanto a partire dai 14 anni, e gli interessi dei genitori e dei figli, sebbene categoricamente diversi, sono erroneamente equiparati.
Stellungnahme des Bundesrates
1. La SEM tiene conto delle critiche del Comitato per i diritti del fanciullo (CRC). Ha adeguato la sua prassi riguardo all’audizione dei minori, in particolare successivamente alla prima decisione di merito del Comitato (comunicazione CRC n. 56/2018 - E.A., U.A. e V.A. contro la Svizzera del 28 settembre 2020). Ha inoltre sensibilizzato i rappresentanti legali attivi nei centri federali d’asilo e ha istruito i suoi collaboratori che decidono sulle domande d’asilo presentate da minorenni. Il manuale «Asilo e ritorno» presenta in diversi articoli i principi da seguire in materia di audizione dei richiedenti l’asilo minorenni. Un’audizione sistematica è prevista per i richiedenti minorenni non accompagnati, anche se la loro capacità di discernimento è limitata. Per quanto riguarda l’audizione sui motivi d’asilo, si distingue tra i minori accompagnati che hanno già compiuto 14 anni e gli altri. I primi sono anch’essi sentiti sistematicamente. Per contro, come già indicato in risposta al postulato 20.4421 Samira Marti «Bene del figlio nel diritto d'asilo e degli stranieri», la SEM esamina di caso in caso la necessità di un’audizione orale personale per minori accompagnati con meno di 14 anni. Questa prassi si fonda sulla Convenzione sui diritti del fanciullo (qui di seguito Convenzione; RS 0.107, cfr. art. 12 par. 2), che ammette la possibilità per il minore di essere ascoltato tramite un rappresentante o un organo appropriato, nonché sulla giurisprudenza del Tribunale federale (DTF 124 III 90). Tiene pure conto delle critiche del CRC e consente di riunire tutti gli elementi necessari alla valutazione dell’interesse superiore del minore al momento della pronuncia della decisione.2. Nel quadro del postulato 20.4421, il Consiglio federale è incaricato di illustrare in un rapporto in che misura il bene del figlio è garantito nel diritto in materia d'asilo e di stranieri e se occorre un intervento. Per attuare questo postulato è stato commissionato uno studio esaustivo, i cui risultati saranno disponibili a fine 2024. Vertendo anzitutto sulla garanzia dell’interesse superiore del minore, lo studio tratterà anche il diritto di partecipazione (art. 12 Convenzione) e il divieto di discriminazione (art. 2 Convenzione). Non sono pertanto necessari accertamenti supplementari.3. La protezione dei bambini e degli adolescenti è garantita in maniera esaustiva nell’articolo 11 della Costituzione federale (RS 101). Per tenere conto della situazione speciale dei minori, i diritti e principi fondamentali enunciati nella Convenzione (diritto all’uguaglianza, al rispetto dell’interesse preminente del minore, diritto alla vita e allo sviluppo nonché diritto di essere ascoltato e di partecipazione) sono già considerati nella vigente legislazione in materia di stranieri e asilo nonché nella procedura amministrativa della Confederazione. Non è dunque necessario menzionare esplicitamente i quattro principi fondamentali nelle leggi in questione. 4. Oltre al rapporto citato al punto 2, un altro rapporto del Consiglio federale del 19 dicembre 2018 su misure volte a colmare le lacune nell’attuazione della Convenzione sui diritti del fanciullo ha permesso di esaminare a fondo la necessità di provvedimenti per applicare le raccomandazioni formulate dal CRC all’attenzione della Svizzera. Anche le raccomandazioni formulate nelle osservazioni finali del CRC (CRC/C/CHE/CO/5-6) propongono soltanto singole modifiche legali e sottolineano l’importanza di un’attuazione rigorosa delle disposizioni legali in vigore e di altre misure. Non è dunque necessario uno studio supplementare. La Svizzera è sottoposta all’esame periodico del CRC, a cui fa regolarmente rapporto. L’ultimo rapporto nazionale è stato consegnato a fine 2020 (CRC/C/CHE/5-6).