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23.402 · Iniziativa parlamentare · 2023-02-03

Parlamento

Liquidato

Ausgangslage

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Wortlaut

La legge federale sul materiale bellico deve essere modificata in modo tale che in caso di forniture a Stati che si riconoscono nei nostri stessi valori e che dispongono di un regime di controllo delle esportazioni simile al nostro (elenco di Paesi dell'allegato 2 OMB) la dichiarazione di non riesportazione sia limitata a 5 anni se il Paese di destinazione si impegna, in detta dichiarazione, a trasferire il materiale bellico dopo tale scadenza soltanto alle seguenti condizioni:

- il Paese di destinazione non è coinvolto in un conflitto armato interno o internazionale. La presente restrizione non si applica ai casi in cui un Paese di destinazione si avvale del suo diritto di autodifesa conformemente al diritto internazionale;

- il Paese di destinazione non viola in maniera grave i diritti umani;

- Non vi è alcun rischio che il materiale bellico venga impiegato contro la popolazione civile.

Le dichiarazioni di non riesportazione che sono state firmate più di cinque anni prima dell'entrata in vigore della presente modifica di legge dai Paesi di cui all'allegato 2 dell'ordinanza sul materiale bellico vengono dichiarate nulle in quanto abrogate dal Consiglio federale.

Verhandlungen

07.06.2023 Consiglio degli Stati: È dato seguito
27.09.2023 Consiglio nazionale: Non è dato seguito