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Responsabilità politica e analisi degli abusi sessuali all'interno della Chiesa cattolica

23.4002 · Interpellanza · 2023-09-14

Dipartimento di giustizia e polizia

Liquidato

Wortlaut

Lo studio pubblicato dall’Università di Zurigo sul tema degli abusi sessuali all’interno della Chiesa cattolica ha suscitato forti emozioni in Svizzera. È lodevole che la Chiesa cattolica sia disposta ad analizzare questo buio capitolo della sua storia. Il celibato può essere parte del problema, ma non basta a spiegare il fenomeno: gli abusi nei confronti di bambini e adolescenti sono stati e sono tuttora commessi anche al di fuori della Chiesa cattolica. Sono chiamate in causa in particolare le cerchie tradizionalmente legate in maniera stretta alla Chiesa cattolica. Proprio (ma non solo) loro dovrebbero essere interessate a un’analisi. In occasione del Digiuno federale del 17 settembre 2023 (festeggiato dal 1848) i responsabili della Chiesa e della politica si pongono domande importanti.

Prego il Consiglio federale di esaminare le tematiche seguenti e di fornire una risposta:
1. Nel periodo in questione, quali erano le basi legali applicabili agli abusi sessuali nei confronti di bambini e adolescenti?
2. È stato esaminato quanti casi di abusi sessuali nella Chiesa cattolica sono stati riportati a membri di autorità regionali, e quali provvedimenti essi hanno adottato per combattere gli abusi?
3. In Svizzera è possibile individuare una tendenza a una maggiore o minore percentuale di abusi denunciati a seconda della maggioranza politica dell’epoca?
4. Il Consiglio federale è disposto a fornire sostegno anche per l’analisi sul piano politico?

Begründung

Vengono alla luce sempre più casi di abusi sessuali in passato «insabbiati» non soltanto da responsabili della Chiesa, ma anche da responsabili politici comunali, che hanno dissimulato gli errori della Chiesa. La responsabilità di analizzare questi abusi non incombe solo alla Chiesa, ma anche alla politica. La presente interpellanza costituisce un primo passo.

Stellungnahme des Bundesrates

1. Nel periodo esaminato nello studio menzionato, ossia tra il 1950 e il 2022, il diritto penale sessuale è per lungo tempo rimasto invariato. Il 1° ottobre 1992 è tuttavia entrata in vigore una revisione totale del diritto penale sessuale (RU 1992 1670) che ha posto l’accento sui beni giuridici protetti rinunciando a punire comportamenti soltanto perché contrari alla morale. Due beni giuridici sono al centro del nuovo diritto penale sessuale: l’autodeterminazione sessuale e lo sviluppo sessuale indisturbato dei minorenni. In sostanza, il diritto penale sessuale del 1992 è tuttora vigente. La nuova revisione approvata il 16 giugno 2023 dal Parlamento, non ancora entrata in vigore, non modifica fondamentalmente quanto deciso all’epoca. Le disposizioni del Codice penale (CP; RS 311.0) concernenti gli abusi commessi su bambini e adolescenti vigenti prima del 1° ottobre 1992 avevano un tenore sostanzialmente simile a quello attuale. La modifica del 1992 ha tuttavia abrogato le fattispecie degli atti di libidine contro natura (art. 194 vCP) e della seduzione (art. 196 vCP). Nel caso degli atti di libidine su fanciulli (art. 191 vCP) e degli atti di libidine su minori d’oltre sedici anni (art. 192 vCP) le comminatorie di pena non dipendono più dalla gravità degli atti sessuali commessi e le fattispecie qualificate sono state abrogate, se il minore era uno studente, un apprendista, un domestico, un nipote, un figlio adottivo o un figliastro dell’autore, oppure se era stato collocato presso l’autore o posto sotto la sua tutela.Occorre inoltre tenere conto di quattro revisioni del diritto in materia di prescrizione intervenute tra il 1992 e il 2013. Dopo essere stato dapprima ridotto, il termine di prescrizione per reati sessuali su minori è stato in seguito aumentato a tre riprese. Dal 2013 l’articolo 97 capoverso 2 CP (decorrenza) è applicabile in caso di reati sessuali su minori di 16 anni e l’articolo 101 capoverso 1 lettera e e capoverso 3 ultimo periodo CP (imprescrittibilità) in caso di reati sessuali su minori di 12 anni.2.-4. Il Consiglio federale è profondamente toccato da quanto accaduto all’interno della Chiesa cattolica. Parte dal presupposto che tutte le autorità cantonale inclusi i ministeri pubblici svolgano i loro compiti. In virtù della ripartizione delle competenze sancita nell’articolo 72 della Costituzione federale (Cost.; RS 101), il disciplinamento dei rapporti tra Chiesa e Stato compete ai Cantoni. Questo vale sia per i casi illustrati nello studio sia per la loro analisi.

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