23.4137 · Interpellanza · 2023-09-28
Dipartimento della difesa, della protezione della popolazione e dello sport
Liquidato
Wortlaut
Nel rapporto esplicativo del Consiglio federale concernente la modifica della legge sulla protezione della popolazione e sulla protezione civile del 25 gennaio 2023, si omette sistematicamente di menzionare le possibilità già oggi esistenti di collaborazione tra il servizio civile e la protezione civile. In sede di consultazione mancava quindi un documento che permettesse di esprimere un parere basato sui fatti. Ne conseguono le seguenti domande:
Il Consiglio federale conferma che già in base alla normativa vigente è possibile un’ampia collaborazione tra il servizio civile e la protezione civile? E in particolare che:
a. i civilisti possono essere obbligati a seguire corsi di formazione assieme alla protezione civile, e questo indipendentemente da un evento concreto (catastrofe, situazione d’emergenza o conflitto armato)? (cfr. art. 36 LSC, art. 80 cpv. 2 lett. c e cpv. 3 nonché art. 81a cpv. 7 lett. b OSCi)
b. le organizzazioni di protezione civile possono essere riconosciute in qualsiasi momento come istituti d’impiego del servizio civile?
c. è possibile prestare volontariamente in qualsiasi momento il servizio civile ordinario in organizzazioni della protezione civile, anche in situazione normale e indipendentemente da un evento concreto?
d. i civilisti possono essere obbligati a prestare servizio civile in organizzazioni della protezione civile sia in situazione normale, in relazione a una catastrofe o una situazione d’emergenza (art. 7a LSC e ampie disposizioni esecutive in merito nell’OSCi), sia in una situazione particolare o straordinaria (art. 14 LSC)? E che in questi casi vigono termini di convocazione più brevi e i civilisti possono essere obbligati al trasferimento alla protezione civile? E che il ricorso contro questo trasferimento non ha effetto sospensivo?In questo contesto, il Consiglio federale conferma che l’unica novità della prevista revisione di legge per la collaborazione tra servizio civile e protezione civile consiste nella possibilità di obbligare i civilisti a prestare interventi nell’ambito dei corsi di ripetizione della protezione civile?
Il Consiglio federale è pronto a garantire che nel messaggio sulla revisione della LSC e dell’OSCi verranno spiegate in modo dettagliato le attuali possibilità di collaborazione tra servizio civile e protezione civile, al fine di consentire un dibattito politico basato sui fatti in Parlamento?
Stellungnahme des Bundesrates
1a-d: Il Consiglio federale non può confermare che un’«ampia» collaborazione tra il servizio civile e la protezione civile sia possibile già oggi. L’esperienza dell’impiego del servizio civile durante la pandemia di COVID-19 ha dimostrato che nella prassi l’attuale quadro normativo non consente un efficace impiego simultaneo della protezione civile e del servizio civile. Ai sensi del diritto in materia di servizio civile vigente, il Consiglio federale stabilisce il catalogo dei corsi di formazione offerti dall'Ufficio federale del servizio civile (CIVI) (art. 36 cpv. 2 della Legge sul servizio civile del 6 ottobre 1995, LSC; RS 824.0). Su questa base, il CIVI stabilisce i corsi di formazione specifici che devono essere seguiti nell’ambito del servizio civile (art. 36 cpv. 1 e 2 LSC), compresi i corsi di formazione per l’aiuto in caso di catastrofe e situazioni d’emergenza nonché per la rigenerazione dopo tali eventi (art. 80 cpv. 2 let. c dell’ordinanza dell’11 settembre 1996 sul servizio civile, OSCi; RS 824.01). Il catalogo però non comprende corsi di protezione civile. Questi sono disciplinati dalla legge federale del 20 dicembre 2019 sulla potezione della popolazione e sulla protezione civile (LPPC; RS 520.1) e dall’ordinanza dell’11 novembre 2020 sulla protezione della popolazione (OPCi; RS 520.11). In base alla legge vigente, le persone soggette al servizio civile devono frequentare solo i corsi di formazione previsti dall’articolo 36 capoverso 2 LSC, ma non quelli previsti dalla LPPC o dall’OPCi, che devono essere seguiti esclusivamente nell’ambito dell’obbligo di prestare servizio di protezione civile. Tuttavia, senza la formazione di base e i servizi d’istruzione nelle organizzazioni di protezione civile (OPC), i civilisti possono essere impiegati nella protezione civile solo in misura molto limitata.b./c. Le OPC possono essere riconosciute come istituti d’impiego del servizio civile alle condizioni sancite nella LSC (art. 41 e segg. LSC). Ad oggi solo un’OPC è stata riconosciuta come istituto d’impiego. Inoltre, questo riconoscimento non dà diritto all’attribuzione di civilisti. La persona soggetta al servizio civile cerca autonomamente gli istituti d’impiego e concorda con essi i periodi d’impiego (art. 31a OSCi). Questo non permette una pianificazione a lungo termine.I ricorsi contro le decisioni con cui una persona che deve prestare servizio civile è convocata o trasferita a un impiego per un aiuto in caso di catastrofe o di situazione d’emergenza non hanno effetto sospensivo (art. 65 cpv. 2 LSC). Ciò si applica anche ai trasferimenti a servizi civili straordinari (art. 14 cpv. 3 lett. b LSC). Tuttavia, senza la necessaria formazione (v. risposta a.) e le basi giuridiche che consentano una pianficazione del personale disponibile (v. risposta b./c.), la professionalità e l’efficienza necessarie per questi impieghi non sono date. 2: L’attuale revisione della LPPC mira a migliorare l’apporto di personale nella protezione civile. A tal fine, come ultima ratio, le persone soggette al servizio civile possono essere astrette a prestare parte del loro servizio civile in un’OPC. Il disegno di legge formula disposizioni complete volte a disciplinare una cooperazione istituzionalizzata tra il servizio civile e la protezione civile. 3: Il messaggio, come già il rapporto esplicativo sul progetto di consultazione del 25 gennaio 2023, illustrerà gli adeguamenti specifici che permetteranno di raggiungere lo scopo della modifica della legge. Esporrà anche il motivo per cui le attuali disposizioni non sono sufficienti (v. risposta 1).