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23.4107 · Interpellanza · 2023-09-27

Dipartimento dell'interno

Liquidato

Wortlaut

Diversi media, tra cui 20 Minuti, hanno trattato il tema dell’accesso alla contraccezione d’emergenza (la cosiddetta «pillola del giorno dopo») in Svizzera e in Europa. A differenza di molti Paesi europei, in Svizzera questo accesso è fortemente regolamentato.Infatti, nell’ambito della revisione della legge sugli agenti terapeutici (LATer) del 2019, Swissmedic ha classificato la «pillola del giorno dopo» in una categoria di medicamenti più restrittiva, il che comporta un divieto di pubblicità e, quindi, un accesso più difficile alle informazioni su questo prodotto.A tal proposito, chiedo al Consiglio federale di rispondere alle seguenti domande:Che cosa pensa del fatto che, in materia di accesso alla contraccezione d’emergenza a livello europeo, la Svizzera sia passata da pioniera a uno dei Paesi più fortemente regolamentati?Come giudica che, in altri Paesi europei, le donne possano ricevere la «pillola del giorno dopo» gratuitamente o acquistarla facilmente nei supermercati o nelle drogherie, mentre in Svizzera devono compilare un questionario stigmatizzante, pagare di tasca propria e addirittura assumere il prodotto sul posto, in presenza del farmacista?Perché non si è colta l’occasione della revisione della LATer del 2019 per semplificare l’accesso alla contraccezione d’emergenza per le donne? Che cosa nasconde l’inasprimento ingiustificato della regolamentazione, che comporta anche un divieto di pubblicità?Le donne non sono forse sistematicamente discriminate da Swissmedic e da altre autorità che ritengono legittimo l’obbligo di un questionario e di assunzione del medicamento sul posto, in presenza del farmacista, in quanto le ritengono incapaci o inaffidabili in materia di decisioni terapeutiche?Perché Swissmedic e altre autorità insinuano che le donne in Svizzera abusino del medicamento come metodo contraccettivo regolare? Perché soltanto la Svizzera stima che i rischi legati al prodotto superino i benefici?Intravede la possibilità di semplificare e velocizzare l’accesso al medicamento d’emergenza tramite la vendita nelle drogherie, ossia in 400 nuovi punti vendita a bassa soglia?

Stellungnahme des Bundesrates

1.-3. In Europa si registrano notevoli differenze nella dispensazione di contraccettivi di emergenza. Se nella maggior parte dei Paesi, tra cui anche la Svizzera, possono essere dispensati nelle farmacie senza prescrizione medica sotto la sorveglianza di un farmacista, in Paesi come la Svezia, i Paesi Bassi e la Norvegia sono acquistabili liberamente («over the counter») o venduti anche in altri negozi oltre alle farmacie. Negli ultimi anni, a livello internazionale sono state pubblicate numerose raccomandazioni a sostegno della vendita libera dei contraccettivi di emergenza (www.ippf.org > Updates > Resources > Dispensing emergency contraceptive pills according to the evidence and human rights; www.ec-ec.org > Resources > Publications > Access to emergency contraception through community pharmacies in Europe). Il Consiglio federale è consapevole che la Svizzera non rientra tra i Paesi con un accesso particolarmente a bassa soglia ai contraccettivi d’emergenza. Tuttavia, la regolamentazione vigente pone al centro la sicurezza del trattamento farmacologico e delle pazienti. Con l’entrata in vigore, il 1° gennaio 2019, della revisione parziale della legge sugli agenti terapeutici (LATer; RU 2017 2745) e con la soppressione della categoria di dispensazione C (dispensazione di un medicamento non soggetto a prescrizione previa consulenza specialistica di operatori sanitari), la regolamentazione sulla dispensazione di contraccettivi d’emergenza non è stata irrigidita. I contraccettivi d’emergenza autorizzati in Svizzera NORLEVO® e ELLAONE® e i loro generici continuano a poter essere dispensati previa consulenza specialistica con un farmacista senza bisogno di una prescrizione medica. Il Consiglio federale constata tuttavia che in Svizzera la dispensazione dei contraccettivi di emergenza (inclusa la documentazione) incontra ostacoli elevati e ritiene opportuno riesaminarne le modalità. La concretizzazione di queste modalità non spetta però alla Confederazione, ma alle autorità cantonali di esecuzione responsabili della dispensazione (cfr. presa di posizione dell’Associazione dei farmacisti cantonali, disponibile in tedesco e francese: www.kantonsapotheker.ch > KAV Positionspapiere > Positionspapier 0014 - Umsetzungshilfe Persönliche Abgabe und Dokumentationspflicht rezeptpflichtiger Arzneimittel in öffentlichen Apotheken [VAM Art. 47, Art. 48]). La Confederazione affronterà l’argomento con le autorità cantonali di esecuzione, illustrando anche vantaggi e svantaggi della vendita libera.Per quanto riguarda la rimunerazione, il Consiglio federale ha già illustrato, tra l’altro nel suo parere in risposta alla mozione Marti Samira 19.3660 «Aggiungere i contraccettivi al catalogo delle prestazioni obbligatorie dell’assicurazione malattie di base», che la dispensazione di contraccettivi non rientra nel campo di applicazione dell’assicurazione malattie. Secondo la legge federale sull’assicurazione malattie (RS 832.10), l’assicurazione obbligatoria delle cure medico-sanitarie (AOMS) assume i costi delle prestazioni per la diagnosi e la cura di malattie, di determinate misure mediche di prevenzione e delle prestazioni in caso di maternità. I contraccettivi non servono a prevenire o curare una malattia e non costituiscono una prestazione in caso di maternità. L’AOMS non ne assume pertanto i costi.4.-6. I contraccettivi d’emergenza sono medicamenti altamente efficaci che possono provocare importanti effetti collaterali e interagire con numerosi altri medicamenti soggetti a prescrizione. Per motivi legati alla sicurezza dei medicamenti e quindi delle pazienti è perciò fondamentale che prima dell’uso dei contraccettivi d’emergenza sia svolta una consulenza specialistica con un operatore sanitario (medico o farmacista) per informare la paziente sui possibili rischi legati all’assunzione e spiegarle come comportarsi in caso di effetti collaterali gravi o di interruzione del ciclo mestruale. Come per tutti i medicamenti che possono essere prescritti o dispensati solamente da operatori sanitari, anche nel caso dei contraccettivi d’emergenza la pubblicità è vietata dal diritto in materia di agenti terapeutici. Per quanto riguarda la riclassificazione dei contraccettivi d’emergenza sulla base della soppressione della categoria di dispensazione C richiesta dal Parlamento nel quadro della revisione della LATer, il tema dell’«abuso» di contraccettivi d’emergenza non è mai stato al centro delle discussioni. Al contrario, il legislatore ha fornito una direttiva chiara: in presenza di motivi rilevanti in termini di sicurezza, la dispensazione di questi medicamenti deve avvenire solamente previa consulenza specialistica con un operatore sanitario (cfr. lista dei medicamenti della categoria di dispensazione C riclassificati nella categoria di dispensazione B: www.swissmedic.ch > Attualità > Comunicazioni di carattere generale > Revisione del diritto in materia di agenti terapeutici – Lista dei medicamenti della categoria di dispensazione C riclassificati nella categoria di dispensazione B).

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