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23.4130 · Postulato · 2023-09-28

Dipartimento dell'interno

Trasmesso al Consiglio federale

Wortlaut

Il Consiglio federale è incaricato di proporre un catalogo di misure che potranno essere adottate per porre fine alle pratiche di retrocessione, dette anche di «cashback», che continuano a dilagare nel settore della sanità coperto dall’assicurazione obbligatoria delle cure medico-sanitarie.

Begründung

Il 23 agosto 2023, la RTS ha rivelato che un laboratorio con sede a Ginevra versava ingenti somme a studi medici nella Svizzera romanda, ad esempio sotto forma di contributi ai canoni locativi o ai salari delle assistenti. A quanto sembra, anche i Cantoni stessi accettano queste pratiche. Se il prelievo avviene nello studio, infatti, i Cantoni di Ginevra e Vaud autorizzano una retrocessione di dieci franchi per ogni prescrizione, a condizione che il lavoro che precede l’analisi (prescrizione, ordinazione ecc.) sia realizzato secondo un protocollo molto preciso. Come affermato nella risposta all’interpellanza 23.3313, il Consiglio federale ritiene che le misure vigenti siano sufficienti per lottare contro gli abusi nel sistema sanitario per quanto riguarda le retrocessioni pagate dai laboratori ai fornitori di prestazioni. Sebbene la pratica sia notoriamente illegale, sembra essere più diffusa di quanto non si pensi. E quel che è peggio è che i Cantoni, che rivestono il ruolo di autorità di vigilanza, sono spesso proprietari di laboratori tramite gli ospedali cantonali e coprono queste pratiche assolutamente illegali. Le retrocessioni incentivano un ricorso eccessivo alle prestazioni mediche, che è altamente dannoso per il sistema sanitario. Che si tratti di analisi di laboratorio, medicamenti o dispositivi medici, i professionisti della salute sono incentivati a prescrivere più del dovuto e promuovere le prestazioni inutili, a spese di chi paga i premi. Il Consiglio federale è pertanto incaricato a proporre un catalogo di misure concrete per porre fine a queste pratiche. Potrà ad esempio proporre misure di sorveglianza e repressione efficaci, per la cui attuazione potrebbe essere responsabile, se del caso, la Confederazione.

Antrag des Bundesrates

Respingere

Stellungnahme des Bundesrates

Le disposizioni legali relative all’obbligo di far usufruire degli sconti percepiti dai fornitori di prestazioni mirano a garantire un trattamento adeguato ed economico degli assicurati. Bisogna infatti evitare che i trattamenti siano influenzati da incentivi finanziari e assicurare la trasparenza del sistema sanitario. Questi elementi sono stati rammentati alla RTS quando ha interpellato l’Ufficio federale della sanità pubblica (UFSP) in merito al tema in oggetto. Conformemente all’articolo 56 capoverso 3 lettera a della legge federale sull’assicurazione malattie (LAMal; RS 832.10), il fornitore di prestazioni deve fare usufruire il debitore della rimunerazione di sconti diretti o indiretti che ha ottenuto da un altro fornitore di prestazioni cui ha conferito mandato. È il caso quando un laboratorio medico accorda uno sconto a un medico. Una retrocessione come quella illustrata nel presente postulato rappresenta un guadagno per il medico. Una simile pratica non è illegale, ma costituisce uno sconto ai sensi della disposizione summenzionata, salvo nel caso in cui il medico possa far valere una controprestazione di uguale valore. Qualora non sia il caso, dovrà far usufruire l’assicuratore o l’assicurato dello sconto ottenuto, che dovrà comparire sulla fattura del laboratorio (art. 76a dell’ordinanza sull’assicurazione malattie; RS 832.102) inviata all’assicurato o all’assicuratore (a seconda che si applichi il sistema del terzo garante o del terzo pagante). Di tale sconto dovranno infatti usufruire i destinatari della fattura. Come rammentato nella risposta all’interpellanza Nantermod 23.3313 «Cashback dei laboratori a favore dei medici. Una pratica legale?», alla quale fa giustamente riferimento l’autore del postulato, in un caso simile spetta agli assicuratori o agli assicurati controllare l’adempimento dell’obbligo di far usufruire dello sconto (art. 56 cpv. 3 lett. a LAMal). Il diritto alla restituzione (art. 56 cpv. 4 LAMal) può essere fatto valere dinanzi al Tribunale arbitrale competente (art. 89 LAMal), il quale stabilirà una sanzione appropriata (art. 59 LAMal). I Cantoni sono competenti nei rispettivi ambiti, ad esempio in materia di autorizzazione di un fornitore di prestazioni che devono sanzionare qualora questo violi le relative prescrizioni. Gli attori interessati devono dunque assumersi le proprie responsabilità, controllando e, se del caso, sanzionando le pratiche non conformi al quadro legale. Nella sua funzione, l’UFSP vigila sull’applicazione uniforme della LAMal, in particolar modo da parte degli assicuratori.

Il Consiglio federale propone di respingere il postulato.