23.4086 · Interpellanza · 2023-09-27
Dipartimento dell'ambiente, dei trasporti, dell'energia e delle comunicazioni
Liquidato
Wortlaut
La Legge federale sulla navigazione aerea (LNA) statuisce che una compagnia estera può essere autorizzata all’esercizio e ricevere delle concessioni di rotte in Svizzera. L’art. 32 LNA relativo al cabotaggio evidenzia che i voli interni sono, di regola, riservati alle imprese svizzere. La formulazione con "di regola" contiene quindi la possibilità di concedere deroghe.
Nel 2023 i collegamenti ferroviari e autostradali tra il Cantone Ticino e il resto della Svizzera stanno evidenziando nuovamente tutta la loro fragilità; la dinamica è nota da decenni. Un approccio complementare tra i vettori di trasporto è quantomai essenziale. In questo ambito negli ultimi anni è stata ampiamente trascurata la dimensione aerea. Si ricorda che, malgrado la ristrettezza del territorio elvetico, tra il Ticino e i centri urbani della Romandia è praticamente impossibile muoversi come pendolare in una sola giornata dato un tempo di percorrenza di 4-6 ore per tratta sia in treno sia in automobile. Malgrado questo, tra le regioni vi sono dinamiche reali ad esempio nei settori della formazione/ricerca, bancario, fiduciario-legale e culturale. L'attuale ulteriore allungamento dei tempi di viaggio genera dinamiche negative. Allo stato attuale, un collegamento aereo da e verso il Ticino e la Romandia sembrerebbe essere possibile unicamente coinvolgendo compagnie aeree straniere. Alla luce dell'assenza di attori sul mercato interno, si impone una riflessione sulle eccezioni relative al cabotaggio permesse dalla LNA.
1. A quali condizioni una compagna estera potrebbe essere autorizzata a servire l'aereoporto di Lugano-Agno per voli interni alla Svizzera? La deroga prevista dall'art. 32 LNA è definita? Se no, il Consiglio federale è disponibile a sviluppare l'articolo 32 LNA?
2. Il Consiglio federale, di fronte ad un progetto concreto, è disponibile a valutare la concessione di una deroga nell'interesse di una complementarietà ferrovia-strada-aviazione e con l'obiettivo di avvicinare Romandia e Ticino?
3. Il Consiglio federale non reputa che la distanza tra Ticino e Romandia in una visione di sviluppo economico e sociale comune nell'interesse del Paese intero possa essere parzialmente mitigata da collegamenti aerei regolari?
4. La presenza di un collegamento aereo Lugano-Ginevra non dovrebbe essere parte integrante della visione della Confederazione in materia di politica dell'aviazione?
Stellungnahme des Bundesrates
1. Ai sensi dell’articolo 32 della legge sulla navigazione aerea (LNA; RS 748.0) il trasporto professionale di persone o di merci per via aerea tra due punti del territorio svizzero è riservato, di regola, alle imprese svizzere, nella misura in cui gli accordi internazionali non prevedano altrimenti. L’attuale tenore dell’articolo non ammette eccezioni. L’attuazione di un cabotaggio reciproco sancito tramite accordo internazionale, ovvero del diritto di trasportare passeggeri, posta e merci all’interno di un Paese terzo, viene attualmente bloccata dall’UE. 2-4. È nell’interesse della Confederazione avere un buon collegamento tra le diverse regioni del Paese. Tuttavia negli anni passati si è potuto constatare che per alcune tratte nazionali non è possibile operare voli in modo redditizio sul lungo periodo. Attualmente l’unico collegamento offerto regolarmente all’interno della Svizzera è quello tra Ginevra e Zurigo e nella maggior parte dei casi si tratta di passeggeri in transito verso scali internazionali. Nel suo Rapporto 2016 sulla politica aeronautica svizzera (Lupo 2016) il Consiglio federale non ritiene prioritaria la promozione attiva dei collegamenti aerei interni, tenuto conto delle distanze interessate e del buon grado di sviluppo della rete ferroviaria e stradale.