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23.4093 · Interpellanza · 2023-09-27

Dipartimento dell'economia, della formazione e della ricerca

Liquidato

Wortlaut

I contratti collettivi di lavoro (CCL) rappresentano una notevole ingerenza nella libertà economica. Ciò vale in particolare per i CCL dichiarati di obbligatorietà generale dal Consiglio federale. La legge federale concernente il conferimento del carattere obbligatorio generale al contratto collettivo di lavoro stabilisce pertanto, all’articolo 2 numero 3, che più della metà dei lavoratori interessati deve essere affiliata a un sindacato che chiede il conferimento dell’obbligatorietà generale. Se circostanze particolari lo giustificano, si può eccezionalmente derogare all’esigenza che i lavoratori già vincolati abbiano a formare la maggioranza.Nella prassi si constata che il Consiglio federale è estremamente generoso nell’applicare questa disposizione derogatoria. Secondo i dati della SECO, su un totale di 81 CCL dichiarati di obbligatorietà generale è stata concessa una deroga per quanto riguarda il raggiungimento del quorum dei lavoratori a 51 CCL. Un esempio particolarmente lampante è il CCL per il settore dei contact e call center, a cui è stata conferita l’obbligatorietà generale anche se solo il cinque per cento dei lavoratori di questo settore è affiliato a un sindacato.
L’applicazione di questa disposizione derogatoria è ancora più problematica se un CCL contiene disposizioni che distorcono la concorrenza. Ad esempio, il CCL per il settore dei contact e call center prevede salari minimi diversi a livello regionale, con una divergenza di oltre l’11 per cento. In un settore in cui i costi salariali sono il principale fattore di costo e le aziende operano con bassi margini di profitto a una cifra e sono in concorrenza diretta, tali differenze regionali a livello di salari e costi rappresentano una notevole distorsione della concorrenza.
Alla luce di quanto sopra, chiedo al Consiglio federale di rispondere alle seguenti domande:1. Come giustifica il fatto che, per quanto riguarda la dichiarazione di obbligatorietà generale dei CCL, l’eccezione sia apparentemente diventata la regola e che non si tenga conto dei quorum previsti dalla legge?
2. Come giustifica nello specifico il fatto che il CCL per il settore dei contact e call center sia stato dichiarato di obbligatorietà generale anche se solo il cinque per cento dei lavoratori di questo settore sono affiliati a un sindacato?
3. Quando si decide di conferire l’obbligatorietà generale a un CCL, come si può garantire che le disposizioni previste da tale CCL non comportino una notevole distorsione della concorrenza all’interno del settore, come nel caso del settore dei contact e call center?

Stellungnahme des Bundesrates

La legge federale concernente il conferimento del carattere obbligatorio generale al contratto collettivo di lavoro (LOCCL, RS 221.215.311) prevede, all’articolo 2 numero 3, che si possa derogare all’esigenza che i lavoratori già vincolati abbiano a formare la maggioranza. Il Consiglio federale parte dal presupposto che, rispetto al quorum dei datori di lavoro, la maggior parte dei lavoratori non appartenenti a un’associazione contraente acconsentirebbe al conferimento del carattere obbligatorio generale, dato che questa misura comporterebbe per loro soprattutto benefici (salario minimo, durata massima del lavoro, più vacanze, ecc.). Il quorum misto prevede che i datori di lavoro vincolati impieghino la maggioranza di tutti i lavoratori che sarebbero vincolati dal CCL quando ad esso fosse conferita l’obbligatorietà generale. Se il quorum dei datori di lavoro e il quorum misto sono raggiunti, il quorum dei lavoratori è meno importante, perché il CCL si applica già alla maggioranza di tutti i lavoratori del settore dato che in genere un datore di lavoro appartenente a un’associazione contraente applica il CCL a tutti i dipendenti dell’azienda; in alcuni CCL ciò è addirittura imposto. Per questa ragione è possibile derogare, per motivi particolari, al quorum dei lavoratori senza violare la legittimità democratica. Una domanda di conferimento del carattere obbligatorio generale è una richiesta congiunta delle associazioni dei datori di lavoro e dei lavoratori, il che garantisce parimenti la legittimità. Senza una richiesta congiunta di queste associazioni, il Consiglio federale non può dichiarare di obbligatorietà generale un CCL (art. 1 LOCCL). La stipula di un CCL e la sua dichiarazione di obbligatorietà generale sono sempre nell’interesse reciproco delle parti. Per ottenere una deroga al quorum dei lavoratori, le parti contraenti devono indicare nella loro domanda di conferimento del carattere obbligatorio generale varie ragioni per cui è difficile raggiungere tale quorum nel loro ramo. Le parti contraenti del CLL per il settore dei contact e call center hanno fornito le argomentazioni necessarie. Inoltre, va sottolineato che la legge non prevede un quorum minimo al di sotto del quale la deroga non potrebbe più essere concessa. La legge stabilisce in particolare che il CCL a cui deve essere conferito il carattere obbligatorio generale debba, nei rami economici direttamente toccati, tenere adeguatamente conto degli interessi di minoranza che risultano dalle diverse condizioni regionali. I CCL sono negoziati e stipulati dalle associazioni dei datori di lavoro e dei lavoratori, che conoscono meglio di chiunque altro la situazione nel loro ramo. I risultati dei negoziati vengono discussi e decisi all’interno delle associazioni. Si può quindi presumere che le disposizioni salariali negoziate del CCL tengano conto delle diverse situazioni economiche delle varie regioni. Se le imprese o le associazioni con un interesse giustificato non ritengono soddisfatta questa condizione, possono fare opposizione alla domanda di conferimento del carattere obbligatorio generale e la decisione in materia spetta all’autorità responsabile del conferimento. Infine va sottolineato che il Consiglio federale non ha alcuna possibilità di influenzare il contenuto convenuto dalle parti contraenti del CLL, dato che si tratta di un accordo di diritto privato che deve essere approvato dai rappresentanti dei datori di lavoro e dei lavoratori.