23.4161 · Interpellanza · 2023-09-28
Dipartimento dell'ambiente, dei trasporti, dell'energia e delle comunicazioni
Liquidato
Wortlaut
L'Amministrazione federale ha pubblicato i valori di emissione di CO₂ degli edifici sul geoportale geo.admin.ch. Ogni abitazione privata e pubblica in Svizzera ha così ricevuto un'etichetta energetica visibile al pubblico. I dati risalgono al censimento del 2000 e non sono quindi aggiornati. All'epoca, i dati vennero rilevati con la garanzia che sarebbero stati trattati con la massima riservatezza e anonimizzati. Il Consiglio federale è invitato a rispondere alle seguenti domande:
1. Il Consiglio federale ha chiarito la questione della protezione dei dati? Intravede una violazione della protezione dei dati?
2. Cosa ne pensa il Consiglio federale del fatto che i dati del censimento siano stati utilizzati per un registro pubblico, a dispetto delle garanzie di anonimizzazione di questi stessi dati?
3. Quale interesse c'è nel rendere pubbliche le emissioni di CO₂ degli edifici, compreso il tipo di impianto di riscaldamento delle abitazioni private, dal momento che questi valori possono essere richiesti dal singolo sul mercato immobiliare nel caso in cui dovesse sussistere un interesse alla compravendita?
4. Il Consiglio federale intende eliminare dal geoportale i dati sulle emissioni di CO₂ degli edifici, compreso il tipo di impianto di riscaldamento delle abitazioni private, o eventualmente anonimizzarli?
Begründung
A marzo 2023 l'Amministrazione federale ha pubblicato i valori di emissione di CO₂ degli edifici sul geoportale geo.admin.ch. Ogni abitazione privata o pubblica in Svizzera ha così ricevuto un'etichetta energetica visibile al pubblico. Ora tutti i dati sul tipo di impianto di riscaldamento e, in alcuni casi, sullo stato di ristrutturazione dei circa 1,8 milioni di immobili in Svizzera sono pubblici, eccezion fatta per quelli degli edifici pubblici, come Palazzo federale.
I dati risalgono al censimento del 2000 ed è quindi probabile che non siano aggiornati e che non tengano conto delle revisioni e delle ristrutturazioni effettuate nel frattempo. Motivi, questi, che il 19 aprile 2023 hanno portato la banca cantonale di Zurigo (Zürcher Kantonalbank) a mettere in guardia i contraenti di mutui da una possibile distorsione del mercato: i dati non aggiornati rischierebbero di ridurre in modo inammissibile il valore di un edificio.
Il censimento è stato condotto con la premessa che tutti i dati sarebbero stati trattati con la massima riservatezza e anonimizzati. È evidente che la Confederazione non ha mantenuto la promessa. I dati sui valori di emissione di CO₂ degli edifici rilevati nel quadro del censimento sono pubblici e possono essere ricondotti ai singoli proprietari.
Stellungnahme des Bundesrates
1) e 2) La pubblicazione dei dati del Registro federale degli edifici e delle abitazioni (REA) è disciplinata dall'articolo 16 dell'ordinanza sul Registro federale degli edifici e delle abitazioni (OREA; RS 431.841). Da aprile 2022, con la modifica dell'allegato 1 OREA, sono pubblicamente accessibili anche i dati del REA rilevanti sul piano climatico ed energetico.Dal 2008, i dati del REA sono anche geodati di base della Confederazione e, come tali, devono essere pubblicamente accessibili secondo l'articolo 10 della legge sulla geoinformazione (LGI; RS 510.62), sempre che non vi si oppongano interessi pubblici o privati preponderanti. Nel quadro della revisione totale dell'OREA, nel 2017, gli eventuali interessi privati preponderanti che potrebbero impedire la pubblicazione di determinati dati del REA sono stati soppressi e l'ordinanza è stata modificata in modo tale che non vi sia più alcun ostacolo di natura giuridica alla pubblicazione. 3) Lo scopo del REA è consentire alla Confederazione, ai Cantoni, ai Comuni e ai privati di perseguire gli obiettivi di neutralità climatica nel settore degli edifici, partendo da una base di dati uniforme. Uno degli scopi principali della carta delle emissioni di CO2 sul geoportale federale è di portare l'attenzione sullo stato dei dati del REA relativi alle caratteristiche energetiche e di accelerarne l'aggiornamento. I servizi cantonali e comunali di coordinamento sono tenuti a mantenere aggiornato questo registro nazionale (art. 5 OREA). I proprietari di edifici possono ricorrere alle autorità edilizie del Comune di pertinenza per l'aggiornamento delle informazioni relative al loro edificio, qualora queste non corrispondano al vero (art. 9 cpv. 2 lett. g OREA). 4) Il Consiglio federale prende atto della pubblicazione dei dati e del fatto che la loro qualità è in taluni casi scarsa. Il DATEC approfondirà la questione, così come le altre domande sollevate dall'interpellanza, con gli uffici federali competenti.