23.4009 · Mozione · 2023-09-18
Dipartimento di giustizia e polizia
Trasmesso al Consiglio federale
Wortlaut
Il 12 settembre l’Università di Zurigo ha presentato un rapporto sulla storia degli abusi sessuali nell’ambiente della chiesa cattolica in Svizzera dalla metà del 20° secolo. Il rapporto è stato commissionato dalla Conferenza episcopale svizzera, che a tal fine ha messo a disposizione gli archivi della chiesa cattolica, inclusi quelli degli organi da essa istituiti per combattere e prevenire gli abusi sessuali. Le conclusioni del rapporto sono sconvolgenti: sono stati rilevati 1002 casi di abusi sessuali in seno alla chiesa cattolica, il 75 per cento dei quali è stato commesso su minori. Nella maggior parte dei casi, i responsabili della chiesa hanno nascosto, ignorato o sminuito i fatti loro riportati o hanno imposto il silenzio alle vittime. Di conseguenza, molti reati sono restati impuniti, perché nel frattempo prescritti.
Secondo il Codice penale, gli abusi sessuali nei confronti di minori sotto i 12 anni sono imprescrittibili. Per la categoria d’età compresa tra 13 e 18 anni valgono termini di prescrizione diversi. Si tratta di una situazione insoddisfacente, in quanto la protezione dei minori dagli abusi sessuali deve essere potenziata senza eccezioni.
Invito pertanto il Consiglio federale a integrare il Codice penale con una disposizione che estenda l’imprescrittibilità degli abusi sessuali anche ai reati commessi su vittime fino ai 16 anni.
Antrag des Bundesrates
Respingere
Stellungnahme des Bundesrates
Il Consiglio federale è profondamente toccato dalle ultime rivelazioni sull’entità degli abusi sessuali all’interno della Chiesa cattolica romana. Non ritiene tuttavia opportuno estendere l’imprescrittibilità, per i seguenti motivi. Il Codice penale (CP; RS 311.0) parte dal principio che dopo un certo periodo i reati cadono in prescrizione. Questo principio prevede tuttavia varie eccezioni, ad esempio per il genocidio e i crimini di guerra (art. 101 cpv. 1 lett. a e c CP). Nel 2013 è stata aggiunta un’ulteriore eccezione per determinati reati contro l’integrità sessuale di fanciulli minori di 12 anni (art. 101 cpv. 1 lett. e CP). Questa integrazione è stata inserita nel quadro dell’attuazione dell’iniziativa popolare «Per l'imprescrittibilità dei reati di pornografia infantile», accettata da Popolo e Cantoni. La presente mozione intende aumentare questo limite d’età da 12 a 16 anni per estendere l’attuale campo d’applicazione. Questa richiesta non è inedita, anzi è già stata discussa e respinta all’epoca. Per attuare l’iniziativa occorreva concretizzare l’espressione «fanciulli impuberi» di cui all’articolo 123b della Costituzione federale (Cost.; RS 101). Il legislatore ha fissato il limite d’età a 12 anni tenendo conto della letteratura medica, delle rivendicazioni dei promotori dell’iniziativa e dei risultati della procedura di consultazione. Limiti d’età a 10, 14 e 16 anni sono stati esaminati e respinti. Estendere l’imprescrittibilità agli atti commessi su vittime minori di 16 anni andrebbe oltre l’obiettivo di proteggere le vittime particolarmente giovani, inconsapevoli dell’illegalità degli atti subiti e quindi non in grado di denunciarli. Aumentare il limite d’età a 16 anni non riguarderebbe soltanto i reati di pedofilia. La nuova norma includerebbe ad esempio anche partner sessuali del tutto consensuali di 20 rispettivamente poco meno di 16 anni. Gli atti sessuali di questo tipo sarebbero equiparati al genocidio e ai crimini di guerra sul piano dell’imprescrittibilità, il che appare discutibile. Negli ultimi anni il Parlamento, ben consapevole che abusi sessuali avvengono anche nel contesto ecclesiastico, ha rifiutato a più riprese richieste identiche a quella avanzata nella presente mozione. Ad esempio il Consiglio nazionale, nel quadro delle deliberazioni sulla legge federale sull’armonizzazione delle pene (sessione estiva 2021) e di quelle sulla mozione 21.3892 Addor «Estendere il campo di applicazione dell'imprescrittibilità dei reati contro l'integrità sessuale per meglio proteggere i minori» (sessione straordinaria di maggio 2023), nonché entrambe le Camere nel quadro delle deliberazioni sulla legge federale sulla revisione del diritto penale in materia sessuale (sessione estiva 2023).
Il Consiglio federale propone di respingere la mozione.