23.4049 · Interpellanza · 2023-09-25
Dipartimento di giustizia e polizia
Liquidato
Wortlaut
Nel 2014 il popolo svizzero ha accolto con il 63,5 per cento dei voti un’iniziativa popolare che vieta a vita ai pedofili condannati in via definitiva di esercitare professioni a contatto con minori.
La pertinente disposizione penale è in vigore dal 2019. In caso di condanna per molestie sessuali, coazione, violenza carnale nei confronti di minori, esibizionismo o consumo di pornografia infantile deve essere inflitta anche un’interdizione di svolgere attività a contatto con minori.
Le eccezioni sono possibili solo in casi poco gravi. In due nuove sentenze, il Tribunale federale ha precisato che si può rinunciare a pronunciare un’interdizione di esercitare un’attività soltanto in casi manifestamente poco gravi senza alcun legame con la pedofilia.
L’approccio sistematico nei confronti dei pedofili condannati chiesto dai cittadini e dai giudici federali non si riflette finora nelle statistiche.
Nel 2021 in Svizzera sono stati infatti emanate soltanto 191 interdizioni di esercitare un’attività, a fronte di 241 condanne per atti sessuali con minori e circa 800 condanne per pornografia illegale, entrambi reati che secondo il Codice penale impongono in linea di principio un’interdizione di questo tipo.
- Quali sono le cifre dal 2019 relative ai reati summenzionati e alle interdizioni pronunciate?
Soltanto un giudice può pronunciare un’interdizione di esercitare un’attività nei confronti di un pedofilo.
- In quali Cantoni i pubblici ministeri emanano decisioni sui reati in materia di pedofilia? In quali questo compito spetta ai giudici?
- Vi sono differenze cantonali?
- Per quale motivo l’interdizione, obbligatoria, di esercitare un’attività non è applicata in maniera sistematica?
- Vi è un motivo tecnico?
Stellungnahme des Bundesrates
1. Il 16 ottobre 2023 l’Ufficio federale di statistica (UST), nel quadro della sua statistica sulle condanne penali degli adulti, ha pubblicato tabelle che indicano quante interdizioni a vita di esercitare un’attività sono state pronunciate per ognuno dei reati che comportano una tale interdizione. Le tabelle sono reperibili all’indirizzo seguente: www.bfs.admin.ch > Trovare statistiche > 19 – Criminalità e diritto penale > Giustizia penale > Adulti condannati > Tabelle > Tutte le tabelle sul tema Giustizia penale > Adulti: condanne per un delitto o un crimine con interdizione di esercitare un'attività o divieto di avere contatti o di accedere ad aree determinate, per anno della condanna (dal 2018). L’UST ha pubblicato anche tabelle indicanti il numero di condanne e persone condannate per un delitto o un crimine ai sensi degli articoli del Codice penale (CP): www.bfs.admin.ch > Trovare statistiche > 19 – Criminalità e diritto penale > Giustizia penale > Adulti condannati > Tabelle > Tutte le tabelle sul tema Giustizia penale > Adulti: condanne e persone condannate per un delitto o un crimine ai sensi degli articoli del Codice penale (CP), per anno della condanna (dal 2008). 2./3. L’interdizione a vita di esercitare un’attività, obbligatoria ai termini della legge, può essere pronunciata soltanto un giudice in procedura ordinaria (art. 352 cpv. 2 Codice di procedura penale, CPP; RS 312.0). La legge non esclude tuttavia espressamente che il pubblico ministero possa rinunciare, nella procedura del decreto d’accusa, a pronunciare un’interdizione a vita nei casi di esigua gravità in applicazione dell’articolo 67 capoverso 4bis del Codice penale (CP; RS 311.0). Non conoscendo con precisione la prassi cantonale, il Consiglio federale non è in grado di esprimersi in merito al trattamento di questi casi. È tuttavia noto che il ministero pubblico del Canton Berna può rinunciare a pronunciare un’interdizione a vita nel quadro della procedura del decreto d’accusa (cfr. n. 2 dell’istruzione della Procura generale del Cantone di Berna del 1° febbraio 2020 concernente l’interdizione di esercitare un’attività ai sensi degli art. 67 segg. CP: www.staw.justice.be.ch > Prestations > Directives), possibilità per contro esclusa nel Cantone di Friburgo (cfr. n. 2 della direttiva n. 1.16 della Procura generale del 1° gennaio 2020 concernente l’interdizione di esercitare un’attività [art. 67 CP]: www.fr.ch > Thèmes et prestations > Etat et droit > Justice > Pouvoir judiciaire - Ministère public > Ministère Public > Directives). Si parte quindi dal presupposto che vi sono differenze cantonali in materia.Se rinunciano a pronunciare un’interdizione a vita di esercitare un’attività, i giudici (oralmente o per iscritto; art. 82 CPP) o i pubblici ministeri (per iscritto nel decreto d’accusa) devono motivare la loro decisione. Il Consiglio federale non è tuttavia a conoscenza della giurisprudenza cantonale e delle relative motivazioni delle sentenze. Non può pertanto giudicare la coerenza con la quale i giudici applicano le disposizioni sull’interdizione a vita di esercitare un’attività. 4. Conformemente al messaggio concernente la modifica del Codice penale e del Codice penale militare (Attuazione dell’art. 123c Cost.), la disposizione derogatoria di cui all’articolo 67 capoverso 4bis CP intende evitare che il principio di proporzionalità venga violato in maniera scioccante; senza di essa infatti il giudice sarebbe costretto a pronunciare un’interdizione a vita obbligatoria anche nei casi di esigua entità nei quali l’autore non è affatto pedofilo e non presenta alcun rischio di recidiva (FF 2016 5509, 5552 segg., con alcuni esempi concreti). Un caso frequente nella pratica consiste nella condivisione da parte di minorenni su servizi di messaggeria quali WhatsApp di video con contenuti pornografici da essi filmati. Ad esempio, se vari giovani di 15-18 anni condividono in un gruppo WhatsApp un video a carattere pornografico filmato da altri membri minori di 16 anni, tutti i partecipanti sono condannabili per pornografia, a prescindere dalla loro età. In tali casi in cui sono possibili numerose condanne, la disposizione derogatoria permette al giudice di non pronunciare un’interdizione a vita. Per motivi di uguaglianza giuridica, la disposizione derogatoria non si limita agli «amori adolescenziali», ma è applicabile anche ad altri casi di esigua gravità se le condizioni sono adempiute e non sussiste alcun legame con la pedofilia. 5. Non vi è alcun «motivo tecnico» riconducibile alla banca dati dell’UST, al Casellario giudiziale svizzero (responsabile di fornire i dati), o alle interfacce tra le applicazioni specializzate cantonali e il Casellario giudiziale svizzero.