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23.4048 · Interpellanza · 2023-09-25

Dipartimento dell'ambiente, dei trasporti, dell'energia e delle comunicazioni

Liquidato

Wortlaut

Chiedo al Consiglio federale di rispondere alle domande seguenti:

1. Il Consiglio federale intende impegnarsi sul piano internazionale per la creazione di una normativa unica sui crediti di carbonio, in particolare nel quadro del proseguimento delle discussioni sulle «linee guida» dell’articolo 6 numero 4 dell’Accordo di Parigi?
2. Come il Consiglio federale intende inquadrare il mercato volontario della compensazione del carbonio?
3. Che cosa ne pensa il Consiglio federale della costituzione di una commissione nazionale di vigilanza incaricata di analizzare l’integrità ambientale dei progetti compensati con crediti carbonio?

Begründung

Secondo diversi studi scientifici (p. es. https://www.science.org/doi/10.1126/science.ade3535), il 90 per cento delle compensazioni di carbonio effettuate nella foresta tropicale e certificate dalla più importante organizzazione di certificazione sono inutili per il clima. Il fatto che un’impresa pretenda compensare le proprie emissioni di CO2, non significa per forza di cose che le emissioni siano state compensate veramente o che siano state compensate attraverso progetti sostenibili a lungo termine. I crediti scambiati per progetti volti a prevenire la deforestazione, pari a un quarto del totale di crediti scambiati nel 2019 sul mercato volontario del carbonio, si basano su una stima della deforestazione riferita a un luogo e a un periodo dati. Prevedere l’evoluzione economica, sociale e politica di una regione rimane tuttavia una speculazione. Inoltre, a volte le dimensioni di certe superfici minacciate vengono notevolmente aumentate e l’addizionalità dei crediti venduti non è sempre garantita, per esempio quando i crediti di carbonio sono scambiati nonostante la superficie sia già protetta a seguito di una decisione politica. Problemi analoghi sussistono per progetti di compensazione in altri ambiti (efficienza energetica, produzione di energia rinnovabile ecc.).

Questi esempi illustrano le gravi lacune esistenti nel mercato volontario del carbonio. In Svizzera, la fondazione MyClimate acquista solo crediti che soddisfano determinati standard. Si tratta comunque di una scelta della stessa fondazione, poiché, in assenza di una regolamentazione, i crediti di carbonio possono essere scambiati anche senza che ne sia garantita la qualità. Il mercato non è trasparente e i metodi utilizzati per scegliere i progetti e certificare i crediti di carbonio sono molto eterogenei.

Queste lacune nei sistemi di compensazione del carbonio evidenziano la necessità di adottare una regolamentazione efficace che consenta di garantire l’integrità ambientale dei crediti scambiati. Pur se tale regolamentazione dovesse essere oggetto di negoziati internazionali, la Svizzera può già, a livello nazionale, sorvegliare più da vicino il mercato volontario delle compensazioni del carbonio per garantire che i progetti di compensazione abbiano davvero un effetto positivo sul clima.

Stellungnahme des Bundesrates

1. La Svizzera è un membro attivo dei negoziati per la creazione e l'attuazione di un meccanismo multilaterale per la compensazione delle emissioni all’estero (art. 6.4 dell'Accordo di Parigi). In tale contesto, non si impegna unicamente per garantire l'integrità ambientale dei progetti ai sensi di questo articolo, ma anche per la loro sostenibilità sociale (diritti umani). Inoltre, la Svizzera svolge dei lavori preparatori su base bilaterale (art. 6.2 dell’Accordo di Parigi). In tale ambito, in collaborazione con una dozzina di altri Paesi, vengono esaminati i primi progetti di compensazione e definite delle quasi-norme per questo genere di progetti, considerando, se noti, gli sviluppi che rientrano nell'articolo 6.4. Infine, si presta attenzione a definire requisiti per i progetti che consentano di rafforzare l'integrità ecologica e sociale. 2. Nel corso dei dibattimenti sulla revisione della legge sul CO2 per il periodo successivo al 2024 (22.061), il Consiglio degli Stati ha integrato una disposizione della legge federale contro la concorrenza sleale (LCSl; RS 241). In futuro, le imprese che intendono designare l'impresa stessa o un loro prodotto come neutrale dal punto di vista del clima o del CO2 saranno tenute a mettere a disposizione documenti obiettivi e verificabili. In tal modo, il Consiglio degli Stati consolida la protezione dei consumatori che, secondo il Consiglio federale, è un modo di procedere adeguato. 3. L'Ufficio federale dell'ambiente ha già un obbligo di vigilanza per il mercato obbligatorio del CO2 e per i certificati generati nel quadro dell'Accordo di Parigi. Tutti i cosiddetti risultati di mitigazione trasferiti a livello internazionale (Internationally Transferred Mitigation Outcomes; ITMO) emessi in Svizzera devono soddisfare i requisiti dell'ordinanza sul CO2 (art. 5-11; RS 641.711), indipendentemente dal loro rilascio per il mercato di compensazione obbligatorio del CO2 o per quello su base volontaria. Per tale ragione, ad esempio i progetti forestali realizzati all'estero, non sono ammessi come ITMO in Svizzera. Per l'estensione dell'obbligo di vigilanza ad altri standard (GoldStandard, Verra ecc.) mancano le basi legali. Al momento il Consiglio federale non punta a una base del genere.