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23.4003 · Mozione · 2023-09-14

Dipartimento dell'interno

Liquidato

Wortlaut

Il Consiglio federale è invitato a sottoporre all’Assemblea federale una proposta che permetta a ospedali e assicuratori di concordare tariffe volontarie basate sulla qualità.

Begründung

Un’elevata qualità degli interventi ospedalieri contribuisce a ridurre il tasso di complicazioni, a raggiungere gli obiettivi terapeutici, a consentire una rapida guarigione e, di conseguenza, a limitare i costi successivi alla dimissione dall’ospedale. Gli ospedali che investono nella qualità godono di buona reputazione e hanno quindi un vantaggio concorrenziale. Questo vantaggio non è tuttavia sufficiente a compensare i costi delle misure a favore della qualità.
Inoltre, gran parte dei risparmi generati sono realizzati al di fuori dell’ospedale. Per questi motivi, gli attuali incentivi finanziari a investire nella qualità sono sostanzialmente insufficienti.
Secondo una decisione del Tribunale amministrativo federale (C2283/2013), le tariffe nell’ambito della LAMal non possono prevedere supplementi o deduzioni in funzione della qualità. La sentenza è motivata con il fatto che tutte le istituzioni che figurano in un elenco ospedaliero soddisfano standard minimi di qualità. Nonostante questi standard siano per lo più rispettati, la rilevazione di indicatori medici della qualità, per esempio quello effettuato dall’associazione ANQ, evidenzia talvolta grandi differenze tra gli ospedali, anche quando si tiene conto della gravità dei casi trattati.
La presente mozione intende consentire l’applicazione di tariffe ospedaliere basate sulla qualità. Permettendo agli ospedali di partecipare alla realizzazione di risparmi, si creeranno incentivi ad aumentare la qualità. Le tariffe basate sulla qualità sono applicate già da tempo in altri Paesi in diversi ambiti dell’assistenza medica. Pertanto, non devono essere create da zero, ma possono essere introdotte in Svizzera con i necessari adeguamenti. I partner tariffali dovrebbero stabilire gli indicatori della qualità (p. es. per ogni reparto ospedaliero o ogni quadro clinico) e strutturare congiuntamente supplementi o deduzioni. Queste tariffe dovrebbero essere concordate su base volontaria ed essere applicate solamente laddove i partner tariffali lo ritengono opportuno. I miglioramenti in termini di qualità devono essere definiti dai partner tariffali in collaborazione con le organizzazioni mediche.

Antrag des Bundesrates

Respingere

Stellungnahme des Bundesrates

In occasione della revisione della legge federale sull’assicurazione malattie (LAMal; RS 832.10) nel settore del finanziamento ospedaliero, decisa nel 2007, il sistema tariffale è passato dal finanziamento per stabilimento al finanziamento delle prestazioni, al fine di rafforzare gli incentivi al contenimento dei costi. Le tariffe devono fare riferimento agli ospedali che forniscono la prestazione tariffata assicurata obbligatoriamente, nella qualità necessaria, in modo efficiente e vantaggioso. La qualità necessaria rappresenta attualmente il prerequisito per il rimborso da parte dell’assicurazione obbligatoria delle cure medico-sanitarie (AOMS), ma vi sono incentivi per migliorarla nel quadro della concorrenza basata sulla qualità tra ospedali. Da un lato la concorrenza ha luogo perché, conformemente agli articoli 58b e 58d dell’ordinanza sull’assicurazione malattie (OAMal; RS 832.102), nell’ambito della pianificazione del fabbisogno, i Cantoni considerano la qualità della fornitura di prestazioni nell’assegnazione dei mandati di prestazioni agli ospedali. La concretizzazione dei requisiti qualitativi esaminati dai Cantoni avviene nelle convenzioni sulla qualità valide per tutta la Svizzera di cui all’articolo 58a LAMal, concluse tra le federazioni dei fornitori di prestazioni e degli assicurati. Nelle convenzioni sono stabilite regole sullo sviluppo della qualità a cui si devono attenere i fornitori di prestazioni (art. 58a cpv. 6 LAMal). D’altra parte, una qualità superiore rispetto ad altri fornitori di prestazioni influenza la scelta dell’ospedale degli assicurati. La concorrenza basata sulla qualità fa sì che la qualità superiore sia ripagata con una migliore posizione sul mercato e migliori opportunità di guadagno, poiché gli assicurati preferiscono gli ospedali con una qualità comparativamente elevata. Grazie alla possibilità di trattenere i guadagni di efficienza, gli ospedali hanno inoltre già un incentivo a mantenere i propri costi al di sotto del valore di riferimento rilevante ai fini della tariffazione. Anche le strutture tariffali stazionarie definiscono già incentivi a investire nella qualità, in particolare raggruppando i casi in cui si verifica un nuovo ricovero entro 18 giorni dalla dimissione, per i quali non è prevista alcuna rimunerazione aggiuntiva. Si può presumere che gli ospedali con una qualità «migliore» siano più inclini ad applicare tariffe più elevate. Tuttavia, permettere che ospedali qualitativamente «peggiori» partecipino a una tale impostazione volontaria delle tariffe e che si avvalgano di riduzioni tariffali non è ammissibile. Una qualità inferiore può comportare costi più elevati, in quanto porta alla ripetizione di trattamenti e non evita neppure le sofferenze umane. Per contro, supplementi tariffali legati alla qualità possono comportare costi aggiuntivi, senza garantire o migliorare la qualità dell’insieme delle prestazioni a carico dell’AOMS. Gli sconti tariffali, a loro volta, non consentirebbero di rimediare alle carenze qualitative, cosa che non permetterebbe di contenere i costi che ne derivano. Tali costi aggiuntivi non dovrebbero essere sostenuti soltanto dall’AOMS, ma anche dai Cantoni e dalla Confederazione. Per i motivi esposti, il Consiglio federale non ritiene opportuno introdurre tariffe basate sulla qualità.

Il Consiglio federale propone di respingere la mozione.