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23.4123 · Interpellanza · 2023-09-28

Dipartimento dell'interno

Liquidato

Wortlaut

Nella sua risposta alla mia interpellanza 23.3875, il Consiglio federale scrive: «Sarebbe inaccettabile se alle autorità di omologazione fossero state sottaciute informazioni. Questo modo di agire comprometterebbe inoltre la fiducia nel sistema di omologazione». Poi prosegue: «Nel caso in cui il titolare dell’autorizzazione abbia deliberatamente sottaciuto informazioni che avrebbe dovuto mettere a disposizione del servizio di omologazione conformemente all’articolo 44 dell’ordinanza sui prodotti fitosanitari (OPF; RS 916.161), l’articolo 29 OPF prevede la revoca o la corrispondente modifica dell’autorizzazione. In caso di azione intenzionale, l’articolo 173 della legge sull’agricoltura (LAgr; RS 910.1) prevede una multa fino a 40 000 franchi se è stato violato l’obbligo di informazione previsto dall’articolo 183 LAgr».Invito il Consiglio federale a rispondere alle seguenti domande:1. Ritiene che vi sia un rischio per l’essere umano e per l’ambiente se gli studi dei fabbricanti o di terzi con risultati rilevanti sugli studi sui pesticidi vengono sottaciuti all’autorità di regolamentazione? Se sì, quale? In caso negativo, perché no?2. Dopo aver classificato come attendibile la rivista specializzata che ha riportato il caso, intende indagare su queste accuse e prendere in considerazione eventuali misure? In caso negativo, perché no? In caso affermativo, come e quando riferirà i suoi risultati? 3. In considerazione di un caso che presenta alcune analogie con il «Dieselgate»: quanto sono credibili i fabbricanti di pesticidi in termini di conformità alle norme in materia di omologazione, ambiente e salute? In che misura ritiene di poter valutare la conformità a queste norme?4. Ritiene che in questo caso vi sia stato un errore sistematico nella procedura di omologazione? In caso affermativo, cosa fa per contrastare il fenomeno? In caso negativo, perché lo esclude?5. Quali sono le conseguenze dirette di questi casi per l’omologazione di singole sostanze? E per quanto riguarda la procedura di omologazione in generale?

Stellungnahme des Bundesrates

1. e 2. Se aver sottaciuto informazioni costituisca un rischio per la salute umana o per l’ambiente dipende dal contenuto delle informazioni fornite. Nel caso a cui si fa riferimento nell’interpellanza, i dati non sono ancora stati consegnati, quindi non sono ancora stati valutati. Di conseguenza, non è possibile sapere se averli sottaciuti rappresenti un rischio o meno. Il caso in questione riguarda un solo principio attivo approvato in Svizzera. Il riesame mirato dell’unico prodotto fitosanitario omologato in Svizzera contenente questo principio attivo è già iniziato nella primavera del 2023, indipendentemente dalla pubblicazione della rivista citata nell’interpellanza. Il titolare dell’omologazione è tenuto a fornire le informazioni necessarie per il riesame. 3. e 4. Quando si presenta una domanda, è necessario accludere tutte le informazioni disponibili su un principio attivo, al fine di creare una solida banca dati. I richiedenti presentano numerosi studi specifici che devono essere stati condotti e documentati in conformità alle direttive dell’Organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo economico e ai principi delle buone prassi di laboratorio. Il rispetto di questi principi viene periodicamente controllato e certificato nell’ambito di un programma internazionale a cui partecipa anche la Svizzera. Queste regole garantiscono che le procedure di omologazione riflettano lo stato attuale della scienza e riducano al minimo le fonti di errore. Il Consiglio federale ritiene che le norme che regolano il processo di omologazione impediscano errori sistematici.Presentare uno studio sulla neurotossicità dello sviluppo (per riferirsi all’esempio citato in questa interpellanza) non è obbligatorio in tutti i casi; tuttavia, se i risultati di determinati studi obbligatori sulla tossicità per i mammiferi rilevano la possibilità di effetti nocivi per il sistema nervoso, diventa essenziale verificarli e presentare i pertinenti dati al servizio di omologazione. 5. Come prevedeva la risposta all’interpellanza Baumann 23.3875 «Come rafforzare la fiducia degli agricoltori nei fabbricanti di pesticidi e nelle autorità di omologazione?», a metà del novembre del 2023 il servizio di omologazione ha inviato una lettera molto chiara ai titolari delle omologazioni, ricordando loro l’obbligo di presentare spontaneamente tutti gli studi rilevanti sui prodotti fitosanitari.